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Ordinanza

Ordinanza n. 1264/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento di decadenza/esclusione del sig. Dambrosio Michele dalla graduatoria nazionale per l'accesso programmato al corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese (a.a. 2025/2026), pubblicato sul sito www.universitaly.it in data 10/11/2025; - del messaggio di posta elettronica ordinaria del 10/11/2025, con il quale il CINECA, richiamando le declaratorie recate dall'allegato 2 del D.M. n. 559 del 07/08/2025, opponeva al ricorrente il perfezionarsi della decadenza dalla graduatoria, per mancata conferma d'interesse nell'area riservata del portale web dedicato www.universitaly.it, rigettando la sincrona segnalazione inoltrata dal sig. Dambrosio; -della nota ministeriale, avente ad oggetto “Dambrosio Michele / MUR - riscontro a Sua diffida, datata 11 novembre 2025”, pervenuta in data 05/12/2025, con contrassegno AOODGSINFS.REGISTRO UFFICIALEU.2025.0024976; -del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 559 del 07/08/2025- Allegato 2, punto 10, lett. d, nella parte in cui per la conferma dell'interesse non prevede procedure alternative a quelle informatiche; -di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quelli impugnati principaliter anche di estremi e data sconosciuta, potenzialmente lesivi della sfera giuridica del ricorrente, avverso i quali si formula espressa riserva di motivi aggiunti; per l'accertamento e dichiarazione del diritto del sig. DAMBROSIO Michele ad essere riammesso in graduatoria con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente ad inserire il ricorrente in graduatoria attribuendogli il punteggio di 59,90 e la relativa utile posizione; nonché ex art 116, comma 2, c.p.a. per l'accertamento del diritto del sig. DAMBROSIO Michele di accedere agli atti e ai documenti amministrativi richiesti con istanza presentata alle amministrazioni intimate in data 09/12/2025 con conseguente annullamento del diniego tacito formatosi a causa dell'inutile decorso del termine di trenta giorni ex art. 25, co 4, l. 241/1990 e s.m.i.;

Giustizia amministrativa202600656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza ed esclusione dalla graduatoria nazionale IMAT per mancata conferma dell'interesse sulla piattaforma Universitaly, unitamente agli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decadenza dalla graduatoria nazionale per l'accesso programmato ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria in lingua inglese per l'anno accademico 2025/2026, sostenendo di avere effettuato plurimi accessi alla piattaforma Universitaly nel periodo 3-7 novembre 2025 e di avere completato la procedura di conferma dell'interesse, visualizzando il relativo messaggio positivo senza ricevere segnalazioni di errore o di mancato salvataggio. Ha dedotto l'illegittimità della decadenza e della disciplina regolamentare nella parte in cui non prevedeva modalità alternative alla procedura informatica, chiedendo la riammissione in graduatoria con attribuzione del punteggio di 59,90. Ha inoltre proposto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., domanda di accesso agli atti e ai documenti richiesti con istanza del 9 dicembre 2025, contestando il diniego tacito formatosi per decorso del termine di trenta giorni. A sostegno della ricostruzione dei fatti ha prodotto una relazione tecnica che prospetta una possibile divergenza tra la conferma visualizzata dal lato utente e la mancata persistente registrazione nei database centrali, per errore di commit, disallineamento tra frontend e backend, replica dei database o caching. Il Ministero ha sostenuto, sulla base delle verifiche con CINECA, l'assenza di malfunzionamenti impeditivi e la presenza nei tracciati ufficiali dell'ultima conferma il 27 ottobre 2025, con soli eventi di login e logout nella finestra successiva.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né la domanda cautelare né il merito della controversia. Ha ritenuto centrale l'accertamento tecnico e fattuale della sequenza degli accessi, delle operazioni eseguite sulla funzione di conferma dell'interesse, degli eventuali tentativi non riusciti o errori di scrittura, della presenza di manutenzioni o indisponibilità del sistema e della ragione per cui una conferma eventualmente visualizzata dall'utente non sarebbe stata registrata nei database centrali. Poiché in giudizio era stata prodotta soltanto una sintesi dei tracciati e non la produzione integrale dei log né la relazione tecnica analitica del gestore, il Collegio ha disposto, ai sensi dell'art. 63, comma 1, c.p.a., che il Ministero, anche tramite CINECA, depositi entro venti giorni una relazione tecnica analitica sulle modalità di tracciamento e conservazione dei log, sui sistemi di sincronizzazione temporale e sulla ricostruzione completa delle operazioni dell'utenza nel periodo 3 novembre-10 novembre 2025. È stata inoltre ordinata la produzione integrale e non selettiva dei log di autenticazione, applicativi, di scrittura e persistenza dei dati, degli errori e delle indisponibilità del servizio, nonché degli eventuali log relativi a manutenzioni o anomalie sistemiche. Il TAR ha richiamato il principio di vicinanza della prova, rilevando che tali evidenze sono nella disponibilità esclusiva dell'Amministrazione e del gestore informatico, e ha avvertito che la mancata o incompleta produzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 aprile 2026 per la prosecuzione dell'esame dell'istanza cautelare; le spese sono state riservate al definitivo cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato è stata proposta in via incidentale; il TAR ne ha rinviato l'esame dopo lo svolgimento degli incombenti istruttori.

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre gli incombenti istruttori necessari per acquisire accertamenti tecnici non desumibili dalla documentazione disponibile; la norma è stata applicata per ordinare la produzione della relazione tecnica e dei log informatici.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La mancata o incompleta produzione dei documenti e delle informazioni richieste dall'ordinanza istruttoria potrà essere valutata dal giudice nella prosecuzione del giudizio.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    È indicato quale base processuale della domanda di accesso agli atti proposta nel corso del giudizio, ma l'ordinanza non la definisce nel merito.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente quale fondamento del diniego tacito di accesso formatosi per inutile decorso del termine di trenta giorni; la questione non è ancora decisa.

  • Allegato 2, punto 10, lettera d), D.M. n. 559 del 7 agosto 2025

    È la disposizione richiamata dall'Amministrazione quale base della decadenza dalla graduatoria per mancata conferma dell'interesse nella finestra temporale prevista.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di una decadenza da una procedura selettiva telematica dipende dalla verifica dell'effettiva esecuzione e registrazione di un'operazione informatica, il giudice può disporre l'acquisizione integrale dei log e di una relazione tecnica analitica prima di decidere la domanda cautelare o il merito.
  • La produzione di una mera sintesi descrittiva dei tracciati informatici non è sufficiente, ove siano contestate la corretta esecuzione, la persistenza o la mancata registrazione di un'operazione telematica; occorre acquisire, quando rilevante, i log applicativi, di autenticazione, di scrittura, di errore e di indisponibilità del servizio.
  • In applicazione del principio di vicinanza della prova, le evidenze tecniche relative al funzionamento e ai log di una piattaforma informatica gestita per conto dell'amministrazione gravano, ai fini dell'acquisizione processuale, sull'amministrazione e sul gestore che ne hanno la disponibilità.
  • Nel disporre un'istruttoria informatica, il giudice può richiedere anche la descrizione dei sistemi di sincronizzazione temporale e degli eventuali scostamenti, poiché la corretta ricostruzione cronologica degli eventi costituisce elemento essenziale per verificare il rispetto di una finestra temporale decadenziale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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