Cassazione Civile, Ordinanza n. 20655/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dall’espropriazione di terreni siti nel Comune di L'Aquila, già occupati d’urgenza dopo il sisma del 2009 e poi ablati con decreti del 26 giugno 2012. I proprietari hanno proposto opposizione alla stima davanti alla Corte d’appello, contestando l’indennità determinata in sede amministrativa e chiedendone l’aumento sulla base del valore di mercato dei suoli, sostenendo che la maggior parte dell’area avesse destinazione urbanistica tale da attribuirle un valore più elevato. La Corte d’appello ha determinato indennità di espropriazione e di occupazione in misura molto superiore a quella offerta, ma ha ritenuto legittimata passiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 32 d.P.R. 327/2001 e dell’art. 2, comma 6, d.l. 39/2009, sostenendo che l’indennità dovesse essere calcolata alla data del decreto di esproprio e non alla data del sisma; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 32 d.P.R. 327/2001, lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato varie contestazioni del consulente di parte alla c.t.u. (destinazione commerciale, uso dei dati OMI, superfici accessorie, valori IMU e richiesta di rinnovo della c.t.u.); 3) violazione dell’art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando la propria individuazione come parte legittimata passiva e sostenendo che, cessato lo stato di emergenza, fosse subentrato ex lege il Comune di L'Aquila nei rapporti attivi e passivi e nei giudizi pendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale dei proprietari, ritenendo infondate le censure sulla determinazione dell’indennità e sulla compensazione delle spese. Ha invece accolto il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cassando la decisione impugnata sul punto della legittimazione passiva e decidendo nel merito che agli obblighi di pagamento delle indennità dovesse subentrare il Comune di L'Aquila, quale ente ordinariamente competente succeduto ex lege nei rapporti dell’emergenza ai sensi della disciplina speciale e dell’art. 110 c.p.c. Ha inoltre confermato la compensazione integrale delle spese, ravvisando la novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 327/2001
regola generale di determinazione dell’indennità di espropriazione sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o del decreto di esproprio, con esclusione dei vincoli espropriativi; nel caso concreto, la norma è derogata dalla disciplina speciale emergenziale.
art. 2, comma 6, d.l. 39/2009
la disposizione speciale impone di determinare l’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione tenendo conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti il 6 aprile 2009; la Corte la interpreta in senso letterale e sistematico come deroga al criterio generale dell’art. 32 d.P.R. 327/2001.
art. 2, comma 5, d.l. 39/2009
l’approvazione della localizzazione in deroga costituisce variante urbanistica e impone un vincolo preordinato all’espropriazione, che non può incidere in aumento sul valore indennizzabile del bene.
art. 29 d.lgs. 150/2011
le controversie in materia di opposizione alla stima sono regolate dal rito sommario di cognizione e sono di competenza della corte d’appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.
art. 702-ter c.p.c.
la decisione nel rito sommario deve essere resa con ordinanza.
art. 702-quater c.p.c.
attiene all’appello avverso le ordinanze rese nel rito sommario e non alla forma del provvedimento di primo grado pronunciato dalla corte d’appello in unico grado.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio denunciabile riguarda la violazione o falsa applicazione di legge; nel caso è escluso sia per il criterio di stima sia per la regolazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il nuovo testo consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo e non per la mera critica alla valutazione delle prove o della c.t.u.
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è legittima in presenza di novità assoluta delle questioni e di altre ragioni previste dalla disciplina ratione temporis applicabile.
art. 1, comma 422, l. 147/2013
alla scadenza dello stato di emergenza le amministrazioni ordinariamente competenti subentrano nei rapporti attivi e passivi e nei giudizi pendenti già facenti capo ai soggetti della gestione emergenziale.
art. 110 c.p.c.
il subentro dell’ente ordinariamente competente nel processo avviene quale successione nel rapporto processuale.
art. 1, comma 1, l. 77/2009
conversione del d.l. 39/2009, che contiene la disciplina emergenziale per il sisma Abruzzo.
art. 67-bis d.l. 83/2012
indica la cessazione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2012 e il passaggio alla gestione ordinaria.
art. 1, comma 1, l. 134/2012
conversione del d.l. 83/2012, richiamata nel quadro del subentro delle amministrazioni ordinarie.
art. 5 l. 225/1992
disciplina lo stato di emergenza e il potere di ordinanza, con norme sul subentro dell’amministrazione competente e sulla gestione dei rapporti residui.
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
impone, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- In materia di espropriazione per interventi emergenziali successivi a calamità naturali, la norma speciale che retrodata il momento di riferimento per la stima dell’indennità alla data dell’evento calamitoso deroga al criterio generale del valore del bene al decreto di esproprio e va applicata anche nella fase giurisdizionale dell’opposizione alla stima.
- La retrodatazione del parametro valutativo serve a sterilizzare le variazioni di valore provocate proprio dall’evento che ha reso necessario l’intervento pubblico, evitando che il proprietario consegua un incremento indennitario dipendente dalla stessa situazione emergenziale che giustifica l’espropriazione.
- La localizzazione delle aree in deroga agli strumenti urbanistici, quando comporta l’imposizione di un vincolo preordinato all’espropriazione, non può essere utilizzata per incrementare il valore indennizzabile del bene secondo il criterio generale dell’art. 32 d.P.R. 327/2001.
- Nel giudizio di legittimità, la critica alla consulenza tecnica d’ufficio non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo: occorre indicare un preciso fatto storico, discusso tra le parti, che sia stato effettivamente trascurato dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio che abbia esaminato e replicato alle osservazioni di parte, la motivazione può essere resa anche per relationem e le critiche difensive restano implicitamente disattese se incompatibili con l’elaborato recepito.
- Le contestazioni alla c.t.u. che si risolvano in mera richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio non sono censurabili ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice.
- Alla cessazione dello stato di emergenza, i rapporti attivi e passivi e i giudizi pendenti della gestione commissariale transitano ex lege all’ente territorialmente ordinariamente competente, senza necessità di un atto ulteriore o di prova di un trasferimento negoziale del bene o del rapporto.
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