Cassazione Penale, Ordinanza n. 25792/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva accolto un concordato tra le parti e ridotto la pena inflitta a un imputato dal GUP del Tribunale di Noia. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre doglianze: 1) carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare anche sulla responsabilità; 2) carenza di motivazione sulla dosimetria della pena, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sull'entità dell'aumento per continuazione, ritenuto eccessivo; 3) carenza di motivazione sulla mancata applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze inammissibili: il primo motivo perché le questioni sulla responsabilità erano state rinunciate nell'ambito del concordato e, quindi, la motivazione di merito restava quella della sentenza di primo grado; il secondo e il terzo perché tutti i profili censurati erano stati oggetto dell'accordo tra le parti e, comunque, il controllo del giudice di appello sulla pena concordata si limita alla sola legalità, non alla congruità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, con il concordato ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità rende preclusa ogni doglianza successiva su quel punto e consolida il giudicato interno. Quanto alla pena, ha affermato che il giudice di appello deve soltanto verificare che la pena concordata sia legale, non potendo modificarne i termini né valutarne la congruità; nel caso concreto non vi era illegalità della pena, che rientrava nella cornice edittale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
concordato formulata dalle parti
La rinuncia ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena delimita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non rinunciati e produce effetti preclusivi anche in cassazione; il giudice può solo accogliere o rigettare l'accordo e verificare la legalità della pena.
art. 129 c.p.p.
Non impone una nuova motivazione sulla responsabilità quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello sul punto nell'ambito del concordato sulla pena.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto l'istituto del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità determina una preclusione definitiva su tali questioni, con formazione del giudicato interno sul punto.
- Quando l'accordo tra le parti riguarda esclusivamente la pena, la Corte di appello non è tenuta a rinnovare la motivazione sulla responsabilità, che resta quella della sentenza di primo grado.
- Il controllo del giudice sulla pena concordata è limitato alla verifica della legalità della sanzione; non è consentito un sindacato sulla congruità o sull'opportunità della pena pattuita.
- I profili espressamente compresi nell'accordo, come attenuanti generiche, aumento per continuazione e mancata applicazione di sanzioni sostitutive, non possono essere poi contestati dall'imputato con ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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