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Sentenza

Sentenza del 31/05/2021 n. 738 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Sequestrate nove/dieci stecche di sigarette (si rileva discrepanza nel provvedimento) oltre la franchigia doganale; l'Agenzia ha irrogato una sanzione amministrativa (€ 9.000,00 indicati nell'atto iniziale). La ricorrente ha impugnato l'atto per: (1) nullità della notificazione per presunta violazione dell'art. 60 DPR n. 600/73 e art. 14 Legge n. 890 (mancanza del numero di repertorio e data di spedizione riconoscibile); (2) nullità dell'atto impositivo/sanzionatorio; (3) nullità della sanzione per mancata precisa quantificazione del tabacco rinvenuto, mancata considerazione della franchigia e contestazione della responsabilità attribuita alla sola contribuente quando il tabacco sarebbe riconducibile a due viaggiatori.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Il primo motivo è infondato: la notificazione effettuata dall'Amministrazione a mezzo servizio postale è conforme all'art. 14 (consentendo la spedizione senza ufficiale giudiziario e senza relata), risultando indicata la data di spedizione e l'ufficio postale; la notificazione si considera perfezionata con l'avviso di ricevimento o, in caso di giacenza, decorsi 10 giorni. Il secondo motivo è parimenti respinto; comunque eventuali vizi sarebbero sanati dall'art. 156 c.p.c. (l'atto ha raggiunto lo scopo e la parte ha potuto difendersi). Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per essere nuovo in appello ai sensi dell'art. 57 D.lgs. n. 546/92; in ogni caso la Corte osserva che non è possibile applicare una doppia franchigia per presunti due passeggeri quando i viaggi non sono unitari e, sul merito, è stata riconosciuta una franchigia corrispondente a una stecca e applicata una sanzione (indicata in motivazione come €5,00 per ogni sigaretta sul resto della merce), con la sanzione complessiva ritenuta corretta e determinata nei minimi. La buona fede della ricorrente è esclusa per le modalità di occultamento e per il transito dalla corsia "niente da dichiarare". Spese processuali a carico dell'appellante determinate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 14 Legge n. 890/82

    Consente all'Amministrazione finanziaria di notificare atti tributari direttamente a mezzo servizio postale senza necessità di avvalersi di ufficiali giudiziari o di redigere relata; la notificazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento è pertanto legittima.

  • art. 14 Legge n. 890/92

    Nel testo è richiamato alternativamente a Ley 890/82; il principio applicato dalla Commissione è lo stesso: la legge autorizza la notificazione per posta degli atti tributari.

  • art. 60 DPR n. 600/73

    Citate le presunte violazioni formali relative alle notifiche; la Commissione ha ritenuto prevalente il regime di notificazione postale previsto da art. 14 sopra richiamato, quindi i profili denunciati non inficiano la validità dell'atto.

  • art. 26, comma 1 DPR n. 602/73

    Il regolamento sul servizio postale ordinario (richiamato anche alla luce della Corte Cost. n. 175/2018) legittima le notifiche postali semplificate, bilanciando gli interessi pubblici e privati.

  • Corte Cost. n. 175/2018

    Ha ritenuto legittimo l'istituto della notificazione postale semplificata (art. 26 DPR 602/73) come bilanciamento ragionevole degli interessi; la Commissione lo richiama a sostegno della validità delle notifiche postali.

  • art. 156 c.p.c.

    Prevede la sanatoria dei vizi formali degli atti processuali quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato; la Commissione ritiene applicabile la sanatoria qualora l'atto abbia comunque consentito alla parte di difendersi.

  • art. 153 c.p.c.

    Consente la rimessione in termini; la Commissione ricorda che il contribuente può chiedere il ristoro dei termini se prova di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto per cause non a lui imputabili.

  • Cass. n. 10131/20

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui è possibile la rimessione in termini ove il contribuente dimostri la mancanza di conoscenza dell'atto, anche mediante presunzioni idonee.

  • art. 57 D.lgs. n. 546/92

    Stabilisce i limiti alla proposta di nuovi motivi in appello nelle controversie tributarie; la Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non proposto in primo grado.

Massime di principio

  • Le notifiche di atti tributari effettuate dall'Amministrazione a mezzo posta (raccomandata con avviso di ricevimento) sono valide senza relata se effettuate secondo le disposizioni che regolano la notificazione postale: la data di avviso di ricevimento o il decorso dei 10 giorni dalla giacenza producono gli effetti della notifica.
  • Difetti formali della notifica possono essere sanati dall'art. 156 c.p.c. quando l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo e la parte abbia potuto esercitare il diritto di difesa; tuttavia il contribuente può chiedere rimessione in termini se prova la mancata conoscenza effettiva dell'atto (art. 153 c.p.c.).
  • Motivi nuovi non dedotti nel primo grado di giudizio possono essere dichiarati inammissibili in appello in base alla normativa processuale tributaria (art. 57 D.lgs. n. 546/92): è fondamentale sollevare tutte le eccezioni utili nel primo grado.
  • La franchigia doganale si applica secondo le regole sostanziali e non può essere duplicata illegittimamente (es. non si può pretendere una doppia franchigia se i viaggiatori non hanno effettuato il medesimo, unitario trasporto del bene).
  • La prova della buona fede è più debole quando le merci sono occultate e il passeggero sceglie il percorso "niente da dichiarare": tali elementi favoriscono la presunzione d'intento elusivo e l'esclusione della buona fede.
  • Le spese seguono la soccombenza: in caso di rigetto dell'appello il privato/destinatario si può trovare condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi, salvo valutazioni diverse del giudice.

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