Cassazione Civile, Ordinanza n. 35818/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
Nel corso di una controversia tra due condomini, il giudice di merito aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo che la domanda avesse ad oggetto le modalità d'uso di un bene condominiale, il pianerottolo, e che quindi la causa rientrasse nella competenza per materia del giudice di pace ai sensi dell'art. 7, comma 3, n. 2 c.p.c. Il ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza sostenendo invece che la condotta della controparte, consistente nell'installazione di una cancellata con asservimento di una porzione del pianerottolo situato al piano dell'immobile di proprietà esclusiva, integrasse una violazione dell'art. 1102 c.c., perché comportava la sottrazione stabile e definitiva della porzione di bene comune alla sua destinazione e all'uso degli altri condomini. Il ricorso censurava quindi la qualificazione della domanda come mera questione sulle modalità d'uso, chiedendo di riconoscere la competenza del tribunale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il regolamento di competenza. Ha affermato che la controversia non riguarda soltanto la misura o la modalità di uso di un servizio condominiale, ma investe la tutela del diritto al pari uso della cosa comune e la legittimità di un uso esclusivo di una porzione del pianerottolo. Di conseguenza ha dichiarato la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cassato l'ordinanza impugnata e disposto la rimessione delle parti davanti a quel tribunale, previa riassunzione nel termine di legge, anche per la liquidazione delle spese del regolamento. La statuizione sulle spese della fase di merito è stata ritenuta travolta dalla caducazione della decisione sulla incompetenza.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, n. 2 c.p.c.
cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case
La Corte esclude che una domanda volta a contestare l'occupazione esclusiva di una porzione di bene comune rientri in questa competenza del giudice di pace, perché non concerne solo le modalità d'uso ma la tutela del diritto al pari uso della cosa comune.
art. 1102 c.c.
ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso
La norma è richiamata come parametro per valutare la legittimità dell'utilizzazione del pianerottolo; è illegittimo l'uso che sottragga stabilmente una porzione comune alla sua destinazione e impedisca agli altri condomini il pari uso.
art. 380-ter c.p.c.
È richiamato solo per la definizione camerale del regolamento di competenza e per l'acquisizione delle conclusioni del Procuratore Generale.
art. 45 legge n. 69 del 2009
È menzionato per qualificare la decisione di merito resa dal tribunale come ordinanza.
Massime di principio
- Le controversie condominiali che investono l'occupazione esclusiva o la sottrazione stabile di una porzione di bene comune non vanno automaticamente ricondotte alle cause sulla mera misura o modalità d'uso dei servizi condominiali, ma devono essere qualificate in base alla reale natura della tutela richiesta.
- Quando una domanda mira a far cessare un uso esclusivo del bene comune in violazione dell'art. 1102 c.c., la questione attiene al diritto al pari uso della cosa comune e non alla sola ripartizione o regolazione dell'uso, con conseguente esclusione della competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 3, n. 2 c.p.c.
- L'uso della cosa comune da parte del singolo condomino è consentito solo se non altera la destinazione del bene e non impedisce agli altri partecipanti di farne parimenti uso; la trasformazione di una porzione comune in area asservita in via esclusiva al singolo integra un possibile superamento di tali limiti.
- La qualificazione della domanda ai fini della competenza dipende dal contenuto sostanziale della pretesa e dall'effetto lesivo dedotto, non dalla mera collocazione materiale del bene comune interessato.
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