Cassazione Civile, Ordinanza n. 18242/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2013 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, in capo a una società di trasporto pubblico locale e ai soci, i contributi ricevuti dalla Provincia Autonoma di Bolzano nell'ambito del servizio di trasporto, qualificandoli come corrispettivi di un rapporto di servizio e non come semplici contributi pubblici. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo applicabile l'esenzione da imposizione diretta prevista dalla normativa statale e, quanto all'IVA, escludendo che il rapporto fosse sinallagmatico e che i contributi avessero natura di corrispettivo. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione di numerose norme costituzionali, civilistiche, tributarie nazionali ed europee, sostenendo che i contributi dovessero essere considerati ricavi imponibili e, ai fini IVA, somme direttamente connesse al prezzo delle prestazioni di trasporto, poiché erogate in ragione del servizio svolto e idonee a ridurre il prezzo richiesto agli utenti. Ha inoltre censurato l'esclusione di rilevanza del Regolamento CE n. 1370 del 2007 e il mancato riconoscimento della possibilità di un'interpretazione comunitariamente orientata. I resistenti hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e per asserito contrasto con giurisprudenza consolidata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al profilo IVA, ritenendo che il giudice di merito avesse omesso di verificare in concreto se e in quale misura i contributi provinciali fossero direttamente connessi al prezzo delle prestazioni di trasporto e avessero consentito alla società di offrire il servizio a un prezzo inferiore; per questo ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano in diversa composizione, affinché svolga tali accertamenti e provveda anche sulle spese. È stato invece respinto il motivo relativo alle imposte dirette, perché i contributi per il ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale sono, secondo orientamento consolidato, esclusi da imposizione diretta e non costituiscono componenti positivi di reddito. È stato dichiarato assorbito il motivo relativo alla rideterminazione delle sanzioni alla luce della disciplina sopravvenuta più favorevole.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione è sufficientemente autosufficiente se contiene una chiara ed esauriente ricostruzione dei fatti di causa, senza necessità di ricorrere ad altre fonti processuali
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
l'inammissibilità opera solo se esiste una giurisprudenza di legittimità consolidata contraria alla tesi del ricorrente; nel caso concreto tale condizione non ricorreva
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro di deduzione della violazione e falsa applicazione di legge posto a fondamento del ricorso
art. 53 Cost.
richiamato come norma costituzionale evocata nel motivo di ricorso
art. 111 Cost.
richiamato come norma costituzionale evocata nel motivo di ricorso
art. 114 Cost.
richiamato come norma costituzionale evocata nel motivo di ricorso
art. 116 Cost.
richiamato come norma costituzionale evocata nel motivo di ricorso
art. 117 Cost.
richiamato come norma costituzionale evocata nel motivo di ricorso
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato nel motivo per la questione interpretativa e di applicazione delle norme
art. 14 disp. prel. c.c.
richiamato nel motivo per la questione interpretativa e di applicazione delle norme
art. 1322 c.c.
richiamato nel motivo per contestare la necessità di un vincolo contrattuale tipico ai fini IVA
art. 1325 c.c.
richiamato nel motivo per contestare la necessità di un vincolo contrattuale tipico ai fini IVA
art. 1362 c.c.
richiamato nel motivo come criterio ermeneutico
art. 8 d.P.R. n. 670 del 1972
richiamato nel motivo di ricorso
art. 73 d.P.R. n. 670 del 1972
richiamato nel motivo di ricorso
art. 3 d.l. n. 833 del 1986, conv. in L. n. 18 del 1987
la Corte lo applica come base dell'esclusione dei contributi pubblici per il trasporto pubblico locale dall'imposizione diretta
art. 14 legge provinciale di Bolzano n. 16 del 1985
viene considerato per verificare se i contributi siano calcolati in relazione a criteri predeterminati e al prezzo del servizio
art. 17 legge provinciale di Bolzano n. 16 del 1985
richiamato per il sistema dei contributi e la relativa giurisdizione in altra giurisprudenza evocata
art. 5 TUIR
richiamato nel motivo di ricorso
art. 85 TUIR
richiamato nel motivo di ricorso
artt. 38, 39, 40 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamati nel motivo di ricorso
art. 30 d.lgs. n. 163 del 2006
richiamato nel motivo di ricorso
art. 8 Regolamento CE n. 1370 del 2007
richiamato per sostenere l'irrilevanza della disciplina provinciale; la Corte ne menziona la rilevanza in chiave interpretativa e il regime transitorio
art. 12 Regolamento CE n. 1370 del 2007
richiamato nel motivo per la data di entrata in vigore del regolamento
Direttiva 2004/18/CE
richiamata per un'interpretazione comunitariamente orientata del rapporto
Direttiva 2006/112/CE
richiamata quale direttiva IVA armonizzata per l'interpretazione della base imponibile
art. 3 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo di ricorso
