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Sentenza

Sentenza n. 471/2026 - L'aquila, Sezione 1

Per l'ottemperanza della sentenza n. 267/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 2164/2023 del Tribunale di Teramo - Sezione Lavoro, pubblicata in data 17/04/2024, notificata il 23/04/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00 quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202500415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, di una sentenza del Tribunale del lavoro che aveva ordinato l'accredito di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, con cui il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l'importo complessivo di euro 2.500,00, relativo a cinque annualità. Il ricorso deduceva, in sostanza, l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo derivante dal giudicato. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato di avere effettuato l'accredito il 14 gennaio 2026; la ricorrente ha quindi confermato l'esecuzione, chiedendo tuttavia la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della decisione all'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta durante il giudizio. Ai soli fini della regolazione delle spese, ha esaminato il merito virtuale del ricorso, ritenendolo fondato: risultavano il passaggio in giudicato della sentenza, certificato dalla mancata impugnazione, e la condizione di procedibilità dell'azione esecutiva prevista dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, derivante dalla notificazione della sentenza il 23 aprile 2024 e dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, tenuto conto del valore della controversia, della natura seriale della causa e dell'avvenuta esecuzione del giudicato; la liquidazione è stata disposta in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    La disposizione individua l'azione di ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; il TAR ne ha verificato i presupposti nel caso concreto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • L'intervenuta integrale esecuzione del giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale azionata è stata pienamente soddisfatta.
  • Anche quando dichiara cessata la materia del contendere, il giudice dell'ottemperanza può esaminare virtualmente il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese di lite.
  • L'azione di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario presuppone il passaggio in giudicato del titolo e, nei confronti della pubblica amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale quando, alla luce dei presupposti dell'azione e dell'inadempimento originario, il ricorso sarebbe stato fondato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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