Cassazione Penale, Sentenza n. 19630/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, con utilizzo del braccialetto elettronico, presso l'abitazione della cognata a Nonantola. L'indagato è accusato di detenzione ai fini di spaccio (artt. 110 c.p.; 73, commi 1-bis e 4, 80 comma 2, D.P.R. 309/1990). Il ricorrente lamentava violazione di legge e manifesta carenza di motivazione: in particolare contestava che il Tribunale del riesame avesse ritenuto irrilevante il tempo trascorso in custodia, e avesse motivato la persistenza del pericolo di recidiva con valutazioni apodittiche e basate solo sulla sua "negativa personalità", senza elementi concreti e attuali; inoltre censurava l'irricevibilità dell'alternativa degli arresti domiciliari con braccialetto presso l'abitazione della cognata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logicamente fondata la motivazione del Tribunale del riesame, che ha valorizzato la persistenza del pericolo di reiterazione dei reati alla luce delle pregresse condanne dell'indagato per ingente spaccio, e ha rilevato l'assenza di elementi nuovi e decisivi intervenuti nel frattempo. La Corte ha condiviso la valutazione sulla non idoneità dell'abitazione indicata (prossimità all'area delinquenziale e storico utilizzo di congiunti per commettere reati). Ha affermato il principio secondo cui, nel sindacare la richiesta di revoca/sostituzione di misure cautelari, il giudice che non riconosce la novità degli elementi prodotti deve solo darne conto senza dover riesaminare integralmente tutto il materiale. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente è condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Rinvio alla concorso di persone nel reato: qui indicato per identificare la partecipazione ai reati di detenzione e spaccio contestati.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1-bis e 4; art. 80, comma 2
Normativa sulle sostanze stupefacenti: indicazione delle fattispecie di detenzione a fini di spaccio e delle circostanze aggravanti rilevanti ai fini della gravità del fatto e della valutazione del pericolo di reiterazione.
art. 310 cod. proc. pen.
Regola il procedimento davanti al tribunale del riesame e la possibilità di appellare le misure cautelari; qui è la norma sulla quale è stato proposto l'appello poi esaminato e confermato.
artt. 284 e 285 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente come norme relative ai motivi di revoca o modifica delle misure cautelari e ai criteri di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse comunque conforme a tali disposizioni.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale relativa agli adempimenti in carcere conseguenti alla decisione, per cui è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A.)
Principio applicato: quando il difensore allega elementi nuovi a sostegno della richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare, il giudice che non li ritiene novità o decisivi deve semplicemente darne atto e motivare il rifiuto, senza dover rinnovare integralmente la motivazione precedente.
Massime di principio
- Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare il ricorrente deve fornire elementi nuovi e concreti che modifichino il quadro probatorio: il mero trascorrere del tempo ("tempo silente") è neutro e non sufficiente di per sé.
- Il giudice del merito, se non ritiene decisivi i nuovi elementi prodotti, è tenuto a motivare brevemente il mancato riconoscimento della novità; non è obbligato a riesaminare integralmente e nuovamente tutte le risultanze già valutate.
- La sussistenza del pericolo di recidiva può fondarsi su condanne pregresse, entità del reato (es. ingente quantitativo di stupefacente) e sulle modalità operative dell'attività criminale; tali elementi sono idonei a giustificare il mantenimento di una misura più grave.
- La idoneità della soluzione alternativa (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) va valutata anche rispetto alla collocazione dell'abitazione proposta e alla concreta possibilità che questa impedisca i contatti e le condotte criminose: prossimità geografica all'area criminogena e storico impiego di congiunti per attività illecite sono elementi negativi.
- In sede di legittimità il sindacato è limitato alla verifica della congruità, logicità e sufficienza della motivazione; la valutazione di merito sulle prove e sulle scelte cautelari resta prerogativa del giudice di merito.
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