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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33497/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equa tale somma in ragione delle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso era fondato su un motivo unico con cui il ricorrente contestava la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio operate dai giudici di merito. In sostanza, il ricorrente mirava a rimettere in discussione l'accertamento della destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio, censurando l'apprezzamento degli indizi valorizzati dalla Corte d'appello. La Cassazione rileva che il motivo investe profili rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, adeguata e priva di vizi logici, perché fondata su corretti criteri di inferenza e su massime di esperienza. In particolare, la destinazione allo spaccio era stata desunta da elementi plurimi: il dato ponderale, la suddivisione in più involucri, il rinvenimento di somme di denaro prive di giustificazione e di ritagli circolari di buste di plastica utili al confezionamento delle dosi.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, logica e coerente con i criteri inferenziali adottati dal giudice di appello.
  • L'accertamento della destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio può essere desunto da una pluralità di indizi convergenti, tra cui il dato ponderale, il frazionamento in involucri, la disponibilità di denaro privo di giustificazione e la presenza di materiali idonei al confezionamento delle dosi.
  • La motivazione che valorizza elementi fattuali plurimi e non illogici, coerenti con massime di esperienza condivisibili, resiste alla censura di legittimità quando il ricorso si limiti a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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