Cassazione Civile, Ordinanza n. 04150/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal recupero di contributi dovuti alla gestione separata INPS per l'anno 2009 da parte di un'avvocata non iscritta alla Cassa Forense. La Corte d'appello aveva dichiarato prescritti i contributi, ritenendo che il termine di prescrizione decorresse dalla scadenza ordinaria del pagamento, individuata nel 16 giugno 2010, e che la notifica dell'atto interruttivo del 2 luglio 2015 fosse intervenuta oltre il quinquennio. L'INPS ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione alla L. n. 335/1995, art. 2, commi 26-31, al D.Lgs. n. 241/1997, art. 18, al D.P.R. n. 435/2001, art. 17, e al D.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato il differimento del termine di pagamento previsto da tale D.P.C.M., con conseguente errore nel calcolo della decorrenza della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, per i contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e che, nel caso dei contributi relativi all'anno 2009, rileva anche il differimento del termine stabilito dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 per i soggetti rientranti nelle condizioni previste. Pertanto, il termine di pagamento doveva essere considerato fissato al 6 luglio 2010 e, alla data della notifica dell'atto interruttivo del 2 luglio 2015, il credito non era ancora prescritto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia alla scadenza del termine di pagamento del contributo; nel caso concreto il termine era differito dal D.P.C.M. richiamato.
L. 9 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31
Disciplina la gestione separata e i contributi dovuti dai soggetti iscritti; la prescrizione va valutata in rapporto alla scadenza del pagamento dei contributi dovuti per l'anno di riferimento.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18
Norma richiamata quale parte del quadro regolatorio del versamento dei contributi e della relativa decorrenza dei termini.
D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17
Norma richiamata quale disciplina dei termini di versamento, rilevante per stabilire la data di scadenza del pagamento.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
Ha differito il termine di pagamento dei contributi per l'anno 2009 per i soggetti nelle condizioni previste; tale differimento incide sulla decorrenza della prescrizione.
circolare n. 73 del 14.6.2010
Richiamata per individuare il termine di pagamento del saldo 2009 al 6 luglio 2010.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale o regolamentare di pagamento, non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione, rilevano anche eventuali differimenti dei termini di versamento disposti da atti normativi o regolamentari applicabili alla categoria dei contribuenti interessati.
- Quando il credito contributivo non risulta prescritto alla data di notifica dell'atto interruttivo, la domanda di prescrizione deve essere respinta.
- In sede di legittimità, è censurabile la sentenza di merito che ometta di considerare la disciplina speciale che differisce il termine di pagamento e quindi altera il dies a quo della prescrizione.
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