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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18242/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2013 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, in capo a una società di trasporto pubblico locale e ai soci, i contributi ricevuti dalla Provincia Autonoma di Bolzano nell'ambito del servizio di trasporto, qualificandoli come corrispettivi di un rapporto di servizio e non come semplici contributi pubblici. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo applicabile l'esenzione da imposizione diretta prevista dalla normativa statale e, quanto all'IVA, escludendo che il rapporto fosse sinallagmatico e che i contributi avessero natura di corrispettivo. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione di numerose norme costituzionali, civilistiche, tributarie nazionali ed europee, sostenendo che i contributi dovessero essere considerati ricavi imponibili e, ai fini IVA, somme direttamente connesse al prezzo delle prestazioni di trasporto, poiché erogate in ragione del servizio svolto e idonee a ridurre il prezzo richiesto agli utenti. Ha inoltre censurato l'esclusione di rilevanza del Regolamento CE n. 1370 del 2007 e il mancato riconoscimento della possibilità di un'interpretazione comunitariamente orientata. I resistenti hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e per asserito contrasto con giurisprudenza consolidata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al profilo IVA, ritenendo che il giudice di merito avesse omesso di verificare in concreto se e in quale misura i contributi provinciali fossero direttamente connessi al prezzo delle prestazioni di trasporto e avessero consentito alla società di offrire il servizio a un prezzo inferiore; per questo ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano in diversa composizione, affinché svolga tali accertamenti e provveda anche sulle spese. È stato invece respinto il motivo relativo alle imposte dirette, perché i contributi per il ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale sono, secondo orientamento consolidato, esclusi da imposizione diretta e non costituiscono componenti positivi di reddito. È stato dichiarato assorbito il motivo relativo alla rideterminazione delle sanzioni alla luce della disciplina sopravvenuta più favorevole.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione è sufficientemente autosufficiente se contiene una chiara ed esauriente ricostruzione dei fatti di causa, senza necessità di ricorrere ad altre fonti processuali

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    l'inammissibilità opera solo se esiste una giurisprudenza di legittimità consolidata contraria alla tesi del ricorrente; nel caso concreto tale condizione non ricorreva

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro di deduzione della violazione e falsa applicazione di legge posto a fondamento del ricorso

  • art. 53 Cost.

    richiamato come norma costituzionale evocata nel motivo di ricorso

  • art. 111 Cost.

    richiamato come norma costituzionale evocata nel motivo di ricorso

  • art. 114 Cost.

    richiamato come norma costituzionale evocata nel motivo di ricorso

  • art. 116 Cost.

    richiamato come norma costituzionale evocata nel motivo di ricorso

  • art. 117 Cost.

    richiamato come norma costituzionale evocata nel motivo di ricorso

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato nel motivo per la questione interpretativa e di applicazione delle norme

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    richiamato nel motivo per la questione interpretativa e di applicazione delle norme

  • art. 1322 c.c.

    richiamato nel motivo per contestare la necessità di un vincolo contrattuale tipico ai fini IVA

  • art. 1325 c.c.

    richiamato nel motivo per contestare la necessità di un vincolo contrattuale tipico ai fini IVA

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nel motivo come criterio ermeneutico

  • art. 8 d.P.R. n. 670 del 1972

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 73 d.P.R. n. 670 del 1972

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 3 d.l. n. 833 del 1986, conv. in L. n. 18 del 1987

    la Corte lo applica come base dell'esclusione dei contributi pubblici per il trasporto pubblico locale dall'imposizione diretta

  • art. 14 legge provinciale di Bolzano n. 16 del 1985

    viene considerato per verificare se i contributi siano calcolati in relazione a criteri predeterminati e al prezzo del servizio

  • art. 17 legge provinciale di Bolzano n. 16 del 1985

    richiamato per il sistema dei contributi e la relativa giurisdizione in altra giurisprudenza evocata

  • art. 5 TUIR

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 85 TUIR

    richiamato nel motivo di ricorso

  • artt. 38, 39, 40 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati nel motivo di ricorso

  • art. 30 d.lgs. n. 163 del 2006

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 8 Regolamento CE n. 1370 del 2007

    richiamato per sostenere l'irrilevanza della disciplina provinciale; la Corte ne menziona la rilevanza in chiave interpretativa e il regime transitorio

  • art. 12 Regolamento CE n. 1370 del 2007

    richiamato nel motivo per la data di entrata in vigore del regolamento

  • Direttiva 2004/18/CE

    richiamata per un'interpretazione comunitariamente orientata del rapporto

  • Direttiva 2006/112/CE

    richiamata quale direttiva IVA armonizzata per l'interpretazione della base imponibile

  • art. 3 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 2 Direttiva 2006/112/CE

