Cassazione Civile, Ordinanza n. 13691/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, emesso a seguito del mancato pagamento di una cartella di pagamento relativa a IRPEF e IRAP per l'anno 2001. Sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica della cartella presupposta. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, su appello dell'Agenzia delle Entrate, lo aveva respinto ritenendo provata la notifica tramite copia dell'avviso di ricevimento e reputando generico il disconoscimento della copia ex art. 2719 c.c. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: (1) violazione di norme sulla notificazione e del diritto di difesa, assumendo che la prova della notifica della cartella non potesse essere data con la sola relata o avviso di ricevimento senza deposito dell'atto notificato; (2) omesso esame/omessa pronuncia e violazione dell'onere della prova, per non avere la CTR valutato l'eccezione circa la notificazione eseguita da soggetto diverso dalle resistenti; (3) violazione delle norme sulla notifica e sulla contestazione delle copie, censurando la ritenuta genericità del disconoscimento della conformità della copia dell'avviso di ricevimento all'originale; (4) violazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, assumendo che l'agente della riscossione non potesse avvalersi del servizio postale per la notifica delle cartelle.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la CTR si era conformata alla giurisprudenza consolidata, secondo cui la prova della notifica della cartella e della relativa data può essere fornita mediante relata di notifica e/o avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, senza necessità di produrre anche la copia dell'atto. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: la censura sull'omesso esame era formulata in modo non corretto, mentre non vi era omessa pronuncia perché il rigetto della questione era implicito nella decisione; inoltre non era configurabile violazione dell'art. 2697 c.c., trattandosi di critica alla valutazione delle prove. Ha respinto il terzo motivo, affermando che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. deve essere specifico e chiaro, indicando documento contestato e difformità rispetto all'originale, senza che bastino clausole di stile o mere riserve di futura querela di falso. Ha infine respinto il quarto motivo, ribadendo che la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento resta valida anche se il plico sia consegnato all'ufficiale postale direttamente dall'agente della riscossione, essendo tale modalità compatibile con l'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell'agente della riscossione; nulla è stato disposto per l'Agenzia delle Entrate, che non aveva svolto difese in cassazione.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973
disciplina l'avviso di intimazione emesso a seguito del mancato pagamento della cartella presupposta.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma non ritenuto violato.
art. 137, comma 2, c.p.c.
invocato in tema di notificazioni; la Corte richiama la giurisprudenza che consente la prova della notifica con relata e/o avviso di ricevimento.
art. 148 c.p.c.
invocato dal ricorrente in tema di notificazioni, senza esito favorevole.
art. 51 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla prova della notificazione.
art. 2697 c.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.
art. 2719 c.c.
il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche all'originale deve essere specifico, chiaro e univoco.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame va dedotto correttamente e non può risolversi in critica alla valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il corretto paradigma per denunciare l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
comporta l'inammissibilità del motivo quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte.
art. 112 c.p.c.
non vi è omessa pronuncia se la decisione impugnata implica il rigetto della questione non espressamente trattata.
art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973
la notifica della cartella a mezzo posta è valida anche se il plico è consegnato all'ufficiale postale direttamente dall'agente della riscossione.
art. 26, comma 5, D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dal ricorrente, senza che la censura sia accolta.
art. 1335 c.c.
una volta che la cartella pervenga all'indirizzo del destinatario opera la presunzione di conoscenza, superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la soccombenza comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La prova della notificazione di una cartella di pagamento può essere fornita mediante la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, senza che sia necessaria la produzione anche della copia integrale della cartella.
- Una volta che l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo dimostrando di essersi trovati, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione del giudice, pur senza espressa statuizione, comporti il rigetto implicito della questione perché la nega come antecedente logico-giuridico.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte diversa da quella onerata, non quando si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice.
- Il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche all'originale deve essere specifico, chiaro e univoco; non bastano formule generiche, clausole di stile o la mera riserva di proporre querela di falso.
- La notifica della cartella di pagamento a mezzo posta resta valida anche se il plico sia materialmente consegnato all'ufficiale postale direttamente dall'agente della riscossione, poiché tale modalità è compatibile con l'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973.
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