Sentenza n. 823/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Caltanissetta, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto a euro 2.000,00 tramite Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Caltanissetta n. 428/2023, che aveva dichiarato prescritto il diritto alle annualità 2016/2017 e 2017/2018 e riconosciuto il diritto al beneficio di euro 500,00 annui per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero a mettere a disposizione complessivi euro 2.000,00 tramite Carta elettronica. Il TAR ha rilevato d’ufficio possibili profili di inammissibilità e ha assegnato alle parti un termine per documentare sia la notificazione del titolo esecutivo al Ministero presso la sua sede effettiva, sia il passaggio in giudicato della sentenza. La ricorrente non ha depositato memoria né documentazione integrativa. È emerso che la sentenza era stata notificata soltanto presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, senza prova della notificazione al Ministero presso la sede effettiva, e che non era stata fornita la prova del passaggio in giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice presso la sua sede effettiva costituisca condizione di proponibilità del giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, poiché consente l’attivazione del procedimento di pagamento nel termine di 120 giorni. La notificazione al solo domicilio legale dell’Avvocatura dello Stato è idonea ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione, ma non soddisfa tale condizione. Il TAR ha inoltre rilevato la mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza azionata, presupposto indefettibile dell’ottemperanza. La mancata produzione della documentazione richiesta nel termine assegnato ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. ha impedito la verifica dei presupposti processuali dell’azione. Le spese sono state compensate, in ragione della natura della decisione e dell’assenza di una soccombenza sostanziale.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
costituisce condizione di proponibilità del giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro la previa notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione debitrice presso la sua sede effettiva, al fine di consentire l’attivazione del procedimento di pagamento entro il termine di 120 giorni
La notificazione del titolo esecutivo deve essere effettuata presso la sede effettiva dell’amministrazione debitrice; la notifica al solo domicilio legale dell’Avvocatura dello Stato non è sufficiente per proporre il giudizio di ottemperanza relativo al pagamento di somme.
art. 11 r.d. n. 1611/1933
La notificazione presso il domicilio legale dell’Avvocatura dello Stato è idonea ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione, ma non integra la condizione di proponibilità dell’ottemperanza prevista dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La mancata produzione, nel termine assegnato dal giudice, della documentazione necessaria a verificare i presupposti processuali impedisce la verifica dell’ammissibilità dell’azione e conduce alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, la previa notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice presso la sua sede effettiva costituisce condizione di proponibilità dell’azione, necessaria a consentire l’attivazione del procedimento di pagamento nel termine di 120 giorni.
- La notificazione del titolo esecutivo al solo domicilio legale dell’Avvocatura dello Stato, prevista ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione, non sostituisce la notificazione presso la sede effettiva dell’amministrazione richiesta per proporre il giudizio di ottemperanza.
- La prova del passaggio in giudicato del titolo azionato costituisce presupposto indefettibile del giudizio di ottemperanza; in mancanza, l’azione non può essere esaminata nel merito.
- Quando il giudice assegna un termine per documentare i presupposti processuali dell’ottemperanza e la parte non produce la documentazione richiesta, il ricorso è dichiarato inammissibile per impossibilità di verificare tali presupposti.
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