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Direttiva 2017/1572

Direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017L1572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna il quadro UE sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano, allineandolo al regime introdotto per i medicinali sperimentali dal regolamento (UE) n. 536/2014. Essa impone agli Stati membri di garantire, tramite ispezioni e sistemi di qualità, che i fabbricanti e gli importatori rispettino standard di qualità, documentazione, controllo, esternalizzazione e richiamo dei prodotti. La direttiva abroga la direttiva 2003/94/CE e fissa il termine di recepimento al 31 marzo 2018, con applicazione differita delle nuove disposizioni in funzione della pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 536/2014.

Stabilisce i principi e le linee guida sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano soggetti ad autorizzazione di fabbricazione o importazione nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica ai fabbricanti e agli importatori di medicinali per uso umano per i quali sia richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 40 della direttiva 2001/83/CE. Riguarda sia i medicinali fabbricati nell’Unione sia quelli importati da paesi terzi, inclusi i medicinali destinati esclusivamente all’esportazione. Sono richiamati in modo specifico i medicinali per terapie avanzate, per i quali si applicano linee guida dedicate e un approccio basato sul rischio; la direttiva sostituisce e abroga la direttiva 2003/94/CE.

Direttiva (UE) 2017/1572 sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano

La direttiva aggiorna e sostituisce il quadro UE in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP) dei medicinali per uso umano, coordinandolo con il nuovo regime europeo dei medicinali sperimentali e con gli sviluppi internazionali in materia di qualità farmaceutica. Il testo impone agli Stati membri di assicurare, tramite controllo ispettivo e disciplina nazionale di recepimento, che i medicinali fabbricati o importati nell’Unione rispettino standard omogenei di qualità, sicurezza e tracciabilità.

Finalità e contesto normativo

La direttiva interviene sulla base dell’articolo 47 della direttiva 2001/83/CE e tiene conto del regolamento (UE) n. 536/2014, che ha previsto un atto delegato per i medicinali sperimentali. Per ragioni di coerenza sistematica, viene soppressa la disciplina precedente contenuta nella direttiva 2003/94/CE, che risulta integralmente abrogata.

Oggetto e ambito di applicazione

La disciplina si applica ai medicinali per uso umano la cui fabbricazione o importazione richiede l’autorizzazione ex articolo 40 della direttiva 2001/83/CE.

Rientrano nel perimetro:

  • i fabbricanti di medicinali per uso umano;
  • gli importatori di medicinali da paesi terzi;
  • i medicinali destinati anche esclusivamente all’esportazione.

Per i medicinali per terapie avanzate, la direttiva richiama linee guida specifiche e impone di tenere conto delle peculiarità del prodotto secondo un approccio basato sul rischio.

Definizioni rilevanti

Ai fini della direttiva:

  • per "fabbricante" si intende qualunque soggetto impegnato in attività soggette all’autorizzazione di cui all’articolo 40, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/83/CE;
  • il "sistema di qualità farmaceutica" è l’insieme delle procedure volte a garantire la qualità richiesta dei medicinali;
  • le "buone prassi di fabbricazione" costituiscono la parte della garanzia di qualità che assicura che i medicinali siano costantemente prodotti, importati e controllati secondo standard adeguati all’uso previsto.

Obblighi degli Stati membri: ispezioni e vigilanza

Gli Stati membri devono garantire, attraverso ispezioni reiterate, che i fabbricanti autorizzati rispettino i principi GMP.

In particolare devono:

  • tenere conto delle procedure dell’Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni pubblicate dalla Commissione;
  • istituire e attuare, nei servizi ispettivi nazionali, un sistema di qualità adeguatamente concepito e costantemente aggiornato;
  • applicare correttamente le linee direttrici di cui all’articolo 47, secondo comma, della direttiva 2001/83/CE;
  • per i medicinali per terapie avanzate, considerare le linee guida GMP specifiche di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007.

Conformità alle buone prassi di fabbricazione

La direttiva richiede che la fabbricazione avvenga secondo GMP e nel rispetto dell’autorizzazione di fabbricazione.

Punti essenziali:

  • l’obbligo vale anche per i medicinali destinati esclusivamente all’esportazione;
  • per i medicinali importati da paesi terzi, gli Stati membri devono garantire che siano stati fabbricati secondo norme almeno equivalenti a quelle UE;
  • i produttori esteri devono essere debitamente autorizzati.

Conformità all’autorizzazione all’immissione in commercio

Le operazioni di fabbricazione o importazione dei medicinali soggetti ad autorizzazione all’immissione in commercio devono essere svolte conformemente alle informazioni contenute nella domanda di AIC.

