Parere n. 863/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da Eudental s.r.l. contro l’Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud per l’annullamento del provvedimento n. 1036 del 16 novembre 2022 di definizione della regressione tariffaria unica (RTU) per l’anno 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera ASL Napoli 3 Sud n. 1036 del 16 novembre 2022, di definizione della regressione tariffaria unica (RTU) relativa all’anno 2019
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato la delibera con cui la ASL ha determinato la quota del fatturato 2019 non liquidabile o da recuperare in ragione del superamento del budget di spesa previsto per la branca odontoiatrica e dell’applicazione della regressione tariffaria unica. Con un unico motivo ha dedotto il difetto di motivazione sulla determinazione degli importi, la lesione del legittimo affidamento derivante dall’avvenuta liquidazione, anche a saldo, delle fatture, la violazione degli obblighi contrattuali di comunicazione preventiva sull’evoluzione della spesa e sull’esaurimento del plafond, nonché l’illegittimità della mancata remunerazione delle prestazioni, sostenendo che la regressione avrebbe potuto comportare soltanto una remunerazione ridotta. La questione preliminare rilevata dalla Sezione riguarda la giurisdizione: occorre stabilire se la controversia sulla delibera di definizione della RTU concerna l’esercizio di poteri autoritativi dell’amministrazione, con conseguente giurisdizione amministrativa, oppure profili meramente patrimoniali e paritetici del rapporto contrattuale, devoluti al giudice ordinario. Occorre inoltre verificare la possibile presenza di controinteressati e la ricevibilità o ammissibilità del ricorso in relazione alla comunicazione o pubblicazione della delibera.
Il parere
Il parere non definisce nel merito il ricorso e dispone un’integrazione istruttoria. La Sezione prende atto dell’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 32259 del 21 novembre 2023, resa proprio con riferimento alla medesima delibera, che ha affermato la giurisdizione ordinaria sulle doglianze relative alle modalità e ai tempi della regressione, qualificandole come atti paritetici incidenti sul corrispettivo contrattuale. Tuttavia, la Sezione distingue l’ipotesi in cui siano impugnate soltanto intimazioni di pagamento a valle dalla diversa ipotesi, ricorrente nel caso esaminato, in cui sia impugnata la delibera di definizione della RTU. Per decidere sulla giurisdizione occorre acquisire elementi sui criteri concretamente utilizzati per determinare il contributo della singola struttura al superamento del tetto di spesa. Il Ministero della salute dovrà chiarire il fondamento giuridico della RTU, trasmettere le fonti che stabiliscono i criteri di riparto e spiegare se la delibera impugnata sia meramente esecutiva di criteri predeterminati oppure eserciti un margine di discrezionalità o stabilisca essa stessa tali criteri. Dovrà inoltre chiarire se un eventuale accoglimento comporterebbe l’aumento degli importi richiesti agli operatori non ricorrenti, al fine di verificare l’esistenza di controinteressati, e se la delibera sia stata comunicata o pubblicata, per valutare la ricevibilità o ammissibilità del ricorso. Il Ministero dovrà depositare la relazione integrativa entro novanta giorni, previa interlocuzione con Regione Campania e ASL Napoli 3 Sud ove necessario, comunicandola alle altre parti e assegnando loro almeno dieci giorni per osservazioni o controdeduzioni. La trattazione è rinviata a successiva adunanza.
Osservazioni
Giurisdizione sulla delibera di definizione della RTU
Devono essere acquisiti chiarimenti sui criteri utilizzati dall’amministrazione per determinare l’importo della regressione tariffaria imputato alla singola struttura accreditata, così da stabilire se la delibera sia un atto meramente attuativo di criteri fissati a monte, un atto con margini di discrezionalità oppure l’atto che stabilisce direttamente tali criteri. La qualificazione incide sul riparto tra giurisdizione amministrativa e ordinaria.
Fondamento giuridico e fonti della RTU
Il Ministero deve indicare il fondamento giuridico specifico del meccanismo della regressione tariffaria unica e trasmettere le fonti rilevanti, comprese la delibera della Giunta regionale n. 2451 del 1° agosto 2003 e le ulteriori delibere regionali che definiscono il meccanismo applicato nel caso concreto.
