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Direttiva 2017/1564

Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

Normativa europea32017L1564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva introduce un'eccezione armonizzata e obbligatoria al diritto d'autore e ai diritti connessi per facilitare l'accesso delle persone con disabilità di lettura a opere protette in formati accessibili. Disciplina sia la realizzazione sia la circolazione intra-UE di copie accessibili, imponendo agli Stati membri di recepire le regole entro l'11 ottobre 2018. Prevede inoltre obblighi di correttezza e tracciabilità per le entità autorizzate, tutela dei dati personali, una modifica puntuale della direttiva 2001/29/CE e meccanismi di riesame da parte della Commissione.

Eccezione obbligatoria al diritto d'autore e ai diritti connessi per consentire, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, la produzione e la circolazione di copie in formati accessibili di opere protette.

Ambito di applicazione

Si applica alle opere e altro materiale protetti da diritto d'autore o da diritti connessi, in particolare libri, riviste, quotidiani, rotocalchi, altre pubblicazioni, notazioni e spartiti musicali, anche in formato audio ed elettronico, resi lecitamente accessibili al pubblico. I beneficiari sono le persone non vedenti, con disabilità visive non correggibili in modo equivalente alla vista normale, con disabilità percettive o di lettura come la dislessia o altri disturbi dell'apprendimento che impediscono la lettura in misura sostanzialmente equivalente, nonché le persone con disabilità fisiche che impediscono di tenere o maneggiare un libro o di orientare lo sguardo per leggere. L'ambito è quello del mercato interno dell'Unione; la direttiva riguarda sia utilizzi offline sia online, e impone agli Stati membri il recepimento entro l'11 ottobre 2018. Restano ferme le possibilità per gli Stati membri di prevedere eccezioni ulteriori per altre disabilità o altri casi non coperti dalla direttiva, e non sono pregiudicate le norme sugli scambi con paesi terzi disciplinate dal regolamento (UE) 2017/1563.

Direttiva (UE) 2017/1564: utilizzi consentiti di opere protette a beneficio delle persone con disabilità di lettura

La direttiva dà attuazione nell'ordinamento dell'Unione agli impegni derivanti dal trattato di Marrakech, introducendo un'eccezione obbligatoria e armonizzata al diritto d'autore e ai diritti connessi. L'obiettivo è rendere più agevole l'accesso, nel mercato interno, a libri e ad altro materiale protetto per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, garantendo al contempo un equilibrio con gli interessi dei titolari dei diritti.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che il quadro UE sul diritto d'autore assicura certezza giuridica e tutela armonizzata, ma che le persone con disabilità di lettura continuano a incontrare ostacoli rilevanti nell'accesso ai contenuti. La direttiva è presentata come risposta alla necessità di aumentare la disponibilità di opere in formati accessibili e di migliorarne la circolazione transfrontaliera, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Ambito soggettivo e oggettivo

L'ambito copre opere e altro materiale protetti, quali libri, riviste, quotidiani, rotocalchi, altre pubblicazioni, spartiti musicali e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, compresi formati digitali e audio. I beneficiari sono: persone non vedenti; persone con disabilità visive non compensabili fino a una funzionalità sostanzialmente equivalente; persone con disabilità percettive o di lettura, inclusa la dislessia o altri disturbi dell'apprendimento; persone con disabilità fisiche che impediscano di tenere o maneggiare un libro o di orientare lo sguardo per leggere.

La direttiva si applica agli utilizzi necessari per produrre, comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito copie in formato accessibile, sia online sia offline, purché l'opera sia stata legalmente resa accessibile al soggetto che effettua l'utilizzo.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 è centrale per l'operatività della disciplina:

  • "opera o altro materiale" comprende opere e pubblicazioni stampate e audio, anche digitali, protette da diritto d'autore o diritti connessi e pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico;
  • "copia in formato accessibile" è la copia realizzata in una forma o formato alternativo idoneo a consentire al beneficiario un accesso agevole e confortevole;
  • "entità autorizzata" è un soggetto autorizzato o riconosciuto da uno Stato membro che fornisce, senza scopo di lucro, servizi di istruzione, formazione, lettura adattata o accesso alle informazioni; vi rientrano anche enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono tali attività come missione principale, obbligo istituzionale o parte di un interesse pubblico.