Il fabbricante è inoltre tenuto a:

  • riesaminare regolarmente i metodi di fabbricazione alla luce del progresso scientifico e tecnico;
  • aggiornare l’AIC quando una variazione sia necessaria, secondo la procedura prevista dall’articolo 23 ter della direttiva 2001/83/CE.

Sistema di qualità, personale, locali e attrezzature

Il fabbricante deve istituire, attuare e mantenere un sistema efficace di qualità farmaceutica, con coinvolgimento attivo della dirigenza e del personale.

Sul personale, la direttiva richiede:

  • disponibilità di personale sufficiente, competente e qualificato in ogni sito;
  • definizione di compiti e responsabilità mediante mansionari;
  • organigramma approvato secondo le procedure interne;
  • attribuzione dei poteri necessari al personale di direzione e controllo, comprese le persone qualificate ex articolo 48 della direttiva 2001/83/CE;
  • formazione iniziale e continua con verifica dell’efficacia;
  • programmi di igiene adeguati alle attività svolte.

Per locali e attrezzature:

  • ubicazione, progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione devono essere adeguate alle operazioni previste;
  • devono essere predisposti in modo da ridurre al minimo errori, contaminazioni e contaminazioni incrociate;
  • i locali e le attrezzature essenziali per la qualità devono essere qualificati e convalidati.

Documentazione, dati e tracciabilità

Il fabbricante deve mantenere un sistema documentale basato su specifiche, formule, istruzioni, procedure e registrazioni di fabbricazione.

La documentazione deve essere:

  • chiara;
  • veritiera;
  • aggiornata;
  • idonea a ricostruire l’intero iter di fabbricazione di ciascun lotto.

I termini minimi di conservazione sono:

  • almeno un anno dalla data di scadenza del lotto, oppure
  • almeno cinque anni dal rilascio degli attestati di cui all’articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, secondo il periodo più lungo.

Se si usano sistemi elettronici o equivalenti, i dati devono essere preventivamente convalidati, leggibili, accessibili all’autorità competente e protetti contro accessi illeciti, perdite e danneggiamenti, anche tramite copie di sicurezza e piste di controllo.

Produzione e controllo qualità

Le operazioni di produzione devono avvenire secondo istruzioni e procedure prestabilite e nel rispetto delle GMP.

Sono richiesti:

  • risorse adeguate per i controlli durante il processo;
  • registrazione e indagine accurata di deviazioni e difetti di produzione;
  • misure tecniche e organizzative per prevenire contaminazione crociata e confusione tra prodotti;
  • convalida di ogni nuova fabbricazione o modifica importante del processo;
  • nuova convalida periodica delle fasi critiche.

Il sistema di controllo qualità deve essere indipendente dalla produzione e affidato a una persona qualificata. Questa deve avere accesso a laboratori idonei per analizzare materie prime, materiali da imballaggio, intermedi e prodotti finiti. Per taluni medicinali è ammesso il ricorso a laboratori esterni autorizzati.

Al controllo finale del medicinale finito devono concorrere non solo i risultati analitici, ma anche elementi quali condizioni di produzione, controlli di processo, documentazione di fabbricazione, conformità alle specifiche e imballaggio definitivo.

Campioni, esternalizzazioni, reclami e richiami

La disciplina impone la conservazione dei campioni:

  • di ciascun lotto di medicinale finito per almeno un anno dalla scadenza;
  • delle materie prime impiegate, escluse solventi, gas e acqua, per almeno due anni dal rilascio del prodotto, salvo stabilità più breve;
  • con eventuali condizioni diverse concordate con l’autorità competente per prodotti singoli, piccoli lotti o casi di particolare difficoltà di conservazione.

Le attività esternalizzate devono essere regolate da un contratto scritto che definisca chiaramente le responsabilità e, in particolare, il rispetto delle GMP e il ruolo della persona qualificata nella certificazione dei lotti. È vietato il subappalto senza autorizzazione scritta del committente.

Il fabbricante deve inoltre:

  • disporre di un sistema per la registrazione ed esame dei reclami;
  • attivare un sistema efficace di richiamo rapido dei medicinali nella rete di distribuzione;
  • informare l’autorità competente e, se del caso, il titolare dell’AIC dei difetti che possano determinare richiami o restrizioni anomale delle forniture;
  • indicare, per quanto possibile, i paesi di destinazione;
  • eseguire i richiami secondo l’articolo 123 della direttiva 2001/83/CE.

Autoispezione

Nell’ambito del sistema di qualità farmaceutica, il fabbricante deve svolgere regolari autoispezioni per verificare l’effettiva attuazione e il rispetto delle GMP.

Devono essere conservate:

  • le registrazioni delle autoispezioni;
  • le azioni correttive adottate;
  • le eventuali misure preventive.