Criteri di riparto della regressione tariffaria
Devono essere individuati e documentati i criteri utilizzati per ripartire tra le singole strutture il superamento del tetto di spesa di branca o macroarea, nonché il rapporto tra tali criteri e gli importi riportati nelle tabelle allegate alla delibera impugnata. Occorre anche acquisire, se rilevante, la documentazione relativa ai lavori del tavolo tecnico.
Controinteressati
Il Ministero deve chiarire se l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe la ridefinizione in aumento degli importi richiesti agli operatori non ricorrenti. La verifica è necessaria per accertare l’eventuale esistenza di controinteressati ai quali il ricorso straordinario non risulta notificato.
Comunicazione o pubblicazione della delibera
Deve essere chiarito se la delibera di regressione tariffaria sia stata comunicata o pubblicata, al fine di consentire alla Sezione di valutare eventuali profili di ricevibilità o ammissibilità del ricorso.
Termini dell’integrazione istruttoria
Il Ministero dovrà depositare la relazione integrativa entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del parere, previa interlocuzione, ove necessaria, con la Regione Campania e la ASL Napoli 3 Sud. La relazione dovrà essere previamente comunicata alle altre parti, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per osservazioni o controdeduzioni.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso è trattato come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il Consiglio di Stato è chiamato a rendere il parere consultivo sull’affare.
ordinanza Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 32259 del 21 novembre 2023
“si tratta […] di doglianze tutte vertenti sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria”
Con riferimento alla medesima delibera, le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario quando le contestazioni riguardano modalità e tempi della regressione e incidono sul corrispettivo contrattuale mediante atti paritetici, senza investire i provvedimenti a monte che hanno stabilito la regressione e i relativi criteri.
delibera della Giunta regionale n. 2451 del 1° agosto 2003
È indicata come una delle fonti regionali che hanno introdotto il meccanismo della RTU; la Sezione ne dispone la trasmissione per verificare il fondamento e i criteri del meccanismo applicato.
Consiglio di Stato, Sez. V, 23 giugno 2025, n. 5418
È richiamata quale esempio di orientamento favorevole alla giurisdizione amministrativa nelle controversie relative alla regressione tariffaria.
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 2 agosto 2024, n. 4526
È richiamata quale esempio di orientamento favorevole alla giurisdizione ordinaria.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda esclusivamente intimazioni di pagamento o altre operazioni a valle della regressione tariffaria, e l’amministrazione incide sul corrispettivo mediante atti paritetici fondati sul rapporto contrattuale, la controversia presenta natura patrimoniale ed è riconducibile alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La qualificazione della giurisdizione può richiedere una distinzione tra la contestazione delle modalità applicative della regressione tariffaria e l’impugnazione della delibera che definisce la regressione, soprattutto quando occorre stabilire se quest’ultima applichi criteri predeterminati o eserciti un margine di discrezionalità.
- Per determinare la natura dell’atto di definizione della regressione tariffaria, l’amministrazione deve rendere conoscibili il fondamento giuridico del meccanismo, le fonti dei criteri di riparto e il rapporto tra tali criteri e gli importi concretamente imputati alla singola struttura.
- Prima di decidere un ricorso straordinario che potrebbe incidere sugli importi richiesti anche ad altri operatori, occorre verificare l’eventuale esistenza di controinteressati e la necessità della loro partecipazione al procedimento.
- La verifica della comunicazione o pubblicazione dell’atto impugnato è necessaria per consentire al giudice consultivo di valutare la ricevibilità o l’ammissibilità del ricorso.
Impugnazione della delibera di regressione tariffaria unica
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società che gestisce un centro odontoiatrico accreditato contro la delibera della ASL Napoli 3 Sud n. 1036 del 16 novembre 2022, con cui è stata definita la regressione tariffaria unica relativa al 2019. Il procedimento è stato trasmesso al Consiglio di Stato dal Ministero della salute.
Fatti e motivo di ricorso
La ASL ha determinato l’importo del fatturato 2019 non liquidabile, o da recuperare se già corrisposto, in ragione del superamento del budget fissato per la branca odontoiatrica e dell’applicazione di percentuali di regressione tariffaria.
