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Sentenza

Sentenza del 22/01/2018 n. 133 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - sentenza di ammissione al passivo fallimentare - applicazione in misura proporzionale - consegue - previa ammissione con decreto e riserva di produzione documentale - non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il trattamento fiscale della sentenza del tribunale fallimentare che aveva ammesso definitivamente al passivo un credito già ammesso dal giudice delegato con decreto, ma con riserva di produzione e valutazione della documentazione comprovante il credito. Il ricorrente riteneva che il precedente decreto fosse sufficiente a determinare l'ammissione al passivo e che, pertanto, la successiva sentenza non dovesse scontare l'imposta in misura proporzionale.

La decisione

La sentenza ha ritenuto dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale. Il decreto del giudice delegato costituisce una mera prenotazione dell'ammissione al passivo e non accerta in via definitiva l'esistenza del diritto di credito a contenuto patrimoniale. Tale accertamento si perfeziona soltanto con la sentenza del tribunale fallimentare, che deve quindi essere registrata ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986. La riserva di produzione documentale contenuta nel decreto non esclude l'applicazione dell'imposta proporzionale alla successiva sentenza.

Norme richiamate

  • Art. 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

    ammissione al passivo con decreto del giudice delegato

    Il decreto di ammissione, quando è emesso con riserva di verifica o produzione documentale, non definisce in modo definitivo l'esistenza del diritto di credito, ma rappresenta una prenotazione dell'ammissione al passivo.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte prima, art. 8, comma 1, lettera c)

    La sentenza che accerta definitivamente un diritto a contenuto patrimoniale è soggetta a imposta di registro in misura proporzionale, anche quando sia preceduta da un decreto di ammissione al passivo con riserva.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro rileva il contenuto sostanziale dell'atto e, in particolare, se esso accerta definitivamente un diritto di natura patrimoniale.
  • Un provvedimento provvisorio o emesso con riserva non necessariamente sostituisce la successiva sentenza definitiva ai fini dell'imposizione indiretta.
  • Quando la sentenza fallimentare è il primo atto che accerta in modo definitivo l'esistenza e l'ammontare del credito, essa può essere soggetta all'imposta di registro proporzionale.
  • La precedente ammissione al passivo con decreto non esclude l'imposta proporzionale se la definitiva efficacia dell'ammissione dipende dalla produzione o dalla valutazione di ulteriore documentazione.
  • Per valutare casi analoghi occorre verificare se il primo provvedimento abbia natura definitiva oppure costituisca soltanto una prenotazione, ammissione provvisoria o ammissione con riserva.

Testo integrale

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