Cassazione Civile, Ordinanza n. 18253/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che assumeva di avere svolto, dal 20.4.2002 al 30.10.2010, attività continuativa per una società editoriale con mansioni di redattore, chiedendo l'accertamento della natura subordinata del rapporto, la condanna al pagamento delle differenze retributive e la regolarizzazione contributiva. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, escludendo che il lavoratore fosse redattore e qualificandolo come collaboratore fisso; aveva inoltre ritenuto che non fosse stato allegato un unico centro di imputazione del rapporto tra due società né la simulazione del contratto con una di esse, e aveva dichiarato prescritto il credito relativo al periodo 29.3.2005-30.9.2007. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) nullità del procedimento e della sentenza per omessa comunicazione/notifica al difensore della parte non costituita del decreto di anticipazione dell'udienza d'appello, con conseguente violazione del contraddittorio; 2) violazione delle norme collettive e del d.P.R. n. 153/1961 per non avere la Corte territoriale, una volta riconosciuta la figura del collaboratore fisso, dichiarato comunque un rapporto di lavoro subordinato in tale qualifica nel periodo indicato; 3) ulteriore violazione delle stesse norme, dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 36 Cost., sostenendo che l'attività accertata fosse comunque incompatibile con l'esclusione della subordinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo provata la mancata comunicazione al difensore della parte non costituita dell'anticipazione dell'udienza d'appello dall'11.12.2020 all'11.12.2019. Ha richiamato il principio secondo cui, quando l'udienza di discussione viene anticipata d'ufficio, il relativo provvedimento deve essere notificato o comunicato alla parte non costituita, altrimenti si viola il contraddittorio e la nullità travolge l'udienza e la sentenza. La Corte ha precisato che tale omissione non determina improcedibilità dell'appello, perché la notifica originaria del ricorso e del decreto di fissazione aveva validamente instaurato il contraddittorio; la nullità riguarda solo l'attività successiva svolta in assenza della parte. I motivi di merito sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato utilizzato come norma di denuncia della nullità del procedimento e della sentenza per violazione del contraddittorio
art. 291 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate per l'omessa corretta comunicazione dell'udienza
art. 435 c.p.c.
richiamato in tema di rito del giudizio d'appello e comunicazione dell'udienza
art. 436 c.p.c.
richiamato in tema di disciplina dell'appello e della comunicazione/anticipazione dell'udienza
art. 421 c.p.c.
richiamato in relazione ai poteri officiosi del giudice del lavoro
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio
art. 2 CNLG
richiamato nei motivi di merito per la qualificazione del rapporto come collaboratore fisso o redattore
art. 1, D.P.R. n. 153/1961
richiamato nei motivi di merito per la qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedotta pronuncia omessa o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 2094 c.c.
richiamato come parametro della subordinazione lavorativa
art. 36 Cost.
richiamato nei motivi di merito in relazione al trattamento economico del lavoro subordinato
art. 330 c.p.c.
richiamato per affermare che l'ultrattività della procura del primo grado opera solo per la notificazione dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di appello del rito del lavoro, se il giudice dispone d'ufficio l'anticipazione dell'udienza, il relativo provvedimento deve essere notificato o comunicato alla parte non ancora costituita; in difetto, si verifica una nullità per violazione del contraddittorio che travolge l'udienza e la sentenza successiva.
- La mancata comunicazione dell'anticipazione dell'udienza non incide sulla valida instaurazione del contraddittorio quando il ricorso in appello e l'originario decreto di fissazione siano stati ritualmente notificati: in tal caso l'appello resta procedibile e la nullità riguarda solo la fase successiva celebrata senza la parte.
- La procura rilasciata per il primo grado non attribuisce, di regola, una rappresentanza processuale idonea a ricevere atti ulteriori rispetto a quelli previsti per la notificazione dell'impugnazione; per gli atti successivi occorre una comunicazione/notifica conforme alla posizione processuale della parte.
- Quando un motivo di ricorso investe una nullità processuale idonea a travolgere la decisione, i motivi di merito restano assorbiti e non possono essere esaminati.
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