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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09576/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo – diretto nei confronti della "Mare srl" e, in caso di incapienza, per equivalente nei confronti del ricorrente. Due profili di censura: (1) carenza/mancata motivazione ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen. sul fumus commissi delicti e sulla riferibilità delle condotte e del dolo allo Spinato, con particolare riferimento a crediti d'imposta "super-ACE" e alla differenza tra il totale dei crediti posti in compensazione e la quota, comunque contestata, riferibile (e ritenuta inesistente) pari a euro 149.970,00; segnalata anche la mancata considerazione di denunce per clonazione di identità e accesso abusivo a sistema informatico; (2) omessa motivazione sul periculum in mora e critica all'equivalenza operata dal Tribunale tra valore dei beni sequestrati e valore dei beni confiscabili, nonché osservazione che la motivazione fornita si attaglierebbe a un sequestro "impeditivo" (art. 321 c.p.p.) piuttosto che a un sequestro a fini di confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Esiti principali: (a) il motivo che censurava la mancanza di riferibilità delle condotte e del dolo allo Spinato è stato dichiarato inammissibile nella sua parte che impugnava la valutazione del dolo (per i limiti del ricorso ai sensi dell'art. 325 c.p.p.), ma la Corte ha rilevato un difetto motivazionale relativo all'equazione tra totale dei crediti compensati e totale dei crediti "indebitamente" compensati; in particolare il Tribunale non ha spiegato perché l'intero ammontare posto a vincolo potesse essere ritenuto indebito mentre, secondo l'accusa, soltanto euro 149.970,00 risultavano riferibili al capo B). (b) il secondo motivo, relativo al periculum in mora e alla fondatezza della finalità cautelare, è stato ritenuto inammissibile: la motivazione del Tribunale, seppure sintetica, è stata considerata idonea a giustificare la misura cautelare per preservare e bloccare i proventi delle attività delittuose. Dispositivo: annullamento parziale dell'ordinanza impugnata nella parte eccedente la somma di euro 149.970,00 e rinvio al Tribunale del riesame di Avellino per nuovo esame limitatamente a tale importo; il resto del ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiesta obbligo di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e alla specifica riferibilità delle condotte; la Corte valuta eventuali carenze motivazionali che rendano il provvedimento incomprensibile o contraddittorio.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari reali alla sola violazione di legge; la Corte ricorda che rientrano in questa nozione anche vizi di motivazione radicali che rendano il provvedimento privo dei requisiti minimi.

  • art. 10-quater d.lgs. 74/2000

    Norma fiscale citata in relazione all'illecita utilizzazione di crediti d'imposta (in particolare la prospettazione accusatoria sulle cessioni e compensazioni di crediti "super-ACE"); la sentenza non modifica l'interpretazione normativa ma valuta la motivazione del sequestro con riferimento ai fatti denunciati.

  • art. 19, comma 2, d.l. n. 73/2021 (istituto "super-ACE")

    Descrive il credito d'imposta denominato "super-ACE" (codice 6955) e la sua utilizzabilità; la Corte ricorda la disciplina e la rilevanza delle cessioni dei crediti ai fini della valutazione della sussistenza di proventi illeciti.

  • d.l. 29/03/2024 n. 39, convertito nella l. 23/05/2024 n. 67 (art. 5)

    Introdusse successivamente limiti rigorosi alle cessioni dei crediti ACE; la Corte osserva che l'istruttoria riguarda un periodo precedente a tali limitazioni, pertanto le nuove regole non sono applicabili a fattispecie antecedenti.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro preventivo "impeditivo"; la difesa aveva sostenuto che la motivazione del Tribunale fosse tipica di un sequestro impeditivo e non di un sequestro finalizzato alla confisca; la Corte tuttavia ha ritenuto congrua la motivazione fornita dal Tribunale in ordine alle esigenze cautelari.

  • Giurisprudenza citata (Sezioni Unite, pronuncia "Ellade")

    Riferimento dottrinale/giurisprudenziale usato dalla difesa per criticare la valutazione della pertinenzialità e della specialità del sequestro rispetto alla confisca obbligatoria; la Corte richiama la necessità di coerenza con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo per confisca, il provvedimento deve motivare specificamente la riferibilità dei beni/valori al reato e l'ammontare effettivamente rappresentativo del provento illecito: una motivazione generica che equivae il totale dei crediti al totale del provento illecito può essere annullata.
  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.); pertanto questioni di merito o valutazioni probatorie non corrette sono spesso inammissibili salvo che emergano vizi motivazionali così gravi da configurare violazione di legge.
  • La Corte accerta sempre se la motivazione presente sia almeno minima, coerente e comprensibile: motivazione sintetica ma logicamente collegata alle esigenze cautelari può essere ritenuta sufficiente; assenza o salto logico su punti essenziali ne determina l'annullamento parziale o totale.
  • Quando la contestazione riguarda crediti d'imposta ceduti più volte (es. "super-ACE"), è necessario che il provvedimento indichi con chiarezza quali porzioni di credito siano ritenute illecite e come si raccordino al valore posto a vincolo o a confisca.
  • Le modifiche legislative successive (es. limiti alle cessioni introdotti nel 2024) non operano retroattivamente: il giudizio sul comportamento antecedente le nuove regole deve basarsi sulla disciplina vigente all'epoca dei fatti.
  • Se l'oggetto della doglianza è la mancanza di prova del dolo individuale, tale censura può risultare inammissibile in cassazione se formulata come mera critica di merito rispetto alla valutazione del giudice del riesame; invece la carenza motivazionale oggettiva su un punto decisivo (es. ammontare riferibile) è sindacabile.

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