Ordinanza n. 2149/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento di conferma dell'interdittiva antimafia n. -OMISSIS- dal Prefetto della Provincia di Napoli in danno della società ricorrente, ai sensi dell'art 92, co. 2-bis del d.lgs. n. 159/2011; - del verbale del GIA (Gruppo Interforze Antimafia) n. -OMISSIS-, richiamato nell'atto interdittivo, recante parere negativo anche in merito alla misura della prevenzione collaborativa, ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011; - delle note della Questura, del Comando Provinciale Carabinieri, del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza e della DIA di Napoli, di cui si ignorano estremi e contenuto; - della relazione redatta dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della società ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale, ove lesivo degli interessi e dei diritti della deducente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di conferma dell'interdittiva antimafia, con parere negativo sulla prevenzione collaborativa
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la conferma dell'interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli dopo che una precedente interdittiva era stata annullata per violazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011. Sono stati contestati anche il verbale del Gruppo Interforze Antimafia, le informative delle forze di polizia e gli ulteriori atti istruttori presupposti. La domanda cautelare si fondava, in sostanza, sulla ritenuta illegittimità della nuova conferma dell'interdittiva e del diniego di ammissione alle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. Il quadro indiziario riguardava la posizione di un soggetto coinvolto in un procedimento penale per attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, asseritamente realizzata in collegamento con ambienti riconducibili alla criminalità organizzata, nonché la ritenuta compiacenza dell'amministratore della società verso un clan attivo nel territorio. La società, inoltre, non aveva partecipato al procedimento rinnovato e non aveva formulato specifiche osservazioni sulla possibilità di applicare misure di prevenzione collaborativa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, a un primo esame, adeguatamente fondata la conferma dell'interdittiva sul quadro indiziario relativo al perdurante rischio di infiltrazione mafiosa. Ha affermato che l'esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203/1991 e la dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione, pronunciate nel procedimento penale relativo al traffico illecito di rifiuti, non eliminano la rilevanza amministrativa-preventiva dei fatti, poiché la prevenzione antimafia opera sulla base di presupposti autonomi rispetto all'accertamento penale. Il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti è stato considerato un reato-spia del pericolo di infiltrazione mafiosa. Il Collegio ha inoltre ravvisato l'attualità del rischio, in ragione della permanenza dei rapporti con sodalizi criminali operanti in un contesto territoriale da essi penetrantemente controllato. Quanto alla prevenzione collaborativa, il provvedimento prefettizio è stato ritenuto coerente con le proprie premesse; la relativa valutazione avrebbe dovuto essere formulata dalla Prefettura sulla base delle osservazioni dell'interessata, che tuttavia non aveva partecipato al procedimento né svolto specifiche deduzioni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
"regola del contraddittorio procedimentale"
La precedente interdittiva era stata annullata per violazione del contraddittorio; nel nuovo procedimento, la mancata partecipazione della società ha impedito che essa formulasse osservazioni specifiche, anche sulla prevenzione collaborativa.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
misure di prevenzione collaborativa
Il diniego di ammissione alle misure collaborative è stato ritenuto coerente con il quadro posto a fondamento dell'interdittiva e con l'assenza di specifiche deduzioni della società nel procedimento.
art. 7 legge n. 203/1991
aggravante ex art. 7 della legge n. 203/1991
L'esclusione dell'aggravante penale non sottrae rilevanza ai fatti nell'ambito della prevenzione amministrativa antimafia.
art. 452-quaterdecies c.p.
attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti
La fattispecie è considerata un reato-spia del pericolo di infiltrazione mafiosa nell'impresa, pur in assenza di una condanna penale definitiva per effetto della prescrizione.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata dal TAR e respinta.
Massime di principio
- La prevenzione amministrativa antimafia si fonda su presupposti autonomi rispetto all'accertamento della responsabilità penale; pertanto, l'esclusione di un'aggravante penale o la declaratoria di prescrizione non escludono, di per sé, la rilevanza dei medesimi fatti quali elementi sintomatici del rischio di infiltrazione mafiosa.
- Il coinvolgimento in attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti può costituire un elemento indiziario qualificato, ossia un reato-spia, nella valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa nell'impresa.
- L'attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa può essere desunta dalla permanenza dei rapporti con sodalizi criminali e dalla persistente capacità di controllo criminale del territorio di riferimento, anche quando i fatti oggetto di valutazione non siano recentissimi.
- La valutazione sulla prevenzione collaborativa deve essere compiuta dalla Prefettura alla luce degli elementi e delle osservazioni dell'impresa interessata; la mancata partecipazione al procedimento e l'assenza di deduzioni specifiche possono impedire di contestare efficacemente il diniego di tali misure in sede cautelare.
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