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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35044/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per prestazioni di servizi, proposta da una società debitrice, con contestuale domanda riconvenzionale. Nel corso del primo grado la società creditrice originaria viene posta in liquidazione e poi cancellata; il credito risulta ceduto a un soggetto terzo, che interviene in giudizio come successore a titolo particolare. Il tribunale dichiara l’estinzione del processo ritenendo che il venire meno della società opposta abbia determinato un fatto estintivo non sanato dalla posizione del cessionario. In appello, la società opponente notifica l’impugnazione al cessionario del credito, ma non riesce a notificare a un altro soggetto indicato come successore della società estinta; chiede un rinvio per decidere se rinnovare la notifica o rinunciare alla domanda nei suoi confronti e, nel termine concesso, sceglie di rinunciare. La corte d’appello dichiara allora l’appello inammissibile: da un lato per difetto di notifica al litisconsorte necessario, dall’altro perché, venuta meno ogni domanda nei confronti dell’altro appellato, l’impugnazione sarebbe rimasta priva di oggetto. Il ricorso per cassazione contiene sette motivi: i primi cinque contestano la mancata concessione della rinnovazione della notifica e la mancata rimessione al primo giudice per avere il tribunale dichiarato estinto il processo invece di disporre la riassunzione; gli ultimi due censurano la declaratoria di inammissibilità dell’appello anche nei confronti del cessionario, deducendo omesso esame e omessa pronuncia sul punto. La Corte di cassazione ritiene infondati i motivi relativi alla rinnovazione della notifica, rilevando che il termine era stato concesso su richiesta della stessa ricorrente, la quale lo aveva poi utilizzato per rinunciare alla domanda. Osserva inoltre che, anche a voler ritenere non corretta la declaratoria di inammissibilità per il litisconsorte non raggiunto dalla notifica, al più sarebbe stata dichiarabile la cessazione della materia del contendere, senza esiti diversi. Quanto ai motivi contro la statuizione resa nei confronti del cessionario, li dichiara inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non indica in modo specifico quale domanda sia stata effettivamente proposta nei suoi confronti e si limita a riferimenti generici alla contestazione del credito e della cessione, insufficienti a superare la ratio decidendi fondata sull’assenza di una valida domanda verso quel soggetto. In definitiva, la Corte ritiene corretta la declaratoria di inammissibilità dell’intera impugnazione e rigetta il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla mancata rinnovazione della notifica al litisconsorte necessario, perché il termine era stato già concesso e poi utilizzato dalla ricorrente per rinunciare alla domanda; ha inoltre affermato che, anche ipotizzando una diversa qualificazione, l’esito non sarebbe cambiato in concreto. I motivi sesto e settimo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché non specificavano la domanda proposta nei confronti del cessionario del credito. È stata quindi confermata la dichiarazione di inammissibilità dell’appello resa dalla corte territoriale. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite ed è stato dato atto dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per censurare la mancata rinnovazione della notifica al litisconsorte necessario; la Corte osserva che il termine era stato già concesso e poi non utilizzato per la finalità per cui era stato richiesto.

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato per sostenere che, rilevata la nullità della notifica, il giudice avrebbe dovuto disporne la rinnovazione; la Corte reputa infondata la censura nel caso concreto.

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta necessità di rimessione della causa al primo giudice per integrazione del contraddittorio in appello.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato in relazione alla contestata mancata rimessione al primo giudice a seguito della lamentata violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza, se dovuta, dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il giudice assegna un termine per rinnovare una notificazione viziata e la parte utilizza quel termine per una diversa scelta processuale, la censura contro la mancata rinnovazione può risultare infondata se il termine è stato effettivamente concesso su richiesta della stessa parte.
  • Se l’impugnazione risulta priva di valida vocazione verso uno dei litisconsorti necessari per difetto di notifica e verso l’altro per difetto di una domanda specificamente formulata e allegata, il giudice può dichiararla inammissibile nel suo complesso.
  • In cassazione, la doglianza di omessa pronuncia o omesso esame su una domanda processuale è inammissibile se il ricorso non indica con precisione quale domanda sia stata effettivamente proposta e dove essa risulti dagli atti, perché deve essere rispettato il requisito di autosufficienza.
  • La contestazione della ratio decidendi fondata sull’assenza di una valida domanda non può essere superata con riferimenti generici alla semplice infondatezza della pretesa avversaria o alla nullità del titolo o della cessione, se non è chiarito il contenuto della domanda stessa.
  • Anche quando si dubiti della correttezza della declaratoria di inammissibilità per un vizio di contraddittorio, l’esito del giudizio di impugnazione non cambia se permane una autonoma ragione di inammissibilità o improcedibilità nei confronti delle altre parti necessarie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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