Abrogazione, recepimento ed entrata in vigore

La direttiva 2003/94/CE è abrogata a decorrere da sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso di cui all’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 536/2014, oppure dal 1º aprile 2018 se tale data è successiva.

Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2018 le disposizioni necessarie per il recepimento;
  • applicare tali disposizioni dalla stessa data differita prevista per l’abrogazione, e comunque non prima del 1º aprile 2018 se questa è successiva;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

La direttiva stabilisce i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano la cui fabbricazione o importazione richiede l’autorizzazione di cui all’articolo 40 della direttiva 2001/83/CE. Definisce "fabbricante", "sistema di qualità farmaceutica" e "buone prassi di fabbricazione" (artt. 1 e 2).

Ispezioni e sistema ispettivo nazionale

Gli Stati membri devono garantire, tramite ispezioni reiterate ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 1 bis, della direttiva 2001/83/CE, che i fabbricanti autorizzati rispettino i principi GMP. Devono tenere conto delle procedure dell’Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni e istituire nei rispettivi servizi ispettivi un sistema di qualità adeguato e aggiornato (art. 3).

Conformità GMP e medicinali importati

Gli Stati membri garantiscono che i fabbricanti eseguano le operazioni conformemente alle buone prassi di fabbricazione e all’autorizzazione di fabbricazione, anche per i medicinali destinati all’esportazione. Per i medicinali importati da paesi terzi, è richiesto il rispetto di norme almeno equivalenti a quelle UE e la fabbricazione da parte di soggetti debitamente autorizzati (art. 4).

Coerenza con l’autorizzazione all’immissione in commercio

Le operazioni di fabbricazione o importazione dei medicinali soggetti ad AIC devono essere conformi alle informazioni contenute nella domanda di autorizzazione. Il fabbricante deve riesaminare regolarmente i metodi di fabbricazione alla luce del progresso scientifico e tecnico; le eventuali variazioni AIC seguono l’articolo 23 ter della direttiva 2001/83/CE (art. 5).

Sistema di qualità farmaceutica, personale e risorse produttive

È imposto l’obbligo di istituire, attuare e mantenere un sistema efficace di qualità farmaceutica con partecipazione attiva della dirigenza e del personale (art. 6). Devono esservi personale sufficiente e competente, mansionari e organigrammi approvati, poteri adeguati, formazione iniziale e continua verificata e programmi di igiene adeguati (art. 7). I locali e le attrezzature devono essere adeguati, progettati e utilizzati per minimizzare errori e contaminazioni, e le attrezzature essenziali devono essere qualificate e convalidate (art. 8).

Documentazione e tracciabilità dei lotti

Il fabbricante deve mantenere un sistema documentale completo basato su specifiche, istruzioni, procedure e registrazioni, garantendo qualità e integrità dei dati. La documentazione del lotto va conservata per almeno un anno dalla scadenza del lotto o per almeno cinque anni dal rilascio degli attestati di cui all’articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, se tale periodo è più lungo. Sono previste regole specifiche per i sistemi elettronici, inclusa convalida, protezione dei dati e piste di controllo (art. 9).

Produzione, controllo qualità, esternalizzazioni e reclami

Le operazioni di produzione devono seguire istruzioni prestabilite, con controlli di processo, registrazione e indagine delle deviazioni, prevenzione della contaminazione crociata e convalida delle modifiche importanti dei processi (art. 10). Il controllo qualità deve essere indipendente dalla produzione, dotato di laboratori adeguati; per alcuni medicinali possono essere usati laboratori esterni autorizzati. Sono previste regole su campionamento e conservazione dei campioni (art. 11). Le attività esternalizzate richiedono un contratto scritto che definisca responsabilità, GMP e ruolo della persona qualificata, e vieta il subappalto senza autorizzazione scritta (art. 12). I fabbricanti devono avere sistemi per gestire reclami e richiami, informando l’autorità competente e, se del caso, il titolare AIC; i richiami seguono l’articolo 123 della direttiva 2001/83/CE (art. 13).

Autoispezioni, abrogazione e recepimento

Il fabbricante deve svolgere regolari autoispezioni e conservare le relative registrazioni e le azioni correttive (art. 14). La direttiva 2003/94/CE è abrogata dal momento indicato all’articolo 15; i riferimenti ad essa si intendono fatti alla presente direttiva e al regolamento delegato (UE) 2017/1569. Gli Stati membri devono recepire entro il 31 marzo 2018 e applicare le disposizioni a decorrere da sei mesi dopo la pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 536/2014, o dal 1º aprile 2018 se successivo. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è rivolta agli Stati membri (artt. 15-18).

Come è indicizzato

Materiefarmaceuticamedicinali per uso umanocontrolli e ispezioniqualità e sicurezza dei prodottiimportazione di beni

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