Cassazione Penale, Sentenza n. 2165/2024 del 18/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere (del 07/03/2023) per i reati di illecita concorrenza con violenza e minaccia (capo 15) ed estorsione (capo 17), entrambi aggravati dall'art. 416-bis.1 cod.pen. Il ricorrente deduceva un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Sosteneva che il Tribunale si fosse limitato a ripetere le valutazioni del GIP senza autonoma analisi; che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (Carella Nicodemo) e le intercettazioni fossero state travisate e in realtà dimostrassero l'assenza di soggezione dei pescatori, l'assenza di minacce o di monopolizzazione dello spazio di mare e l'insussistenza dell'estorsione; infine che mancassero elementi per l'aggravante mafiosa di cui all'art. 416-bis.1.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure proposte attengono al merito (ricostruzione alternativa delle prove) non sindacabile in questa sede di legittimità e che il Tribunale abbia svolto un'adeguata e logica valutazione sinergica delle dichiarazioni del collaboratore e delle intercettazioni. Ha confermato l'esistenza di gravi indizi in ordine all'occupazione esclusiva dello spazio di pesca e all'imposizione di condizioni economiche sui pescatori, nonché l'inserimento del ricorrente nella dinamica estorsiva. Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sull'uso del metodo mafioso anche in assenza di minacce esplicite, per il contesto di egemonia della locale di 'ndrangheta e il collegamento del ricorrente con soggetti afferenti alla consorteria. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante per l'uso del metodo mafioso può ricorrere anche se le condotte non contengono minacce esplicite quando l'associazione ha raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo un avvertimento esplicito ('intimidazione silente'); in tale contesto l'inserimento del soggetto in dinamiche funzionali alla cosca giustifica l'applicazione dell'aggravante
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti a carico della cancelleria a seguito della decisione; indicazione procedurale senza incidenza sul merito
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in sede di legittimità non riesamina la valutazione del merito probatorio se la decisione di merito ha compiuto un'analisi logica e sinergica delle fonti di prova: le critiche che propongono una diversa lettura degli stessi elementi sono in genere inammissibili
- Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, se confermate da elementi intercettativi o contestuali, possono costituire grave indizio di colpevolezza per misure cautelari
- L'aggravante 'metodo mafioso' può essere applicata anche quando non vi sono minacce esplicite: è sufficiente un contesto di dominio intimidatorio della criminalità organizzata e un collegamento funzionale del soggetto all'attività della cosca (cd. intimidazione 'silente')
- Per contestare con successo una misura cautelare in Cassazione occorre dimostrare vizi formali o di diritto o illogicità manifesta della motivazione; non è sufficiente proporre una ricostruzione alternativa dei fatti
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende
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