Eccezione obbligatoria e condizioni di liceità

L'articolo 3 impone agli Stati membri di prevedere un'eccezione senza autorizzazione dei titolari dei diritti per gli atti necessari alla creazione e all'uso di copie accessibili. L'eccezione si estende ai diritti armonizzati dalle direttive 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE e 2009/24/CE.

La disciplina consente:

  • al beneficiario o a chi agisce per suo conto di realizzare una copia accessibile per uso esclusivo, partendo da un'opera cui il beneficiario abbia legalmente accesso;
  • all'entità autorizzata di realizzare una copia accessibile e di comunicarla, renderla disponibile, distribuirla o darla in prestito a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata, senza scopo di lucro, per uso esclusivo del beneficiario.

La copia deve preservare l'integrità dell'opera, salvo le modifiche necessarie all'accessibilità. L'eccezione vale solo in casi speciali, non deve confliggere con il normale sfruttamento dell'opera e non deve arrecare un pregiudizio ingiustificato agli interessi legittimi del titolare. Inoltre, le clausole contrattuali contrarie non possono prevalere sull'eccezione.

Sistema di indennizzo e margini di discrezionalità degli Stati membri

La direttiva lascia agli Stati membri la facoltà, non l'obbligo, di prevedere sistemi di indennizzo per gli utilizzi consentiti effettuati da entità autorizzate stabilite nel loro territorio. Tale facoltà è però limitata: il sistema non può imporre pagamenti ai beneficiari e non può creare oneri più gravosi per lo scambio transfrontaliero rispetto a situazioni interne. Nel fissare l'indennizzo, gli Stati membri devono considerare la natura non lucrativa delle entità autorizzate, gli obiettivi di pubblico interesse della direttiva, gli interessi dei beneficiari, l'eventuale danno ai titolari dei diritti e l'esigenza di non ostacolare la circolazione transfrontaliera; se il danno è minimo, non sorge alcun obbligo di pagamento.

Circolazione nel mercato interno e cooperazione tra entità autorizzate

L'articolo 4 è la disposizione chiave sullo scambio intra-UE: le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro devono poter effettuare le operazioni dell'articolo 3 per beneficiari o altre entità autorizzate stabiliti in un altro Stato membro. Analogamente, beneficiari e entità autorizzate stabiliti in uno Stato membro devono poter ottenere o accedere a una copia accessibile prodotta da un'entità autorizzata di qualsiasi Stato membro.

Il sistema mira a evitare duplicazioni di lavoro e a incrementare la disponibilità delle copie accessibili in tutta l'Unione. I considerando prevedono anche la condivisione volontaria delle informazioni sulle entità autorizzate e un punto d'accesso centralizzato gestito dalla Commissione.

Obblighi operativi delle entità autorizzate

L'articolo 5 richiede alle entità autorizzate che effettuano operazioni transfrontaliere di adottare prassi interne per:

  • distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie accessibili solo ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;
  • adottare misure idonee a prevenire riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico o messa a disposizione non autorizzate;
  • esercitare la dovuta diligenza nella gestione delle opere e delle copie, registrando le operazioni;
  • pubblicare e aggiornare, anche sul sito web, le informazioni sul rispetto di tali obblighi.

Devono inoltre fornire, su richiesta e in formato accessibile, l'elenco delle opere per cui dispongono di copie accessibili, i formati disponibili e i contatti delle entità con cui hanno avviato scambi. Tutto ciò va svolto nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali.

Trasparenza, comunicazioni alla Commissione e protezione dei dati

L'articolo 6 incentiva gli Stati membri a raccogliere volontariamente dalle entità autorizzate i loro nominativi e contatti e a trasmetterli alla Commissione, anche per il coordinamento con il regolamento (UE) 2017/1563. La Commissione deve rendere tali informazioni pubbliche online in un punto d'accesso centralizzato e aggiornarle.

L'articolo 7 ribadisce che ogni trattamento di dati personali nel quadro della direttiva deve rispettare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE; i considerando richiamano inoltre la Carta dei diritti fondamentali. Dal punto di vista pratico, ciò impone agli operatori una particolare attenzione nella gestione dei dati dei beneficiari e degli scambi informativi.

