Sentenza n. 6052/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento 1) della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13/12/2022, avente ad oggetto: “D.M 6 luglio 2022 Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Adempimenti attuativi”; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in particolare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti regionali e ministeriali. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della definizione preliminare della controversia.
Atto impugnato: Determinazione regionale di certificazione degli adempimenti attuativi relativi al superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti ministeriali presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, relativa agli adempimenti attuativi della certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché il decreto ministeriale 6 luglio 2022, il decreto ministeriale 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale 29 luglio 2019, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, l'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022 e gli ulteriori atti adottati ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere perso l'interesse alla decisione, a seguito del pagamento in misura ridotta previsto dal d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142
Indicato quale base normativa per gli atti relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici; la sentenza non ne esamina il merito.
d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
La ricorrente ha dichiarato che l'intervenuto pagamento in misura ridotta previsto dalla normativa ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente in relazione a un fatto successivo idoneo a soddisfare o rendere non più utile la pronuncia, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
- Quando il giudizio viene definito per sopravvenuta carenza di interesse senza esame delle censure di merito, il giudice può compensare integralmente le spese processuali in considerazione della definizione preliminare della controversia.
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