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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02628/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società leasing)

La controversia

La lite riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 emesso da un comune su alcuni immobili di proprietà della società ricorrente, già concessi in leasing e per i quali i contratti erano stati risolti nel 2013, mentre gli utilizzatori avevano mantenuto la detenzione materiale nel 2014. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto ritenendo insussistente la soggettività passiva della società; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello del comune, affermando che il soggetto passivo fosse la società proprietaria dopo la risoluzione del leasing. La società ricorre in cassazione con quattro motivi: il primo per violazione delle norme sull'IMU, sostenendo che il soggetto passivo resti l'utilizzatore fino alla riconsegna materiale del bene; il secondo per omessa pronuncia sulla domanda di disapplicazione di interessi e sanzioni; il terzo per nullità della sentenza per difetto di motivazione sul rigetto implicito di tale domanda; il quarto per violazione delle norme che consentono di escludere le sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa o di legittimo affidamento. La Corte rigetta il primo motivo, conferma che dopo la risoluzione del leasing il soggetto passivo IMU torna ad essere il locatore/proprietario anche se il bene non è ancora stato riconsegnato, ma accoglie in parte i motivi relativi a interessi e sanzioni: esclude la non debenza degli interessi, mentre riconosce la non applicabilità delle sanzioni per l'obiettiva incertezza interpretativa determinata dal contrasto giurisprudenziale esistente all'epoca dei fatti. La sentenza impugnata è quindi cassata limitatamente alle sanzioni e la causa è decisa nel merito con accoglimento originario solo in parte; le spese sono compensate.

La decisione

La Corte rigetta il motivo principale sulla soggettività passiva IMU, ritenendo corretto l'orientamento secondo cui, alla risoluzione del leasing, il proprietario/locatore torna soggetto passivo anche se non ha ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene. Accoglie invece, nei limiti indicati, i motivi relativi alla mancata pronuncia sulla disapplicazione delle sanzioni e, decidendo nel merito, dichiara che sull'avviso originario le sanzioni non sono dovute per obiettiva incertezza normativa; respinge però la richiesta di esclusione degli interessi. Ne consegue la cassazione parziale della sentenza d'appello e l'accoglimento solo parziale del ricorso originario della contribuente, con compensazione integrale delle spese per il consolidarsi in corso di giudizio dell'orientamento di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. 23/2011

    individua il soggetto passivo IMU nel locatario per la durata del leasing; alla risoluzione del contratto la soggettività passiva torna in capo al locatore/proprietario, senza che rilevi la mancata riconsegna materiale del bene.

  • art. 1, comma 672, L. 147/2013

    richiamato come disciplina della TASI, è ritenuto non dirimente per l'IMU perché riferito a un diverso presupposto impositivo.

  • art. 112 c.p.c.

    il ricorrente lamenta omessa pronuncia; la Corte riconosce che la CTR non si è espressa sulla domanda relativa alla disapplicazione di interessi e sanzioni.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato per il vizio di motivazione sul rigetto implicito della domanda di disapplicazione; la Corte non lo valorizza ai fini del decisum finale, risolvendo la questione nel merito.

  • art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.

    richiamato insieme al precedente quale parametro del vizio motivazionale dedotto nel ricorso.

  • art. 10, comma 3, L. 212/2000

    le sanzioni non si applicano quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria; il contrasto giurisprudenziale sul soggetto passivo IMU integra tale incertezza.

  • art. 10, comma 2, L. 212/2000

    esclude sanzioni e interessi moratori quando il contribuente si sia conformato a indicazioni dell'amministrazione o abbia agito per fatti conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione; la Corte esclude che la norma valga a esonerare dagli interessi nel caso concreto.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza normativa; la Corte lo applica per escludere le sanzioni.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza; la Corte riconosce che tali presupposti ricorrevano.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per giustificare la decisione della Corte di definire immediatamente la questione di puro diritto invece di limitarsi a cassare con rinvio.

Massime di principio

  • In materia di IMU sui beni concessi in leasing, dopo la risoluzione del contratto il soggetto passivo torna ad essere il locatore/proprietario, poiché ciò che rileva ai fini impositivi è l'esistenza di un titolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata e non la mera disponibilità materiale del bene.
  • La mancata riconsegna del bene da parte dell'utilizzatore, successiva alla risoluzione del leasing, non mantiene in capo a quest'ultimo la soggettività passiva IMU, perché la detenzione senza titolo non equivale alla detenzione qualificata rilevante ai fini del tributo.
  • Le sanzioni tributarie non sono applicabili quando, al momento della violazione, esiste un'obiettiva condizione di incertezza sulla portata della norma, desumibile anche dall'assenza di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità o da un contrasto giurisprudenziale effettivo.
  • La tutela del legittimo affidamento e l'esimente per incertezza normativa possono operare sulle sanzioni, ma non automaticamente sugli interessi, che richiedono un distinto presupposto normativo e non sono esclusi dalla sola incertezza interpretativa.
  • Quando la questione devoluta è di puro diritto e non richiede accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione parziale, evitando un inutile rinvio in funzione di economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

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