Ordinanza n. 312/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché decreto di rilascio di un appezzamento di terreno asseritamente comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (conduttore agricolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che gli ordinava, entro novanta giorni dalla notificazione, la demolizione delle opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo e il ripristino dei luoghi, unitamente agli atti presupposti e connessi, comprese le diffide e gli esiti dei sopralluoghi della Polizia municipale. Ha inoltre contestato, anche mediante motivi aggiunti, il decreto comunale che intimava il rilascio di un appezzamento ritenuto di proprietà comunale. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, l’illegittimità dell’interpretazione degli atti concessori nella parte in cui osterebbero alla realizzazione di manufatti strumentali alla conduzione agricola, nonché la nullità della previsione di una durata triennale della concessione per contrasto con norme imperative della legge n. 203/1982. Ha chiesto l’accertamento incidentale della validità ed efficacia del contratto agrario e del proprio diritto a permanere nella conduzione e coltivazione del fondo, oltre all’accertamento della legittima conduzione del suolo demaniale statale indicato negli atti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati. In questa fase sommaria ha rilevato la permanenza di dubbi sulla proprietà pubblica dell’appezzamento detenuto dal ricorrente, poiché non risultava adeguatamente documentato il trasferimento della proprietà richiamato nell’atto di concessione del 27 febbraio 2015. Ha inoltre ravvisato il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile, considerando la necessità di garantire l’approvvigionamento idrico delle attività agricole e di evitare l’esecuzione del decreto di rilascio. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica dell’11 maggio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
legge n. 203/1982
Il ricorrente ha invocato le norme imperative in materia di contratti agrari per contestare la durata triennale prevista negli atti concessori; l’ordinanza non definisce nel merito tale questione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il dubbio documentato sulla proprietà pubblica del bene costituisce elemento rilevante per sospendere gli atti amministrativi fondati sull’assunto della titolarità pubblica dell’area, quando la relativa prova non sia adeguatamente fornita.
- Il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile può sussistere quando l’esecuzione di un ordine di rilascio comprometta lo svolgimento di attività agricole e il relativo approvvigionamento idrico, rendendo necessaria la sospensione cautelare degli atti impugnati.
Come è indicizzato
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