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Sentenza

Sentenza n. 1384/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto comunale di annullamento in autotutela del titolo unico formatosi per silentium per la realizzazione di un’infrastruttura 5G, ordinanza di sospensione dei lavori e successiva ordinanza contingibile e urgente di sospensione dei lavori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’atto comunale del 30 dicembre 2025 con cui il Comune aveva annullato in autotutela il titolo unico formatosi ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di un impianto 5G, nonché l’ordinanza di sospensione dei lavori e, con motivi aggiunti, l’ordinanza contingibile e urgente n. 12 del 24 marzo 2026 adottata ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della disciplina speciale sulle autorizzazioni per impianti radioelettrici, della l. n. 36/2001 e della l. n. 241/1990, nonché varie figure di eccesso di potere. La ricorrente ha sostenuto di avere depositato la documentazione geologica, geotecnica e sismica necessaria e che il Comune non avrebbe potuto contestare tardivamente carenze documentali mai richieste nel termine previsto dall’art. 44, comma 6, d.lgs. n. 259/2003. Ha inoltre rilevato l’abrogazione di alcune disposizioni richiamate dal Comune, l’inapplicabilità dell’art. 59 d.P.R. n. 380/2001 a un’opera di urbanizzazione primaria e l’assenza di una base normativa per pretendere una planimetria generale quotata. È stata altresì dedotta la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Con il secondo motivo è stata contestata la violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, per mancanza di un’illegittimità originaria del titolo, di un interesse pubblico concreto e attuale e di una motivazione sull’interesse prevalente rispetto alla realizzazione dell’infrastruttura, finanziata nell’ambito del PNRR e destinata a un’area a fallimento di mercato. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza contingibile e urgente, perché fondata su un rischio geologico meramente potenziale, non accertato sul sito e non riconducibile a una concreta situazione emergenziale; ha inoltre contestato la sospensione sine die e il mancato rilievo del precedente coinvolgimento dell’Autorità di bacino nel procedimento autorizzatorio.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e ha annullato tutti i provvedimenti impugnati. Quanto all’atto di autotutela, il Collegio ha rilevato che il procedimento speciale dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 è improntato a celerità: il responsabile del procedimento può chiedere una sola volta, entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, l’integrazione documentale. Il Comune non aveva esercitato tempestivamente tale potere e non poteva successivamente utilizzare l’autotutela per contestare carenze documentali non sopravvenute e rilevabili durante il procedimento. Il titolo si era inoltre formato per silentium, non essendo intervenuto un atto impeditivo entro il termine perentorio di sessanta giorni. Il giudice ha considerato non applicabili o non pertinenti varie norme richiamate dal Comune: gli artt. 25 e 27 d.P.R. n. 554/1999 e il d.m. 11 marzo 1998 risultavano abrogati; l’art. 59 d.P.R. n. 380/2001 riguardava opere edilizie diverse dall’impianto in esame, qualificabile come opera di urbanizzazione primaria; erano quindi irrilevanti anche i richiami alla circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici e al d.m. n. 1444/1968. In ogni caso, la documentazione prodotta comprendeva autorizzazioni sismiche, relazione geologica con prove geognostiche, relazione geotecnica e relazione sulla pericolosità sismica, oltre al parere positivo dell’ARPA. Il Comune avrebbe dovuto motivare specificamente sia sulle ragioni della tardiva contestazione sia sull’insufficienza della documentazione già prodotta. È stata ravvisata anche la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. L’autotutela era inoltre illegittima ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, poiché mancavano un’illegittimità originaria del titolo e una motivazione sull’interesse pubblico concreto e prevalente. L’ordinanza di sospensione precedente è stata travolta dall’annullamento dell’atto di autotutela. Anche l’ordinanza contingibile e urgente è stata annullata: il potere ex art. 54 TUEL presupponeva una situazione concreta e accertata di pericolo, mentre dagli atti non emergeva che il Comune fosse incluso tra quelli interessati da frane o smottamenti accertati, né che il sito specifico presentasse un dissesto. La mera possibilità di aggiornamento degli elenchi emergenziali e il rischio geologico potenziale non erano sufficienti. L’Autorità di bacino era già stata coinvolta nel procedimento autorizzatorio e il Comune, ove avesse ritenuto sussistente un obbligo di nuova pronuncia, avrebbe potuto agire ai sensi dell’art. 117 c.p.a. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 6.000,00 oltre accessori e contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti delle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta.

