Sentenza del 21/11/2018 n. 30052 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Avviso di accertamento - Allegazione di delibere comunali - Necessità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2008, contestando: la mancanza della firma autografa del funzionario; la mancata allegazione o riproduzione delle delibere e delle tariffe comunali; il criterio di calcolo dell'imposta, sostenendo che le maggiorazioni dovessero essere applicate per scaglioni; e l'illegittima quantificazione degli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del responsabile quando l'avviso è prodotto da sistemi automatizzati. Ha inoltre escluso l'obbligo di allegare le delibere comunali sulle tariffe, trattandosi di atti generali soggetti a pubblicità legale e quindi presumibilmente conoscibili. Le maggiorazioni previste per superfici superiori a 5,5 e 8,5 metri quadrati devono essere applicate all'intera superficie del mezzo pubblicitario, non soltanto alle porzioni eccedenti. Le contestazioni sugli interessi sono state dichiarate inammissibili anche perché l'avviso indicava i criteri applicati e gli interessi risultavano nei limiti di legge. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.500 euro, oltre spese forfettarie e accessori.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'obbligo di allegazione riguarda gli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente.
Le delibere comunali che disciplinano l'applicazione del tributo e le relative tariffe, essendo atti generali sottoposti a pubblicità legale, si presumono conoscibili e non devono necessariamente essere allegate all'avviso di accertamento.
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile quando gli atti sono prodotti da sistemi informativi automatizzati.
Per gli avvisi tributari locali generati automaticamente, l'indicazione a stampa del funzionario responsabile è sufficiente a sostituire la sottoscrizione autografa.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 7 e 12
Per la pubblicità con superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.
Le maggiorazioni dipendono dall'efficacia pubblicitaria complessiva del messaggio e devono essere applicate all'intera superficie del mezzo, non con un calcolo progressivo per scaglioni sulle sole parti eccedenti.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 162, 165 e 171
La motivazione e gli elementi essenziali dell'accertamento devono consentire al contribuente di comprendere la pretesa; gli interessi applicati dagli enti locali devono rispettare i limiti stabiliti dalla legge. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto indicati i criteri di calcolo e rispettati i limiti normativi.
Costituzione, art. 53
Il criterio di applicazione delle maggiorazioni in base alla superficie complessiva non contrasta con il principio di capacità contributiva e progressività, trattandosi di una scelta legislativa discrezionale.
D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1
Ha precisato l'ambito dell'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'accertamento, limitandolo agli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non deve necessariamente contenere o allegare atti generali, come delibere comunali e tariffari, quando questi siano soggetti a pubblicità legale e quindi presumibilmente conoscibili dal contribuente.
- La mancanza della firma autografa non determina di per sé la nullità dell'avviso se l'atto è stato formato tramite sistemi automatizzati e riporta a stampa il nominativo del responsabile.
- Quando una norma tributaria collega una maggiorazione alla superficie complessiva di un impianto o messaggio pubblicitario, la maggiorazione può applicarsi all'intera superficie una volta superata la soglia prevista, salvo che la legge disponga espressamente un calcolo per scaglioni.
- Le contestazioni relative alla motivazione, alle aliquote o agli interessi devono essere dedotte tempestivamente e con trascrizione degli elementi rilevanti dell'avviso; in caso contrario possono essere dichiarate inammissibili per difetto di specificità o di autosufficienza.
- Per contestare efficacemente un avviso è necessario indicare concretamente quali dati siano mancanti o errati e dimostrare il pregiudizio arrecato al diritto di difesa, non limitandosi a censure generiche.
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