La ricorrente ha dedotto, oltre al difetto di motivazione sugli importi:
- la lesione del legittimo affidamento, poiché la ASL aveva liquidato il 90 per cento delle fatture mensili e, in molti casi, anche il saldo;
- la necessità di un previo esercizio del potere di autotutela, che non sarebbe stato esercitato;
- la violazione degli obblighi contrattuali di comunicazione preventiva sull’andamento della spesa e sulla presumibile data di esaurimento del plafond;
- l’illegittimità della mancata remunerazione delle prestazioni, sostenendo che la regressione avrebbe potuto determinare soltanto una riduzione della remunerazione.
Il Ministero della salute ha chiesto il rigetto, sostenendo che la delibera applica atti programmatici che avevano già stabilito i tetti di spesa e che non esisterebbero termini di decadenza per l’operatività della regressione tariffaria.
Questione preliminare sulla giurisdizione
La Sezione ritiene che l’affare non sia maturo per la decisione, poiché occorre chiarire preliminarmente se la controversia appartenga alla giurisdizione amministrativa.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con ordinanza n. 32259 del 21 novembre 2023, hanno già dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia relativa alla medesima delibera. Secondo tale ordinanza, le doglianze concernenti modalità e tempi della regressione tariffaria non investono gli atti a monte che hanno deciso la regressione e fissato i criteri di calcolo, ma riguardano atti paritetici con cui la ASL incide sul corrispettivo contrattuale. Anche il richiamo al legittimo affidamento e all’onere della prova è stato considerato significativo della natura contrattuale e patrimoniale della controversia.
La Sezione osserva tuttavia che tale conclusione è immediatamente applicabile alle sole intimazioni di pagamento a valle della delibera, mentre il caso in esame riguarda direttamente la delibera di definizione della RTU. Per questa ragione è necessario comprendere se la delibera sia stata un atto meramente esecutivo di criteri stabiliti in precedenza oppure se abbia esercitato un margine di discrezionalità o stabilito essa stessa i criteri di riparto.
Orientamenti giurisprudenziali non univoci
La Sezione rileva che, dopo l’ordinanza delle Sezioni Unite, la giurisprudenza amministrativa non ha seguito un orientamento uniforme. Sono richiamati, da un lato, il Consiglio di Stato, Sez. V, 23 giugno 2025, n. 5418, quale precedente nel senso della giurisdizione amministrativa, e, dall’altro, il T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 2 agosto 2024, n. 4526, quale precedente nel senso della giurisdizione ordinaria.
Incombenti istruttori
Il Ministero della salute dovrà integrare la relazione istruttoria, eventualmente acquisendo chiarimenti dalla Regione Campania e dalla ASL Napoli 3 Sud, per:
- indicare il fondamento giuridico specifico della RTU;
- trasmettere la delibera della Giunta regionale n. 2451 del 1° agosto 2003 e le ulteriori delibere regionali che disciplinano il meccanismo;
- individuare la fonte dei criteri di riparto tra le singole strutture del superamento del tetto di branca o macroarea;
- trasmettere la documentazione relativa ai criteri applicati, compresi gli eventuali lavori del tavolo tecnico;
- chiarire il rapporto tra tali criteri e gli importi riportati nelle tabelle della delibera impugnata;
- precisare se la delibera abbia natura meramente attuativa oppure contenga valutazioni discrezionali o criteri propri;
- verificare se un eventuale accoglimento inciderebbe sugli importi richiesti agli operatori non ricorrenti, ai fini dell’individuazione di eventuali controinteressati;
- chiarire se l’atto sia stato comunicato o pubblicato, per consentire la verifica della ricevibilità o ammissibilità del ricorso.
Conclusioni procedurali
Il parere ha carattere interlocutorio. Il Ministero dovrà depositare la relazione integrativa entro novanta giorni dalla comunicazione del parere, previa partecipazione della relazione alle altre parti e assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per osservazioni o controdeduzioni. La trattazione del ricorso è rinviata a una successiva adunanza della Sezione.
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