Cassazione Civile, Ordinanza n. 17373/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, con i quali l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione costi dedotti da una società per fatture emesse da un’associazione sportiva dilettantistica, ritenendo che non fosse rispettato l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti previsto per tali soggetti e che, comunque, non fosse provata l’effettività delle prestazioni e dei pagamenti. La società sosteneva invece che la disciplina invocata dall’ufficio non fosse applicabile nel testo richiamato dagli avvisi e che la violazione della forma del pagamento non potesse comportare l’indeducibilità dei costi in capo al soggetto erogante. In cassazione articolava due motivi: 1) violazione dell’art. 25, comma 5, l. n. 133/1999, come modificato, poiché la sanzione per mancata tracciabilità sarebbe limitata alla decadenza dalle agevolazioni per l’associazione sportiva e alle sanzioni amministrative, non alla perdita della deducibilità per chi paga; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso su un tema diverso da quello posto negli avvisi, affermando l’assenza di prova dell’effettività dei costi, mentre la pretesa fiscale si fondava soltanto sulla violazione della regola di tracciabilità.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha chiarito che, dopo la riscrittura dell’art. 25, comma 5, l. n. 133/1999 operata dalla l. n. 342/2000, il sistema sanzionatorio per l’inosservanza delle regole di tracciabilità dei pagamenti verso associazioni sportive dilettantistiche è previsto esclusivamente da quella disposizione e colpisce l’associazione con la decadenza dalle agevolazioni della l. n. 398/1991 e con le sanzioni dell’art. 11 d.lgs. n. 471/1997; non è invece consentito negare la deducibilità del costo al soggetto erogante per il solo difetto di tracciabilità, tanto più in una fattispecie relativa a costi per convenzione pubblicitaria. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché aveva fondato la decisione sull’asserita mancanza di prova dell’effettività delle prestazioni e dei pagamenti, mentre gli avvisi di accertamento si basavano solo sulla violazione dell’art. 4 del d.m. n. 473/1999. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto gli originari ricorsi della società contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese di merito e posto le spese di legittimità a carico dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 25, comma 5, L. n. 133/1999
pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche ... eseguiti ... tramite conti correnti bancari o postali ... ovvero secondo altre modalità idonee ...; l'inosservanza ... comporta la decadenza dalle agevolazioni ... e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del d.lgs. n. 471/1997
La disposizione, nel testo applicabile ratione temporis dopo la modifica del 2000, contiene in modo compiuto il regime sanzionatorio per la mancata tracciabilità e limita gli effetti della violazione alla decadenza dalle agevolazioni dell'associazione e alle sanzioni tributarie previste, senza consentire l'indeducibilità automatica del costo in capo all'erogante.
art. 4 d.m. 26 novembre 1999, n. 473
i pagamenti o i versamenti ... effettuati con modalità diverse ... concorrono in ogni caso a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante
La Corte ne esclude l'applicabilità alla fattispecie, perché la norma regolamentare era stata superata dalla successiva disciplina legislativa dell'art. 25, comma 5, l. n. 133/1999 come modificata.
art. 109 TUIR
È richiamato nei gradi di merito come parametro per la deducibilità dei costi; la Corte, però, risolve la controversia sulla base della disciplina speciale della tracciabilità e del vizio di ultrapetizione, non sulla prova in astratto del costo ai sensi di questa norma.
art. 112 c.p.c.
La CTR non poteva estendere il decisum oltre i confini della motivazione degli avvisi di accertamento, introducendo un diverso fondamento della pretesa fiscale fondato sulla mancata prova dell'effettività dei costi.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Accertata la fondatezza dei motivi e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza e ha deciso direttamente nel merito.
art. 11 d.lgs. n. 471/1997
È la sanzione tributaria richiamata dall'art. 25, comma 5, l. n. 133/1999 per l'inosservanza delle modalità di pagamento tracciabili.
art. 1, comma 713, L. n. 190/2014
Ha innalzato, dal 1° gennaio 2015, la soglia degli importi soggetti all'obbligo di tracciabilità verso le A.S.D., senza incidere sulla disciplina applicabile al periodo d'imposta in controversia.
Massime di principio
- In materia di pagamenti a favore di associazioni sportive dilettantistiche, quando il legislatore individua espressamente nel testo di legge il regime sanzionatorio per la mancata tracciabilità, non è consentito estendere per via interpretativa tale sanzione al soggetto erogante mediante l’indeducibilità del costo, se la norma non lo prevede.
- Le disposizioni regolamentari di attuazione non possono essere applicate in modo incompatibile con la successiva disciplina legislativa che abbia già regolato compiutamente la medesima fattispecie e i relativi effetti sanzionatori.
- Nel processo tributario, i confini della pretesa fiscale sono segnati dai motivi dell’atto impositivo: il giudice non può fondare la decisione su ragioni diverse da quelle poste dall’Amministrazione a base dell’avviso, pena violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Quando sia denunciato un error in procedendo, il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti processuali e i documenti rilevanti per verificare la sussistenza del vizio.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
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