    Il potere di richiedere integrazioni documentali è esercitabile una sola volta e nel termine di quindici giorni; il termine è perentorio e non può essere eluso mediante una successiva autotutela fondata su carenze documentali rilevabili durante il procedimento.

  • art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003

    La formazione del silenzio-assenso è esclusa solo se uno degli atti impeditivi interviene entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda.

    In assenza di un atto impeditivo tempestivo, il titolo autorizzatorio per l’installazione dell’infrastruttura si forma per silentium anche se la documentazione non era completa e l’amministrazione non ha attivato tempestivamente il potere di integrazione.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio richiede un’illegittimità originaria dell’atto e una motivazione adeguata sull’interesse pubblico concreto e prevalente; non può essere utilizzato per recuperare tardivamente carenze istruttorie non contestate nel procedimento autorizzatorio.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Prima dell’adozione dell’atto sfavorevole di autotutela, l’amministrazione deve consentire la partecipazione dell’interessato mediante la comunicazione dei motivi ostativi, quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003

    Le infrastrutture per impianti radioelettrici sono opere di urbanizzazione primaria; tale qualificazione rende non pertinenti disposizioni edilizie riferite a opere diverse e comporta la verifica della documentazione secondo la disciplina speciale del codice delle comunicazioni elettroniche.

  • art. 54 d.lgs. n. 267/2000

    L’ordinanza contingibile e urgente richiede una situazione concreta e accertata di pericolo; un rischio soltanto potenziale, futuro o non specificamente riferito al sito interessato non legittima l’esercizio del potere straordinario.

  • art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60/2024, conv. in l. n. 95/2024

    Per gli interventi del Piano Italia 5G nelle aree a fallimento di mercato, la localizzazione degli impianti è disposta in base alla posizione dei pixel individuati dal bando, anche in deroga ai regolamenti comunali, senza che il Comune possa subordinare l’autorizzazione all’individuazione di siti alternativi, ferma restando la verifica della completezza documentale e dei pareri delle autorità competenti.

  • art. 117 c.p.a.

    Quando l’amministrazione ritenga necessario che un’autorità già coinvolta si pronunci nuovamente, può utilizzare l’azione avverso il silenzio, anziché adottare direttamente un’ordinanza contingibile e urgente priva dei presupposti di pericolo concreto.

Massime di principio

  • Nel procedimento autorizzatorio speciale previsto dall’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per le infrastrutture di comunicazione elettronica, la richiesta di integrazione documentale può essere formulata una sola volta ed entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza; la tardiva contestazione di carenze documentali non consente di impedire la formazione del silenzio-assenso né di fondare successivamente l’annullamento d’ufficio del titolo.
  • Il silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 si forma se non interviene entro sessanta giorni un atto impeditivo previsto dalla legge. L’omessa attivazione tempestiva del potere di integrazione documentale non può essere recuperata attraverso un provvedimento successivo di autotutela.
  • L’annullamento d’ufficio di un titolo autorizzatorio formatosi per silentium non è legittimo quando l’amministrazione non dimostri un’illegittimità originaria del titolo e non motivi sull’esistenza di un interesse pubblico concreto, attuale e prevalente, distinto dal mero ripensamento o dal recupero di omissioni istruttorie proprie.
  • Il potere comunale di autorizzare o negare infrastrutture radioelettriche deve essere esercitato nel rispetto della disciplina statale speciale; per gli interventi del Piano Italia 5G nelle aree a fallimento di mercato, la localizzazione individuata dal bando in base ai pixel non può essere subordinata alla disponibilità di siti alternativi o a prescrizioni derivanti da regolamenti comunali incompatibili con la disciplina speciale.
  • Un’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000 richiede l’accertamento concreto e specifico di una situazione di pericolo attuale riferita al territorio o al sito interessato. La mera eventualità di future revisioni degli elenchi emergenziali, un rischio geologico ipotetico o la necessità di ulteriori verifiche non sono sufficienti.
  • Quando un’autorità tecnica già coinvolta nel procedimento autorizzatorio abbia espresso il proprio assenso, anche per silentium, il Comune non può sostituire la rinnovazione dell’istruttoria tecnica con un’ordinanza contingibile e urgente; ove ritenga sussistente un obbligo di nuova pronuncia, deve attivare gli strumenti procedimentali o processuali ordinari.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioOrdinanze contingibili e urgentiAutotutelaTermini del procedimento e silenzio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPartecipazione procedimentale

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