Coordinamento con la direttiva 2001/29/CE e altre norme UE

L'articolo 8 modifica la direttiva 2001/29/CE, sostituendo la lettera b) dell'articolo 5, paragrafo 3, per allineare l'eccezione relativa agli utilizzi a favore dei portatori di handicap alla nuova disciplina: l'utilizzo deve essere collegato all'handicap, non avere carattere commerciale e limitarsi a quanto richiesto dal particolare handicap, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Il testo richiama inoltre, nel quadro degli scambi con paesi terzi, il regolamento (UE) 2017/1563, che disciplina lo scambio transfrontaliero tra Unione e Stati terzi parti del trattato di Marrakech.

Monitoraggio, relazione e riesame

Entro l'11 ottobre 2020, la Commissione deve presentare una relazione sulla disponibilità di opere accessibili diverse da quelle incluse nella definizione dell'articolo 2, punto 1, e sulla disponibilità di opere accessibili per persone con disabilità diverse da quelle contemplate dalla direttiva. La relazione deve considerare gli sviluppi tecnologici e valutare l'eventuale ampliamento dell'ambito di applicazione.

Entro l'11 ottobre 2023, la Commissione deve procedere a una valutazione complessiva della direttiva e riferire al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, eventualmente proponendo modifiche. La valutazione deve esaminare anche l'impatto dei sistemi di indennizzo sulla disponibilità e sullo scambio transfrontaliero delle copie accessibili. Gli Stati membri devono fornire alla Commissione le informazioni necessarie; inoltre, se uno Stato membro rileva un impatto negativo significativo sulla disponibilità commerciale di opere accessibili, può sottoporre la questione alla Commissione con elementi di prova.

Recepimento ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro l'11 ottobre 2018 e comunicarle immediatamente alla Commissione, indicando il riferimento alla direttiva nelle misure nazionali. Devono inoltre trasmettere il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Implicazioni operative per professionisti e operatori

Per i professionisti italiani, la direttiva rileva soprattutto per la conformazione delle eccezioni copyright-oriented in favore delle persone con disabilità di lettura, per la gestione delle entità autorizzate e per l'eventuale disciplina nazionale dell'indennizzo. In sede di recepimento, l'ordinamento interno deve garantire l'inefficacia delle clausole contrattuali contrastanti, la compatibilità con la protezione dei dati e la piena circolazione intra-UE delle copie accessibili, senza introdurre requisiti supplementari non consentiti dal testo europeo.

Disposizioni principali

Obiettivo e natura dell'armonizzazione

L'articolo 1 stabilisce che la direttiva mira ad armonizzare ulteriormente il diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi nel mercato interno, fissando norme per l'utilizzo di determinate opere e altro materiale senza autorizzazione del titolare dei diritti, a beneficio dei beneficiari definiti dalla direttiva. I considerando chiariscono che la misura attua il trattato di Marrakech in modo uniforme nell'Unione, garantendo un equilibrio tra tutela dei titolari e accesso alla cultura e alla conoscenza.

Definizioni di opere, beneficiari, copie accessibili ed entità autorizzate

L'articolo 2 definisce: i) "opera o altro materiale" come libri, riviste, quotidiani, rotocalchi, altre pubblicazioni, notazioni e spartiti, con relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche audio e digitale; ii) "beneficiario" come persona non vedente, con disabilità visiva non migliorabile in modo equivalente, con disabilità percettiva o di lettura, o con disabilità fisica che impedisca la lettura in modo equivalente; iii) "copia in formato accessibile" come copia in formato alternativo che consenta al beneficiario un accesso agevole e confortevole; iv) "entità autorizzata" come soggetto autorizzato o riconosciuto dallo Stato membro per fornire servizi senza scopo di lucro di istruzione, formazione, lettura adattata o accesso alle informazioni, incluse biblioteche, istituti scolastici e organizzazioni senza scopo di lucro con tali missioni.

