Sentenza del 23/11/2016 n. 9208 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - SEPARAZIONE - IMPONIBILE - DEDUCIBILITÀ ASSEGNO DI MANTENIMENTO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione, con sentenza n. 10323/2011, ha chiarito che gli assegni periodici corrisposti al coniuge o ex coniuge sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF quando la loro natura periodica risulta da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. La deduzione può quindi essere indicata nel modello 730 o nel modello UNICO, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa fiscale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRPEF dell'assegno di mantenimento corrisposto al coniuge separato. Il punto centrale è stabilire se l'assegno abbia natura periodica, risultante da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, oppure se costituisca una somma una tantum. Solo gli assegni periodici destinati al mantenimento del coniuge possono essere dedotti dal reddito imponibile; non sono invece deducibili le somme corrisposte una tantum o prive dei requisiti documentali richiesti.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, lettera c), del TUIR
Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in base a provvedimento dell'autorità giudiziaria.
La norma consente la deduzione degli assegni periodici versati al coniuge in forza di un provvedimento giudiziario, escludendo le somme destinate al mantenimento dei figli e, in generale, i versamenti aventi natura una tantum.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 10323/2011
La Cassazione ha ritenuto determinante che la periodicità dell'assegno risulti dal provvedimento giudiziario. In presenza di tale requisito, l'assegno di mantenimento al coniuge separato è deducibile ai fini IRPEF.
Massime di principio
- Per dedurre fiscalmente un assegno di mantenimento è necessario che il pagamento sia periodico e previsto da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
- Le somme versate una tantum, anche se collegate alla separazione o al divorzio, non sono normalmente deducibili come assegni periodici di mantenimento.
- La deduzione riguarda l'assegno destinato al coniuge, non le somme specificamente destinate al mantenimento dei figli.
- È opportuno conservare il provvedimento giudiziario e la documentazione dei pagamenti, così da dimostrare sia l'obbligo giuridico sia l'effettiva corresponsione degli importi.
- La qualificazione dell'accordo come assegno periodico deve risultare in modo chiaro dagli atti giudiziari; non è sufficiente la sola volontà delle parti o una descrizione generica del pagamento.
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