Cassazione Penale, Sentenza n. 40677/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per aver omesso di lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni dall'ordine del Questore (28/09/2018). Due motivi: (1) nullità del provvedimento di espulsione/ordine di allontanamento per mancata richiesta del nulla osta all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998; (2) esclusione di responsabilità/giustificazione basata sull'obbligo di restare in Italia per scontare pene detentive già inflitte (richiamando artt. 51, 54 e 388 cod. pen.), ossia che il mancato allontanamento sarebbe stato dovuto al dovere di adempiere all'esecuzione della pena e per evitare ulteriori conseguenze della latitanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché la questione della mancata richiesta del nulla osta è stata sollevata per la prima volta in cassazione e le censure erano generiche e prive di elementi probatori concreti; inoltre la verifica degli atti necessari richiederebbe accertamenti di merito non esperibili in sede di legittimità. Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, rilevando che l'ordine di esecuzione della pena nei confronti del ricorrente è stato emesso il 16/04/2019, cioè dopo l'ordine di allontanamento del 28/09/2018, per cui al momento dell'adozione del provvedimento questorile non sussisteva alcuna situazione che potesse giustificare l'omesso adempimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Norma del reato contestato: disciplina la sanzione per chi non ottempera all'ordine di lasciare il territorio dello Stato. La Corte l'ha applicata confermando la condanna per il mancato rispetto dell'ordine del Questore.
art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Prevede che il questore debba richiedere il nulla osta all'autorità giudiziaria in specifiche ipotesi. Il ricorrente ha dedotto la mancata richiesta come vizio del provvedimento di espulsione; la Corte ha ritenuto la contestazione generica e inammissibile in cassazione, osservando che l'accertamento della richiesta o del silenzio-assenso implica operazioni di fatto non svolgibili in sede di legittimità.
art. 51 cod. pen.
Norma sulle cause di giustificazione (richiamata dal ricorrente per sostenere che l'adempimento dell'ordine di allontanamento avrebbe impedito l'esecuzione di una pena). La Corte ha rilevato che, temporalmente, la causa invocata non sussisteva al momento dell'ordine questorile.
art. 54 cod. pen.
Richiamata come norma che disciplina l'esclusione di imputabilità o giustificazione; la Corte ha valutato l'argomento come infondato perché la situazione fattuale prospettata (esistenza di pena da eseguire) è successiva all'ordine di allontanamento.
art. 388 cod. pen.
Citato dal ricorrente come reato che avrebbe evitato (o come motivo per non allontanarsi). La Corte non ha ritenuto applicabile la giustificazione invocata in quanto l'ordine di esecuzione della pena è successivo all'ordine di allontanamento.
art. 606 cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha invocato il comma 3 per dichiarare inammissibile il primo motivo sollevato per la prima volta in cassazione e ha valutato i profili di genericità delle censure ai sensi dell'articolo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite per la esposizione dei motivi in motivazione sintetica; la Corte ha motivato in forma semplificata ritenendo la questione non complessa e su principi consolidati.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Pubblico ministero; non è decisiva ai fini del merito della controversia ma è menzionata nel procedimento.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere sollevate per la prima volta questioni di fatto o accusatorie che richiedano accertamenti probatori: le censure nuove sono spesso dichiarate inammissibili.
- Una contestazione formale sulla legittimità di un provvedimento amministrativo (es. mancata richiesta del nulla osta) deve essere documentata con elementi concreti; deduzioni puramente verbali e generiche sono insufficienti in sede di legittimità.
- Per valutare se l'omesso adempimento a un ordine di allontanamento è giustificato dall'obbligo di esecuzione di una pena, occorre verificare la cronologia degli atti: una pena o un ordine di esecuzione successivi all'ordine di allontanamento non legittimano il mancato rispetto di quest'ultimo.
- Chi propone ricorso invocando cause di giustificazione o esimenti deve provare che tali cause sussistessero al momento del fatto; altrimenti la deduzione è manifestamente infondata.
- Le questioni di diritto chiare e fondate su giurisprudenza consolidata possono essere trattate con motivazione semplificata, ma la mancanza di elementi di fatto concreti ostacola il riesame in cassazione.
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