Sentenza n. 7198/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Roma che ha dichiarato irricevibile o inammissibile l’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma del 7 gennaio 2026, notificato il 14 gennaio 2026, con cui la sua istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è stata dichiarata irricevibile o inammissibile. Il ricorrente era entrato in Italia il 5 agosto 2024, ma non aveva sottoscritto, entro gli otto giorni successivi all’ingresso, il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione. Ha sostenuto che l’omessa sottoscrizione fosse dipesa esclusivamente dall’irreperibilità del datore di lavoro. Tale circostanza è stata tuttavia ritenuta non dimostrata, non risultando dal ricorso alcun elemento attestante tentativi di contatto con il datore di lavoro. In ogni caso, il ricorrente ha contestato la legittimità della declaratoria adottata dalla Questura.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo corretta l’applicazione degli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 e degli artt. 35 e 36 del d.P.R. 394/1999. Secondo il giudice, la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione costituisce un adempimento preliminare necessario nell’iter per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Poiché il ricorrente non vi ha provveduto entro il termine previsto, mancava un requisito della richiesta presentata alla Questura, che non avrebbe potuto concludere il procedimento in senso favorevole. L’asserita irreperibilità del datore di lavoro, oltre a essere rimasta indimostrata, non sarebbe comunque stata idonea a rendere illegittimo il provvedimento questorile. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata applicata quale fondamento dell’obbligo di sottoscrivere il contratto di soggiorno nell’ambito dell’iter per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata richiamata insieme al comma 5-ter per le conseguenze derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 35 d.P.R. 394/1999
La norma è stata richiamata per disciplinare l’adempimento relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 36 d.P.R. 394/1999
La norma è stata richiamata per le conseguenze del mancato adempimento relativo al contratto di soggiorno.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel procedimento di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione entro gli otto giorni dall’ingresso in Italia costituisce un adempimento preliminare necessario previsto dalla normativa vigente.
- La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno entro il termine previsto determina il venir meno di un requisito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno e legittima la definizione negativa dell’istanza da parte della Questura.
- L’allegazione dell’irreperibilità del datore di lavoro non è sufficiente a superare gli effetti della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno se tale circostanza non è provata mediante elementi attestanti i tentativi del lavoratore di contattare il datore di lavoro; secondo la decisione, anche tale circostanza non renderebbe comunque illegittimo il provvedimento questorile.
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