art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo di ricorso
art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo di ricorso
art. 2 Direttiva 2006/112/CE
richiamato nel motivo di ricorso
art. 24 Direttiva 2006/112/CE
richiamato nel motivo di ricorso
art. 25 Direttiva 2006/112/CE
richiamato nel motivo di ricorso
art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972
la Corte lo interpreta in conformità all'art. 73 della direttiva IVA: nella base imponibile vanno incluse le somme di terzi direttamente connesse al prezzo delle operazioni
art. 73 Direttiva 2006/112/CE
la Corte lo richiama come norma UE che impone di includere nella base imponibile le integrazioni direttamente connesse al corrispettivo
art. 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), sesta direttiva IVA
è il parametro eurounitario per l'inclusione dei contributi terzi direttamente connessi al prezzo nella base imponibile
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997
richiamato nel motivo sulle sanzioni, poi assorbito
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato per il principio del favor rei in tema sanzionatorio
art. 1, comma 310, L. n. 244 del 2007
richiamato come norma interpretativa che mantiene il riferimento alla disciplina esentativa delle imposte dirette
L. n. 549 del 1995
richiamata nel quadro evolutivo del finanziamento del trasporto pubblico
d.lgs. n. 422 del 1997
richiamato nel quadro evolutivo del finanziamento del trasporto pubblico
sentenza Corte cost. n. 408 del 1998
richiamata per affermare l'autonomia organizzativa regionale nel trasporto pubblico locale
sentenza Corte cost. n. 111 del 2001
richiamata in continuità con la precedente sul decentramento e l'autonomia organizzativa
sentenza Cass. n. 35154 del 2021
richiamata come precedente decisivo: contributi a ripiano dei disavanzi del TPL non sono imponibili ai fini diretti; ai fini IVA conta la connessione diretta col prezzo
sentenza Cass. n. 25624 del 2010
richiamata come precedente sul rapporto tra contributi e IVA e sull'esclusione dall'imposizione diretta
sentenza Cass. n. 24012 del 2013
richiamata come precedente sul rapporto tra contributi e IVA e sull'esclusione dall'imposizione diretta
sentenza Cass. n. 20111 del 2018
richiamata come precedente sul rapporto tra contributi e IVA e sull'esclusione dall'imposizione diretta
sentenza Cass. n. 16660 del 2020
richiamata per il criterio della diminuzione proporzionale del prezzo ai fini IVA
sentenza Cass. n. 26318 del 2020
richiamata per il criterio della diminuzione proporzionale del prezzo ai fini IVA
sentenza Cass. n. 9075 del 2021
richiamata per il criterio della diminuzione proporzionale del prezzo ai fini IVA
sentenza Cass. S.U. n. 14235 del 2020
richiamata per qualificare la natura del contributo provinciale e la giurisdizione sulla relativa controversia
sentenza Corte giust. 15 luglio 2004, C-144/02
richiamata per il principio sulla base imponibile IVA e sulle somme versate da terzi
sentenza Corte giust. 9 ottobre 2019, cause C-573/18 e C-574/18
richiamata per il principio sulla base imponibile IVA e sulle somme versate da terzi
sentenza Corte giust. 22 novembre 2001, C-184/00
richiamata per il rilievo delle operazioni ai fini IVA quando intervengono tre parti
sentenza Corte giust. 27 marzo 2014, C-151/13
richiamata per affermare che il fatto che il beneficiario della prestazione non coincida con il soggetto che versa il contributo non interrompe di per sé il nesso diretto
sentenza Corte giust. 16 settembre 2021, C-21/20
richiamata per distinguere i casi in cui il contributo non è ragguagliato all'identità e al numero degli utenti del servizio
art. 151 disp. att. c.p.c.
richiamato per la trattazione/riunione delle cause in cassazione per economia processuale
Massime di principio
- Ai fini IVA, i contributi pubblici erogati da terzi rientrano nella base imponibile quando siano direttamente connessi al prezzo della prestazione e consentano al fornitore di offrire il servizio a condizioni economiche più favorevoli; non è decisiva la qualificazione formale del rapporto come concessione o contratto, ma la funzione concreta del contributo.
- Quando il contributo è determinato sulla base di criteri predeterminati che riflettono, anche indirettamente, il numero degli utenti e le tariffe applicate, il giudice di merito deve accertare in concreto se esso riduca proporzionalmente il prezzo del servizio reso agli utenti.
- Per le imposte dirette, i contributi pubblici destinati al ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e restano esclusi da imposizione, secondo un orientamento consolidato.
- L'eventuale disciplina provinciale o regionale del finanziamento del trasporto pubblico va letta in coerenza con la normativa statale ed eurounitaria, ma ai fini IVA l'indagine resta centrata sul nesso economico tra contributo e corrispettivo, non sulla sola natura pubblicistica del rapporto.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione per contrasto con giurisprudenza consolidata richiede un orientamento di legittimità effettivamente stabile e contrario alla tesi del ricorrente; in mancanza, il motivo è esaminabile nel merito.
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