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Sentenza

Sentenza del 21/11/2018 n. 30052 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Avviso di accertamento - Allegazione di delibere comunali - Necessità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2008, contestando: la mancanza della firma autografa del funzionario; la mancata allegazione o riproduzione delle delibere e delle tariffe comunali; il criterio di calcolo dell'imposta, sostenendo che le maggiorazioni dovessero essere applicate per scaglioni; e l'illegittima quantificazione degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del responsabile quando l'avviso è prodotto da sistemi automatizzati. Ha inoltre escluso l'obbligo di allegare le delibere comunali sulle tariffe, trattandosi di atti generali soggetti a pubblicità legale e quindi presumibilmente conoscibili. Le maggiorazioni previste per superfici superiori a 5,5 e 8,5 metri quadrati devono essere applicate all'intera superficie del mezzo pubblicitario, non soltanto alle porzioni eccedenti. Le contestazioni sugli interessi sono state dichiarate inammissibili anche perché l'avviso indicava i criteri applicati e gli interessi risultavano nei limiti di legge. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.500 euro, oltre spese forfettarie e accessori.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    L'obbligo di allegazione riguarda gli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente.

    Le delibere comunali che disciplinano l'applicazione del tributo e le relative tariffe, essendo atti generali sottoposti a pubblicità legale, si presumono conoscibili e non devono necessariamente essere allegate all'avviso di accertamento.

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87

    La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile quando gli atti sono prodotti da sistemi informativi automatizzati.

    Per gli avvisi tributari locali generati automaticamente, l'indicazione a stampa del funzionario responsabile è sufficiente a sostituire la sottoscrizione autografa.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 7 e 12

    Per la pubblicità con superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

    Le maggiorazioni dipendono dall'efficacia pubblicitaria complessiva del messaggio e devono essere applicate all'intera superficie del mezzo, non con un calcolo progressivo per scaglioni sulle sole parti eccedenti.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 162, 165 e 171

    La motivazione e gli elementi essenziali dell'accertamento devono consentire al contribuente di comprendere la pretesa; gli interessi applicati dagli enti locali devono rispettare i limiti stabiliti dalla legge. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto indicati i criteri di calcolo e rispettati i limiti normativi.

  • Costituzione, art. 53

    Il criterio di applicazione delle maggiorazioni in base alla superficie complessiva non contrasta con il principio di capacità contributiva e progressività, trattandosi di una scelta legislativa discrezionale.

  • D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1

    Ha precisato l'ambito dell'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'accertamento, limitandolo agli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento non deve necessariamente contenere o allegare atti generali, come delibere comunali e tariffari, quando questi siano soggetti a pubblicità legale e quindi presumibilmente conoscibili dal contribuente.
  • La mancanza della firma autografa non determina di per sé la nullità dell'avviso se l'atto è stato formato tramite sistemi automatizzati e riporta a stampa il nominativo del responsabile.
  • Quando una norma tributaria collega una maggiorazione alla superficie complessiva di un impianto o messaggio pubblicitario, la maggiorazione può applicarsi all'intera superficie una volta superata la soglia prevista, salvo che la legge disponga espressamente un calcolo per scaglioni.
  • Le contestazioni relative alla motivazione, alle aliquote o agli interessi devono essere dedotte tempestivamente e con trascrizione degli elementi rilevanti dell'avviso; in caso contrario possono essere dichiarate inammissibili per difetto di specificità o di autosufficienza.
  • Per contestare efficacemente un avviso è necessario indicare concretamente quali dati siano mancanti o errati e dimostrare il pregiudizio arrecato al diritto di difesa, non limitandosi a censure generiche.

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