Sentenza n. 4551/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2121/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2121/2025, che aveva riconosciuto il diritto a 1.000 euro per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 2121/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle complessivamente 1.000 euro per i due anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 mediante la carta elettronica del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Ha dedotto il mancato adempimento del titolo e chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso e dichiara l’inottemperanza del Ministero. Ordina di eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, pagando le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, oltre agli accessori e agli ulteriori oneri aventi titolo nella sentenza e agli interessi maturati dopo la proposizione dell’ottemperanza. I conteggi del creditore per capitale residuo e interessi non vincolano definitivamente l’Amministrazione: questa deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Per l’inutile decorso del termine, nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che interverrà su istanza del creditore e dovrà completare l’incarico nei successivi 60 giorni, determinando il dovuto e adottando gli atti necessari; non è previsto compenso commissariale. Condanna il Ministero alle spese, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per dare esecuzione a un titolo giudiziale passato in giudicato; nel caso concreto, la documentazione prodotta e l’assenza di adeguata contestazione hanno sorretto l’accoglimento.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
L’ottemperanza mira a soddisfare un credito già accertato, senza rideterminarne costitutivamente il fondamento. L’Amministrazione deve verificare il capitale residuo e gli interessi in base al titolo, agli eventuali pagamenti parziali e alle disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi del creditore non la vincolano in via definitiva.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici opera un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne pecuniarie, prima dell’avvio del recupero coattivo; nel caso concreto tale termine era decorso.
art. 114 c.p.a.
Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi - per quanto occorra - della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti.
In caso di persistente inadempimento dopo il termine assegnato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, la cui attività sostitutiva è attivata su istanza del creditore e comprende la determinazione definitiva del dovuto e gli atti necessari all’esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria passata in giudicato è diretto a soddisfare il credito già accertato dal titolo e non ha contenuto costitutivo quanto al diritto; il suo ammontare va ricostruito considerando il titolo, le norme applicabili e gli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi del creditore per il capitale residuo e gli interessi non vincolano definitivamente l’amministrazione debitrice, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, precisando che l’intervento sostitutivo può essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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