Sentenza n. 1549/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 583/2025 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 583/2025, passata in giudicato, relativa al pagamento di euro 1.500,00 per carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 583/2025. La sentenza, passata in giudicato e notificata al Ministero il 6 marzo 2025, aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 1.500,00 per la carta docente relativa agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, il pagamento della somma dovuta, la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in forza del titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella pronuncia, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione: l'importo del capitale residuo e degli interessi deve essere verificato secondo il contenuto del titolo, la legge e gli artt. 1282 e seguenti c.c., inclusi misura e decorrenza degli interessi. È stato nominato, per il caso di inutile decorso del termine, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da attivare su istanza del creditore e da eseguire entro i successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo complessivamente dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso, trattandosi di attività istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che impongono il pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi dovuti devono essere determinate secondo il titolo giudiziale e le disposizioni codicistiche applicabili; i conteggi del creditore non vincolano l'amministrazione oltre tali limiti.
artt. 1283 e seguenti c.c.
Il giudice richiama le norme codicistiche sugli interessi per affermare che la quantificazione del credito in sede di ottemperanza deve rispettare i parametri legali relativi a capitale e interessi.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, rispettivamente, la regolazione delle spese nel processo amministrativo e l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve assicurare il soddisfacimento del diritto riconosciuto dal titolo, senza rideterminarne autonomamente il contenuto.
- Quando un'amministrazione statale non esegue una condanna al pagamento di somme di denaro dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorso per ottemperanza è procedibile e deve essere accolto, ove l'inadempimento risulti documentato e non adeguatamente contestato.
- In sede di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi a capitale residuo e interessi non sono vincolanti per l'amministrazione: l'importo deve essere determinato sulla base del giudicato, degli eventuali pagamenti parziali e delle norme di legge applicabili, verificando misura e decorrenza degli interessi.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a subentrare soltanto in caso di inutile decorso del termine, per adottare gli atti contabili e amministrativi necessari all'esecuzione del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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