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 24 Direttiva 2006/112/CE

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 25 Direttiva 2006/112/CE

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972

    la Corte lo interpreta in conformità all'art. 73 della direttiva IVA: nella base imponibile vanno incluse le somme di terzi direttamente connesse al prezzo delle operazioni

  • art. 73 Direttiva 2006/112/CE

    la Corte lo richiama come norma UE che impone di includere nella base imponibile le integrazioni direttamente connesse al corrispettivo

  • art. 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), sesta direttiva IVA

    è il parametro eurounitario per l'inclusione dei contributi terzi direttamente connessi al prezzo nella base imponibile

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997

    richiamato nel motivo sulle sanzioni, poi assorbito

  • art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato per il principio del favor rei in tema sanzionatorio

  • art. 1, comma 310, L. n. 244 del 2007

    richiamato come norma interpretativa che mantiene il riferimento alla disciplina esentativa delle imposte dirette

  • L. n. 549 del 1995

    richiamata nel quadro evolutivo del finanziamento del trasporto pubblico

  • d.lgs. n. 422 del 1997

    richiamato nel quadro evolutivo del finanziamento del trasporto pubblico

  • sentenza Corte cost. n. 408 del 1998

    richiamata per affermare l'autonomia organizzativa regionale nel trasporto pubblico locale

  • sentenza Corte cost. n. 111 del 2001

    richiamata in continuità con la precedente sul decentramento e l'autonomia organizzativa

  • sentenza Cass. n. 35154 del 2021

    richiamata come precedente decisivo: contributi a ripiano dei disavanzi del TPL non sono imponibili ai fini diretti; ai fini IVA conta la connessione diretta col prezzo

  • sentenza Cass. n. 25624 del 2010

    richiamata come precedente sul rapporto tra contributi e IVA e sull'esclusione dall'imposizione diretta

  • sentenza Cass. n. 24012 del 2013

    richiamata come precedente sul rapporto tra contributi e IVA e sull'esclusione dall'imposizione diretta

  • sentenza Cass. n. 20111 del 2018

    richiamata come precedente sul rapporto tra contributi e IVA e sull'esclusione dall'imposizione diretta

  • sentenza Cass. n. 16660 del 2020

    richiamata per il criterio della diminuzione proporzionale del prezzo ai fini IVA

  • sentenza Cass. n. 26318 del 2020

    richiamata per il criterio della diminuzione proporzionale del prezzo ai fini IVA

  • sentenza Cass. n. 9075 del 2021

    richiamata per il criterio della diminuzione proporzionale del prezzo ai fini IVA

  • sentenza Cass. S.U. n. 14235 del 2020

    richiamata per qualificare la natura del contributo provinciale e la giurisdizione sulla relativa controversia

  • sentenza Corte giust. 15 luglio 2004, C-144/02

    richiamata per il principio sulla base imponibile IVA e sulle somme versate da terzi

  • sentenza Corte giust. 9 ottobre 2019, cause C-573/18 e C-574/18

    richiamata per il principio sulla base imponibile IVA e sulle somme versate da terzi

  • sentenza Corte giust. 22 novembre 2001, C-184/00

    richiamata per il rilievo delle operazioni ai fini IVA quando intervengono tre parti

  • sentenza Corte giust. 27 marzo 2014, C-151/13

    richiamata per affermare che il fatto che il beneficiario della prestazione non coincida con il soggetto che versa il contributo non interrompe di per sé il nesso diretto

  • sentenza Corte giust. 16 settembre 2021, C-21/20

    richiamata per distinguere i casi in cui il contributo non è ragguagliato all'identità e al numero degli utenti del servizio

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    richiamato per la trattazione/riunione delle cause in cassazione per economia processuale

Massime di principio

  • Ai fini IVA, i contributi pubblici erogati da terzi rientrano nella base imponibile quando siano direttamente connessi al prezzo della prestazione e consentano al fornitore di offrire il servizio a condizioni economiche più favorevoli; non è decisiva la qualificazione formale del rapporto come concessione o contratto, ma la funzione concreta del contributo.
  • Quando il contributo è determinato sulla base di criteri predeterminati che riflettono, anche indirettamente, il numero degli utenti e le tariffe applicate, il giudice di merito deve accertare in concreto se esso riduca proporzionalmente il prezzo del servizio reso agli utenti.
  • Per le imposte dirette, i contributi pubblici destinati al ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e restano esclusi da imposizione, secondo un orientamento consolidato.
  • L'eventuale disciplina provinciale o regionale del finanziamento del trasporto pubblico va letta in coerenza con la normativa statale ed eurounitaria, ma ai fini IVA l'indagine resta centrata sul nesso economico tra contributo e corrispettivo, non sulla sola natura pubblicistica del rapporto.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione per contrasto con giurisprudenza consolidata richiede un orientamento di legittimità effettivamente stabile e contrario alla tesi del ricorrente; in mancanza, il motivo è esaminabile nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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