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Sentenza

Sentenza n. 3368/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato sul Decreto ex L. 89/2001 n. cronol. 701/2020 del 02/03/2020 adottato dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione III Civile, nel procedimento con R.G. n. 2742/2019

Giustizia amministrativa202402867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione e pagamento del decreto Pinto della Corte di Appello di Napoli

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore Pinto)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del decreto ex l. 89/2001 n. cronol. 701/2020, adottato dalla Corte di Appello di Napoli nel procedimento R.G. n. 2742/2019. Il giudizio era stato sospeso con ordinanza collegiale n. 2923/2025 in considerazione dell'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024. Dopo la riassunzione del processo, la ricorrente ha dichiarato che il credito azionato era stato pagato e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Dal provvedimento emerge che il pagamento è stato effettuato dall'Amministrazione mediante la procedura telematica "PintoPaga", introdotta dalla legge di bilancio 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il credito derivante dal decreto Pinto è stato integralmente soddisfatto. Ha tuttavia posto le spese a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che il Ministero si era determinato al pagamento solo attraverso la procedura telematica "PintoPaga". Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, finalizzato all'esecuzione del decreto della Corte di Appello.

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    È richiamato quale disposizione in relazione alla quale il giudizio era stato sospeso.

  • l. n. 89/2001

    È la legge sulla base della quale è stato adottato il decreto della Corte di Appello recante il credito azionato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione soddisfa integralmente il credito risultante dal titolo giudiziale, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La sopravvenuta soddisfazione del credito nel giudizio di ottemperanza non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia reso necessario il ricorso e il successivo svolgimento del processo.
  • Il pagamento eseguito dall'Amministrazione attraverso una procedura telematica prevista dalla legge non impedisce la dichiarazione di cessata materia del contendere, quando il credito azionato sia stato effettivamente soddisfatto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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