Eccezione obbligatoria per la produzione e l'uso di copie accessibili

L'articolo 3 impone agli Stati membri di prevedere un'eccezione per cui non è richiesta autorizzazione per gli atti necessari alla realizzazione di una copia accessibile da parte del beneficiario o di chi agisce per suo conto, nonché per la realizzazione, comunicazione, messa a disposizione, distribuzione o prestito da parte di un'entità autorizzata, purché l'opera sia legalmente accessibile. L'eccezione si applica ai diritti armonizzati delle direttive 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE e 2009/24/CE. Le copie devono rispettare l'integrità dell'opera, salvo le modifiche necessarie all'accessibilità; l'eccezione è limitata a casi speciali, non deve confliggere con il normale sfruttamento dell'opera né arrecare pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare. È prevista l'inefficacia di clausole contrattuali contrastanti e la possibilità, ma non l'obbligo, per gli Stati membri di introdurre sistemi di indennizzo entro i limiti fissati dalla direttiva.

Circolazione intra-UE delle copie accessibili

L'articolo 4 obbliga gli Stati membri a consentire che le entità autorizzate stabilite nel loro territorio possano effettuare le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), per beneficiari o altre entità autorizzate stabiliti in un altro Stato membro, e che beneficiari o entità autorizzate stabiliti nel loro territorio possano ottenere o accedere a copie accessibili da entità autorizzate di qualsiasi Stato membro. Il considerando relativo evidenzia che si tratta di favorire lo scambio transfrontaliero e di evitare duplicazioni inutili.

Obblighi di condotta, trasparenza e informazione delle entità autorizzate

L'articolo 5 richiede alle entità autorizzate che operano ai sensi dell'articolo 4 di adottare e seguire prassi idonee a distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie solo ai beneficiari o ad altre entità autorizzate, prevenire la diffusione non autorizzata, usare diligenza nella gestione delle opere e registrare le operazioni effettuate. Devono inoltre pubblicare e aggiornare informazioni sul rispetto di tali obblighi. Su richiesta, devono fornire in formato accessibile l'elenco delle opere per cui dispongono di copie accessibili, i formati disponibili e i contatti delle entità con cui hanno avviato scambi. Tali prassi devono essere conformi alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Trasparenza e punto d'accesso centralizzato

L'articolo 6 incoraggia gli Stati membri a raccogliere, su base volontaria, dalle entità autorizzate i dati identificativi e i contatti, anche per le operazioni svolte ai sensi del regolamento (UE) 2017/1563, e a trasmetterli alla Commissione. La Commissione deve pubblicarli online in un punto d'accesso centralizzato e mantenerli aggiornati. I considerando chiariscono che la raccolta non comporta un obbligo per gli Stati membri di verificare completezza, esattezza o conformità delle informazioni al diritto nazionale.

Protezione dei dati personali

L'articolo 7 dispone che il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della direttiva debba avvenire in conformità alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE; il considerando corrispondente richiama anche gli articoli 7 e 8 della Carta e la necessità di rispetto della riservatezza e della protezione dei dati.

Modifica della direttiva 2001/29/CE

L'articolo 8 sostituisce la lettera b) dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE, chiarendo l'eccezione per gli utilizzi a favore di portatori di handicap: l'utilizzo deve essere collegato all'handicap, non avere carattere commerciale e limitarsi a quanto richiesto dal particolare handicap, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi della presente direttiva.

Relazione della Commissione entro l'11 ottobre 2020

L'articolo 9 impone alla Commissione di presentare entro l'11 ottobre 2020 una relazione su disponibilità, nel mercato interno, di opere e altro materiale non ricompresi nella definizione dell'articolo 2, punto 1, e di opere e materiali accessibili per persone con disabilità diverse da quelle dell'articolo 2, punto 2. La relazione deve considerare gli sviluppi tecnologici e valutare l'opportunità di ampliare l'ambito di applicazione della direttiva.

Riesame entro l'11 ottobre 2023

L'articolo 10 prevede una valutazione della direttiva da parte della Commissione entro l'11 ottobre 2023, con relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, eventualmente accompagnata da proposte di modifica. La valutazione deve includere l'impatto dei sistemi di indennizzo nazionali sulla disponibilità e sullo scambio transfrontaliero di copie accessibili. Gli Stati membri devono fornire le informazioni necessarie; se uno Stato membro rileva un impatto negativo significativo sulla disponibilità commerciale di opere accessibili, può sottoporre la questione alla Commissione con elementi di prova.

Termine di recepimento e obblighi di notifica

L'articolo 11 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro l'11 ottobre 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con immediata comunicazione alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 12 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 13 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

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