Cassazione Penale, Sentenza n. 07732/2026 del 27/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello della condanna per concorso in bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione delle scritture contabili, capo B). Contestano in particolare: a) l'erroneo accertamento della condotta materiale, dal momento che le scritture sarebbero state consegnate al presunto amministratore di comodo Arusoaiei Vlad con verbale del 09.09.2013; quindi l'eventuale sparizione sarebbe imputabile a costui e non ai ricorrenti; b) l'insufficiente prova del dolo specifico richiesto per la fattispecie di bancarotta documentale, anche alla luce dell'assoluzione dai reati di bancarotta distrattiva/dissipativa (capo A); c) il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della personalità e condotta collaborativa degli imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendoli fondati quanto all'insufficiente motivazione circa la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Ha rilevato che la sentenza di appello non ha fornito risposta adeguata e puntuale alle censure difensive (in particolare al verbale di consegna delle scritture al nuovo amministratore), ha travisato dati di fatto e non ha rigorosamente accertato il dolo specifico, necessario soprattutto in presenza di assoluzione per bancarotta patrimoniale. Per tali ragioni la decisione impugnata è stata annullata limitatamente alla verifica della sussistenza del reato documentale e la Corte ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo esame sul punto, con richiamo ai principi di diritto indicati. I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono stati assorbiti dall'accoglimento sull'affermazione di responsabilità, con invito al giudice del rinvio a motivare specificamente l'applicazione di pene accessorie fallimentari di durata elevata rispetto alla pena principale.
Norme richiamate
art. 161, comma 6, L. fall.
Richiamata per la funzione del commissario/concordato; i difensori hanno sostenuto che il nuovo amministratore aveva predisposto relazioni ai fini del concordato, elemento che dovrebbe dimostrare la consegna e l'uso delle scritture contabili da parte del terzo
art. 216, comma 1, n. 2, L. fall.
Norma che disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte richiama che per questa fattispecie, in presenza di assoluzione per bancarotta patrimoniale, è necessaria una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo (dolo specifico) e sulla finalità di occultamento delle distrazioni
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena e alle circostanze da valutare; la Corte invita il giudice del rinvio a motivare specificamente l'applicazione di pene accessorie oltre la media edittale, tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena
Massime di principio
- Se l'imputato è stato assolto per le ipotesi di bancarotta patrimoniale, il giudice deve fornire motivazione particolarmente rigorosa per ritenere provato il dolo specifico nella bancarotta documentale; non è sufficiente dedurre automaticamente la finalità di occultamento dalla mera sparizione delle scritture
- La documentazione probatoria che attesta la consegna delle scritture contabili a un terzo (verbali, ricevute, relazioni depositate) deve essere esaminata e motivatamente valutata dal giudice d'appello: ignorarla o travisarla compromette la decisione
- In presenza di decisioni di primo e secondo grado tra loro inconciliabili o con motivazioni carenti, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo esame, anziché integrare le motivazioni difettose
- La responsabilità per sottrazione delle scritture richiede prova non solo della mancanza materiale dei documenti ma anche del nesso teleologico con l'occlusione delle informazioni utili ai creditori; tale nesso non può essere desunto in modo apodittico
- Quando le pene accessorie (es. interdizioni fallimentari) sono fissate oltre la media edittale, il giudice deve motivare specificamente la scelta in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; altrimenti la decisione è suscettibile di censura
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