Cassazione Civile, Ordinanza n. 01613/2026 del 24/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2015, contestando alla società estera, quale coobbligata in solido insieme al gestore del centro di trasmissione dati operante per conto del bookmaker, il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse e irrogando le sanzioni. La contribuente aveva visto rigettato il ricorso in primo grado e l'appello. In cassazione ha dedotto nove motivi: nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente; omessa pronuncia sul presupposto impositivo; errata applicazione della disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2011 e della successiva normativa sul calcolo dell'imposta; violazione del diritto UE e richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, oltre a disapplicazione della norma nazionale; omessa pronuncia sul presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta; violazione delle norme sulle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; illegittimità della liquidazione delle spese e richiesta di compensazione. Ha inoltre sollevato questioni di legittimità costituzionale e chiesto la pubblica udienza.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non è deducibile in cassazione un vizio della sentenza di primo grado quando il giudice d'appello lo ha esaminato e sostituito con la propria pronuncia. Ha dichiarato manifestamente infondati i motivi dal secondo al settimo, chiarendo che per il periodo d'imposta 2015 l'imposta unica è dovuta anche per la raccolta scommesse svolta per conto di soggetti esteri e privi di concessione, che il bookmaker estero è soggetto passivo e che la territorialità è radicata in Italia perché qui si svolgono l'organizzazione della raccolta e la registrazione della scommessa. Ha escluso violazioni del diritto dell'Unione, del legittimo affidamento e la necessità di un nuovo rinvio alla CGUE, richiamando la giurisprudenza unionale e costituzionale già intervenuta. Ha inoltre ritenuto inammissibile il quarto motivo per difetto di autosufficienza, e infondato l'ottavo motivo perché per il 2015 non sussiste obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni. Anche il nono motivo è stato dichiarato inammissibile e/o infondato, in ordine alle spese di lite. La ricorrente è stata condannata alle spese e, in applicazione dell'art. 96 c.p.c. come interpretato nel provvedimento, al pagamento di ulteriori somme per lite temeraria.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
secondo comma; terzo comma
non era necessario un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché la questione era già stata compiutamente esaminata dalla giurisprudenza unionale richiamata.
art. 360 c.p.c.
sono stati invocati per censurare violazioni di legge e nullità processuali, ma i motivi sono stati in parte inammissibili e in parte infondati.
art. 36 d.lgs. 546/1992
la doglianza sulla motivazione della sentenza di primo grado è stata ritenuta inammissibile per effetto sostitutivo della sentenza d'appello.
art. 111 Cost.
richiamato in tema di obbligo di motivazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 112 c.p.c.
le censure di omessa pronuncia erano inammissibili o infondate anche per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso.
art. 3 d.lgs. 504/1998
interpretato nel senso che il soggetto passivo dell'imposta unica comprende anche chi gestisce scommesse, per conto proprio o di terzi, anche se privo di concessione.
art. 1, comma 66, l. 220/2010
norma di interpretazione autentica che estende l'imposta unica e la soggettività passiva anche alle raccolte svolte senza concessione e per conto di terzi, con solidarietà del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata.
art. 1, comma 644, lett. g), l. 190/2014
stabilisce un criterio forfetario-presuntivo di determinazione della base imponibile, giustificato dalla mancata ricostruibilità della raccolta non collegata al totalizzatore nazionale.
art. 24, comma 10, d.l. 98/2011
richiamato dalla ricorrente come disciplina applicabile ratione temporis, ma le censure sul calcolo dell'imposta sono state reputate inammissibili.
artt. 49, 56 e 57 TFUE
la Corte ha escluso che la disciplina italiana determini discriminazioni o restrizioni incompatibili con la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.
art. 8 d.lgs. 546/1992
invocato in tema di obiettiva incertezza normativa e sanzioni, ma il motivo è stato rigettato.
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
non ricorrevano i presupposti dell'obiettiva incertezza normativa per escludere la sanzione tributaria nel 2015.
art. 10, comma 3, l. 212/2000
richiamato per l'esimente da obiettiva incertezza, esclusa nel caso concreto.
art. 10, comma 4, l. 212/2000
richiamato nel motivo sulle sanzioni, senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 15 d.lgs. 546/1992
consente la liquidazione delle spese in favore dell'ente impositore assistito da propri funzionari, con applicazione della tariffa forense ridotta del 20%.
art. 91 c.p.c.
il principio di soccombenza ha giustificato la condanna alle spese del grado d'appello e di legittimità.
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è possibile solo nei casi previsti dalla legge, non ricorrenti nella specie.
art. 96 c.p.c.
la Corte ha applicato la condanna per lite temeraria, ritenendo il ricorso manifestamente infondato e definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 380-bis c.p.c.
la definizione del giudizio in conformità alla proposta ha comportato l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96 c.p.c.
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 53 Cost.
la Corte ha escluso la violazione del principio di capacità contributiva.
art. 97 Cost.
la disciplina fiscale e i criteri forfetari sono stati ritenuti non lesivi dell'imparzialità e del buon andamento.
art. 3 Cost.
non è stata ravvisata irragionevolezza o disparità di trattamento nella disciplina dell'imposta unica.
art. 24 Cost.
le garanzie difensive non risultano lese dal criterio presuntivo di determinazione della base imponibile.
Massime di principio
- Nel sistema dell'imposta unica sulle scommesse, il soggetto che gestisce la raccolta delle scommesse per conto proprio o di terzi, anche se privo di concessione e anche se stabilito all'estero, può essere soggetto passivo del tributo quando l'attività di organizzazione e raccolta è svolta nel territorio dello Stato.
- La norma di interpretazione autentica del 2010 ha chiarito che l'imposta è dovuta anche per le raccolte svolte in assenza o inefficacia della concessione e che, se l'attività è esercitata per conto di terzi, il terzo è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle sanzioni.
- Ai fini della territorialità del tributo, rileva il luogo in cui sono svolte le attività di organizzazione, ricezione, registrazione e trasferimento delle scommesse, non il solo luogo di stabilimento del bookmaker o la sede formale del rapporto contrattuale.
- La disciplina italiana dell'imposta unica sulle scommesse, così come interpretata dalla giurisprudenza unionale, non determina di per sé una discriminazione vietata né una restrizione incompatibile con la libertà di stabilimento o di prestazione dei servizi, se si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale.
- Non sussiste obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni quando, per l'annualità accertata, la disciplina applicabile è stata già chiarita dalla norma di interpretazione autentica e dalla giurisprudenza consolidata.
- In cassazione, la censura di omessa pronuncia o di error in procedendo richiede piena autosufficienza del ricorso: devono essere riportati in modo puntuale gli atti processuali rilevanti e le specifiche domande o censure devolute al giudice di merito.
- Il criterio forfetario di determinazione della base imponibile fondato sul triplo della media provinciale è un accertamento induttivo presuntivo giustificato dalla mancata ricostruibilità della raccolta effettiva; il contribuente può fornire prova contraria dell'effettivo ammontare delle giocate.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e risulta manifestamente infondato, può trovare applicazione la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
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