Cassazione Penale, Sentenza n. 7547/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo di continuazione tra i reati considerati nella sentenza impugnata e reati valutati in precedenti sentenze irrevocabili. Il ricorrente deduce erronea applicazione di norme sul reato continuato (art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.), censura la mancata valutazione della portata delle condanne passate (richiamando art. 238-bis c.p.p.) e lamenta il mancato riconoscimento della continuazione anche tra la contravvenzione e i delitti ascritti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sia logica, congrua e coerente con quella del primo grado, e che non sussista unicita del disegno criminoso necessario per configurare la continuazione. La sentenza di merito ha correttamente distinto una tendenza omogenea a delinquere dalla progettazione originaria di una serie di illeciti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Usato per richiamare il requisito dell'unicità del disegno criminoso: la mera tendenza o omogeneità dei reati non basta a dimostrare un progetto criminoso concepito sin dall'inizio.
art. 671 cod. proc. pen.
Rilevante ai fini dell'impugnazione in cassazione delle decisioni di merito; le doglianze meramente di fatto o rianalisi degli elementi probatori non sono ammissibili come motivo di cassazione.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Richiamato nella censura difensiva circa la valutazione delle precedenti condanne; la Corte ha ritenuto che le condanne passate non impongano automaticamente il riconoscimento della continuazione quando manchi il progetto criminoso unitario.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle Ammende.
art. 98 cod. pen.
Richiamata nel quadro fattuale della sentenza di merito come attenuante applicata in primo grado; non è stata oggetto di censura decisiva in cassazione.
Massime di principio
- Per configurare la continuazione occorre la prova di un progetto criminoso unitario concepito sin dall'inizio; la semplice ripetizione di reati simili o una tendenza a delinquere non è sufficiente.
- La presenza di precedenti condanne non impone automaticamente il riconoscimento della continuazione con reati successivi; va valutata la sussistenza di un disegno criminoso comune e progettato ab origine.
- In sede di cassazione non è possibile ottenere una riforma basata su una mera rivalutazione del merito o su una diversa interpretazione dei fatti se la motivazione dei giudici di merito è logica e coerente.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è utile documentare elementi che evidenzino la progettazione iniziale (programmazione, finalità comuni, coordinamento e complementarietà delle condotte, continuità temporale e funzionale).
- Le decisioni di primo e secondo grado possono essere lette unitariamente se condividono analisi e criteri valutativi; in tal caso la motivazione di appello si integra con quella di primo grado e la cassazione richiede censure di diritto ben fondate.
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