Sentenza del 29/09/2015 n. 7632 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO - Notifica a mezzo posta raccomandata - Relata di notifica - Omissione - Mera irregolarità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la cartella di pagamento fosse stata notificata irregolarmente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, poiché sull’originale o sulla copia consegnata non era stata apposta la relazione di notificazione prevista dall’art. 3 della legge n. 890 del 1982. Secondo la contestazione, tale omissione avrebbe dovuto determinare l’inesistenza o l’invalidità della notifica.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notificazione della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento è ammessa dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973. L’omessa apposizione della relazione di notificazione non determina l’inesistenza dell’atto, ma costituisce una mera irregolarità, relativa a un adempimento non previsto nell’interesse del destinatario. Inoltre, la proposizione del ricorso dimostra che il contribuente ha avuto effettiva conoscenza della cartella e sana il vizio denunciato.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
La cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
La notificazione della cartella esattoriale può validamente avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di ulteriori formalità incompatibili con tale modalità.
Art. 3 della legge n. 890 del 1982
La mancata apposizione della relazione di notificazione sull’originale o sulla copia della cartella, quando la notifica è eseguita a mezzo posta, costituisce una mera irregolarità e non comporta l’inesistenza della notificazione.
Massime di principio
- Quando la legge consente la notificazione di un atto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’assenza di una relata o di un’annotazione formale non determina automaticamente l’inesistenza della notifica.
- Le formalità di notificazione devono essere valutate in relazione alla loro funzione: se il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell’atto, le irregolarità non essenziali possono non comportare invalidità.
- Un vizio di notificazione che non incide sulla conoscenza dell’atto e non pregiudica concretamente il diritto di difesa può essere qualificato come mera irregolarità.
- La proposizione tempestiva del ricorso può sanare i vizi della notificazione, poiché dimostra che il destinatario ha ricevuto conoscenza dell’atto e ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
- La sanatoria non esclude necessariamente la possibilità di contestare altri vizi sostanziali della cartella o della pretesa tributaria, ma impedisce di fondare l’annullamento sulla sola omissione della relata quando la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo.
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