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Sentenza

Sentenza n. 2305/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza prefettizia di revoca della patente di guida, con gli atti connessi, compreso l’avvio del procedimento, il verbale di ritiro e il riscontro all’istanza di accesso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di patente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato successivamente autorizzato dal Tribunale delle misure di prevenzione a uscire dal Comune di residenza, dal lunedì al sabato, per recarsi nel Comune in cui aveva sede la propria attività di commercio e consegna di legna. Ha impugnato la revoca prefettizia della patente deducendo violazione degli artt. 1, 3, 7 e 10-bis l. 241/1990 e dell’art. 120, comma 2, del Codice della strada, carenza di istruttoria e di motivazione, difetto dei presupposti, illogicità manifesta e violazione della partecipazione procedimentale. In particolare, ha sostenuto che l’art. 120, comma 2, non imponesse più una revoca automatica, ma attribuisse alla Prefettura un potere discrezionale da esercitare considerando il contenuto concreto della misura di prevenzione, le autorizzazioni giudiziali al lavoro e la necessità di guidare personalmente un autocarro con cassone ribaltabile per effettuare le consegne, anche in ragione dell’assenza di dipendenti. Ha inoltre evidenziato la necessità di utilizzare un mezzo di trasporto per adempiere agli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e all’autorità di pubblica sicurezza, nonché l’inadeguatezza dei trasporti pubblici. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione e, nel merito, hanno sostenuto che la distanza tra abitazione e luogo di lavoro fosse ridotta, che i familiari disponessero della patente e che l’attività di trasporto potesse essere svolta da dipendenti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, poiché, dopo gli interventi della Corte costituzionale sull’art. 120, comma 2, del Codice della strada, la revoca della patente nei confronti del soggetto sottoposto a misura di prevenzione costituisce esercizio di un potere prefettizio discrezionale e non automatico. Tale potere deve essere esercitato verificando la necessità e opportunità della revoca in rapporto alla specifica misura applicata e alle sue finalità, compreso l’eventuale reinserimento lavorativo autorizzato dal giudice della prevenzione. Il ricorso è stato accolto. Il provvedimento prefettizio, pur potendo discostarsi dalle determinazioni del giudice ordinario, avrebbe richiesto una motivazione rafforzata e un’istruttoria adeguata. La Prefettura si era concentrata sulla pericolosità del destinatario, sulla disponibilità di autobus, sulla breve distanza percorribile anche a piedi o con mezzi non motorizzati e sulla possibilità che i familiari provvedessero alle esigenze quotidiane, ma non aveva valutato la circostanza dirimente relativa alla necessità di conduzione personale dei mezzi utilizzati per il trasporto del legname e al rapporto tra revoca della patente e finalità di reinserimento lavorativo della misura di prevenzione. Inoltre, il provvedimento non aveva considerato adeguatamente la diversa informazione secondo cui il ricorrente disponeva di dipendenti che avrebbero potuto sostituirlo. L’annullamento è stato disposto nei sensi della motivazione, lasciando salva la possibilità per l’amministrazione di adottare una diversa determinazione sorretta da istruttoria idonea e da motivazione articolata e circostanziata sulla non necessità della conduzione personale del mezzo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 2, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida

    La Corte costituzionale ha espunto l’automatismo della revoca nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, sostituendo la natura vincolata con un potere discrezionale del prefetto, da esercitare valutando la necessità e opportunità della revoca in relazione alla specifica misura e alle sue finalità.

  • art. 8, comma 3, d.lgs. 159/2011

    eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga

    Le prescrizioni e le autorizzazioni connesse alla misura di prevenzione possono perseguire il reinserimento lavorativo; tale finalità deve essere considerata nell’esercizio del potere prefettizio di revoca della patente.

  • art. 1 l. 241/1990

    L’esercizio del potere di revoca deve rispettare i principi generali dell’azione amministrativa, inclusa un’istruttoria adeguata e una motivazione coerente con gli interessi coinvolti.

  • art. 3 l. 241/1990

    La revoca richiede una motivazione effettiva e rafforzata quando incide su una patente necessaria per l’attività lavorativa e si pone in possibile contrasto con un’autorizzazione giudiziale al lavoro.

  • art. 7 l. 241/1990

    La norma è stata richiamata tra i parametri di legittimità del procedimento, nell’ambito delle garanzie partecipative dedotte dal ricorrente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è stata richiamata tra le garanzie partecipative dedotte, senza che la sentenza svolgesse una specifica autonoma statuizione su tale censura.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • sentenza Corte costituzionale n. 22/2018

    nella parte in cui ... dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" alla revoca della patente di guida

    Ha escluso l’automatismo della revoca prefettizia in relazione a determinate condanne sopravvenute al rilascio della patente.

  • sentenza Corte costituzionale n. 24/2020

    nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale

    Ha escluso l’automatismo della revoca nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza, valorizzando uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza.

  • sentenza Corte costituzionale n. 99/2020

    nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti sottoposti alle misure di prevenzione personale di cui al d.lgs. n. 159 del 2011

    Ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’automatismo della revoca per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione, imponendo una valutazione amministrativa concreta della necessità e opportunità della revoca.

Massime di principio

  • La sottoposizione a una misura di prevenzione personale non determina automaticamente la revoca della patente di guida: l’art. 120, comma 2, del Codice della strada attribuisce al prefetto un potere discrezionale, da esercitare alla luce della specifica misura, della sua durata e delle sue prescrizioni.
  • Nell’esercizio del potere discrezionale di revoca della patente, il prefetto non deve riesaminare la pericolosità già valutata dal giudice della prevenzione, ma deve verificare concretamente la necessità e opportunità della revoca in rapporto agli effetti della misura e alle esigenze individuali del destinatario.
  • Quando il giudice della prevenzione autorizza il soggetto a svolgere un’attività lavorativa fuori dal Comune di residenza o persegue finalità di reinserimento lavorativo, l’eventuale revoca della patente richiede un’istruttoria specifica e una motivazione rafforzata sul rapporto tra revoca e concreta possibilità di svolgere quell’attività.
  • La motivazione della revoca non può limitarsi alla pericolosità del destinatario, alla disponibilità astratta di mezzi pubblici o alla possibilità che i familiari provvedano alle esigenze quotidiane, ma deve esaminare se il titolare debba guidare personalmente i mezzi necessari per l’attività lavorativa e se tale necessità sia effettiva.
  • Il prefetto può adottare una decisione diversa da quella del giudice ordinario della prevenzione, ma, ove tale decisione incida sulla finalità di reinserimento sociale e lavorativo perseguita dalla misura, deve esplicitare le ragioni del dissenso sulla base di un’istruttoria completa e attuale.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizione

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