Cassazione Penale, Sentenza n. 25852/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nicastro impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano del 19/02/2024 che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere che il GIP aveva precedentemente sostituito con gli arresti domiciliari. Il ricorso deduce un vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe ritenuto inadeguata la misura degli arresti domiciliari rispetto al pericolo di reiterazione nonostante il GIP li avesse considerati idonei e nonostante mancasse il pericolo di inquinamento probatorio in una fase investigativa avanzata. Nel frattempo il GIP, con parere favorevole del P.M., aveva revocato gli arresti domiciliari disponendo la immediata liberazione dellindagato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Pur rilevando la sopravvenuta mancanza di interesse dellindagato a proseguire lipugnazione (poiché la misura degli arresti domiciliari era stata revocata e la statuizione di aggravamento del Tribunale era rimasta inefficace per la sospensione dellesecuzione), la Corte ha ritenuto opportuno non dichiarare semplicemente linammissibilita per carenza di interesse ma annullare senza rinvio lordinanza impugnata del Tribunale di Milano, al fine di evitare effetti paradossali e loperativita di un provvedimento privo di efficacia. Pertanto lordinanza del Tribunale viene annullata definitivamente.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma citata per indicare laggravante del metodo mafioso nella qualificazione del reato originario; non è stata decisa una interpretazione specifica sulla sua applicazione, ma è parte della cornice fattuale.
art. 310, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la sospensione di lesecuzione di provvedimenti cautelari in presenza di ricorso per cassazione. La Corte rileva che tale sospensione ha reso inefficace lesecuzione dellordinanza di aggravamento emessa dal Tribunale e ha inciso sulla concreta utilità dellimpugnazione.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce la condizione di ammissibilità dellimpugnazione che richiede un concreto interesse alla rimozione di un pregiudizio persistente. La Corte verifica la carenza di interesse dellistante in conseguenza della revoca della misura antecedente.
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Norme sulle modalità del procedimento in udienza camerale e sulle forme telematiche introdotte per il periodo emergenziale. La Corte le richiama per giustificare la forma di trattazione delludienza.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Richiamato per evidenziare il rischio che una dichiarazione di inammissibilita dellimpugnazione porti alloperativita di un provvedimento che, di fatto, è ineseguibile. La Corte usa la norma per motivare la scelta di annullare lordinanza impugnata anziché pronunciarsi per linammissibilita.
Massime di principio
- La revoca della misura cautelare originaria durante il giudizio di cassazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse allimpugnazione: senza un pregiudizio concreto, il ricorso risulta generalmente inammissibile.
- Quando lordinanza impugnata è consequenziale a un provvedimento antecedente poi revocato, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio lordinanza impugnata per impedire che resti in atto un provvedimento inefficace o contraddittorio rispetto allassetto processuale risultante.
- Lesecuzione sospesa ai sensi dellart. 310, comma 3, cod. proc. pen. è fattore essenziale da verificare: la presenza di un ricorso per cassazione che sospende lesecuzione può rendere priva di effetti lordinanza di aggravamento e incidere sullinteresse allimpugnazione.
- La verifica del requisito del concreto interesse ex art. 568, comma 4, è preliminare: il ricorrente deve dimostrare un pregiudizio attuale e persistente derivante dal provvedimento impugnato.
- In situazioni di conflitto tra provvedimenti coercitivi emessi in momenti diversi, è opportuno chiedere esplicitamente lannullamento dellatto incongruo per evitare che decisioni contrastanti producano effetti esecutivi paradossali.
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