Sentenza n. 230/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - per quanto occorra, del verbale di ritiro cautelare delle armi della Stazione Carabinieri di Majano (UD) dd 31.05.2025; - del provvedimento della Questura di Udine CAT.6F/TV-25/PAS/ARMI n. 10/2025 dd 13.6.2025 di revoca del porto di fucile rilasciato in data 16.7.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del porto di fucile e verbale di ritiro cautelare delle armi, delle munizioni e del titolo di polizia
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del porto di fucile disposta dalla Questura di Udine dopo il ritiro cautelare delle armi effettuato dai Carabinieri ai sensi dell'art. 39 TULPS. L'amministrazione aveva fondato il provvedimento su una relazione psichiatrica e su una segnalazione sanitaria successive a un ricovero, nelle quali erano state riportate frasi a contenuto autolesivo e eteroaggressivo, oltre a un sospetto abuso alcolico e all'assunzione di antidepressivi. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 43 TULPS, il difetto dei presupposti legali, l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, l'omessa valutazione globale degli elementi personali e sanitari, la violazione della disciplina sui requisiti psicofisici per il porto d'armi, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti. Ha prodotto successive valutazioni mediche e psichiatriche, secondo cui le frasi erano state espresse in una situazione contingente di sofferenza, senza progettualità suicidaria o eteroaggressiva, e non risultavano disturbi psichici, abuso di alcol o altre condizioni ostative. Ha inoltre censurato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che non ricorressero ragioni d'urgenza e che il contraddittorio avrebbe consentito all'amministrazione di verificare adeguatamente la situazione. È stata respinta la richiesta subordinata di CTU medico-legale, ritenendo sufficiente la documentazione acquisita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il provvedimento di revoca sia il verbale di ritiro cautelare. Ha ritenuto il provvedimento viziato per difetto di istruttoria, difetto di contraddittorio e travisamento dei fatti. La segnalazione sanitaria posta a fondamento della revoca aveva natura prudenziale e, pur riportando frasi potenzialmente critiche, attestava l'assenza di progettualità suicidaria attiva, di indicazioni al ricovero psichiatrico e di tono minaccioso o delirante. Prima di disporre la revoca l'amministrazione avrebbe dovuto svolgere approfondimenti, anche mediante acquisizione di informazioni dai familiari conviventi e valutazione della documentazione sanitaria successiva. Il TAR ha escluso che la comunicazione di avvio fosse superflua ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990: il previo ritiro cautelare delle armi aveva eliminato ragioni di urgenza e il contraddittorio avrebbe potuto incidere sull'esito del procedimento. Le successive valutazioni sanitarie, comprese quelle del Centro di salute mentale, avevano concordemente escluso alterazioni psicopatologiche, abuso alcolico o altre condizioni ostative al mantenimento del porto d'armi. La richiesta di CTU è stata respinta perché la documentazione era sufficiente. Il Ministero dell'Interno è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Consente il ritiro cautelare delle armi quando ricorrano le condizioni previste dalla norma; nel caso concreto il ritiro preventivo è stato considerato rilevante per escludere l'urgenza della successiva revoca.
art. 11 TULPS
Rileva ai fini dei requisiti di affidabilità richiesti per il mantenimento delle autorizzazioni di polizia.
art. 43 TULPS
Disciplina i presupposti per il rilascio e il mantenimento della licenza di porto d'armi; l'amministrazione deve verificare concretamente l'assenza di condizioni tali da far dubitare dell'affidabilità dell'interessato.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Impongono, salvo specifiche ragioni di urgenza, la comunicazione di avvio e consentono la partecipazione dell'interessato; nel caso concreto il contraddittorio era necessario perché avrebbe potuto condurre a una diversa decisione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La violazione delle garanzie procedimentali non è irrilevante quando la partecipazione avrebbe potuto incidere concretamente sul contenuto del provvedimento; non opera quindi se l'amministrazione non dimostra l'inevitabilità dell'esito.
art. 1 D.M. Sanità 28 aprile 1998
Individua i requisiti psicofisici per il rilascio, rinnovo e mantenimento delle licenze di porto d'armi; le condizioni ostative devono essere concretamente accertate e non possono essere desunte da acquisizioni sanitarie parziali o meramente prudenziali.
art. 5, comma 1, D.M. Sanità 28 aprile 1998
La causa di non idoneità relativa all'abuso di alcol e/o psicofarmaci richiede un riscontro concreto; nel caso esaminato tale condizione è stata ritenuta insussistente.
Massime di principio
- La revoca di un'autorizzazione di polizia fondata su condizioni psichiche o comportamentali richiede un accertamento concreto, attuale e globale dell'affidabilità dell'interessato; una segnalazione sanitaria meramente prudenziale, basata su frasi estrapolate e priva di riscontri su progettualità suicidaria, aggressività o disturbi psicopatologici, non è sufficiente da sola a giustificare la revoca del porto d'armi.
- Prima di revocare un porto d'armi l'amministrazione deve approfondire le informazioni sanitarie poste a fondamento della misura, confrontandole con la documentazione clinica complessiva e, ove necessario, con ulteriori acquisizioni sul contesto familiare e personale dell'interessato.
- Il previo ritiro cautelare delle armi può escludere l'urgenza della successiva revoca e rende necessario assicurare il contraddittorio procedimentale, quando la partecipazione dell'interessato avrebbe potuto fornire elementi idonei a modificare l'esito della decisione.
- La deroga alle garanzie partecipative non può essere giustificata mediante il mero richiamo all'inevitabilità del contenuto del provvedimento: l'amministrazione deve dimostrare che, anche a seguito della partecipazione, l'esito non avrebbe potuto essere diverso.
- I requisiti psicofisici ostativi al rilascio o al mantenimento del porto d'armi, compreso l'abuso di alcol o psicofarmaci, devono essere specificamente accertati sulla base di elementi sanitari attendibili e concordanti, non potendo essere desunti da sospetti non confermati o da una valutazione sanitaria contingente.
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