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Parere

Parere n. 1361/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Matteo Greppi, contro Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, avverso diniego ammissione prova orale del concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di i° e ii° grado;

Giustizia amministrativa202400501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego di ammissione alla prova orale del concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A042, Regione Emilia-Romagna.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato gli atti ministeriali che, a seguito della prova scritta del 6 aprile 2022, gli hanno negato l'ammissione alla prova orale per avere conseguito 68/100, a fronte della soglia prevista di 70/100. Sono stati dedotti: l'errata, ambigua o non univoca formulazione dei quesiti nn. 9, 12, 33, 35, 39, 45 e 49; la violazione dei principi di buon andamento e trasparenza per la mancata validazione dei quesiti e per l'assenza di adeguata documentazione sulle modalità della loro elaborazione; l'illegittimità della soglia di 70/100, ritenuta superiore a quella di 6/10 prevista dall'art. 400, comma 11, del d.lgs. n. 297/1994; la mancata evasione dell'istanza di accesso agli atti. È stata inoltre formulata domanda subordinata di risarcimento in forma specifica mediante ammissione alla prova orale e richiesta cautelare di ammissione con prove suppletive. Dopo un primo parere interlocutorio, il Ministero ha depositato una relazione integrativa sulla validazione dei quesiti e sulla soglia di accesso.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, dichiarando assorbita l'istanza cautelare. Quanto ai quesiti contestati, ha ribadito che la loro formulazione e la valutazione delle risposte costituiscono espressione di discrezionalità tecnica dell'amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento rilevabili ictu oculi. Le censure del ricorrente e i pareri prodotti non hanno dimostrato evidenti irragionevolezze né l'univoca erroneità delle risposte individuate dall'amministrazione. Quanto alla soglia di 70/100, la Sezione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la previsione di una soglia superiore a 6/10 è conforme alla legge e rientra nella discrezionalità ministeriale volta a selezionare i candidati meritevoli, senza risultare nel caso concreto macroscopicamente irragionevole o contraddittoria. In ordine alla validazione e alla verbalizzazione, la Sezione ha preso atto della relazione ministeriale attestante la validazione tramite il sistema Cineca. Ha inoltre ritenuto compatibile con le esigenze di riservatezza dei quesiti l'assenza di una verbalizzazione analitica delle singole operazioni, essendo sufficiente una verbalizzazione sintetica del metodo seguito, risultante dai verbali di apertura e chiusura dei lavori e dalle indicazioni ministeriali. La mancata analitica verbalizzazione non determina automaticamente l'illegittimità della procedura, in assenza di una specifica prescrizione normativa e di un concreto pregiudizio.

Osservazioni

Quesiti nn. 9, 12, 33, 35, 39, 45 e 49

La formulazione dei quesiti e l'individuazione delle risposte corrette rientrano nella discrezionalità tecnica della commissione e sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto. Nel caso concreto non sono state riscontrate evidenti irragionevolezze o ambiguità rilevabili ictu oculi.

Validazione e verbalizzazione dei quesiti

Il Ministero ha attestato l'avvenuta validazione tramite il sistema Cineca. Le esigenze di segretezza e riservatezza dei quesiti escludevano un necessario onere di analitica verbalizzazione delle singole operazioni; era sufficiente una verbalizzazione sintetica del metodo seguito, risultante dalla documentazione prodotta.

Soglia minima di 70/100

La soglia di 7/10 prevista dalla lex specialis non contrasta con la soglia legislativa di 6/10 prevista dall'art. 400, comma 11, del d.lgs. n. 297/1994. L'amministrazione può fissare una soglia più elevata, purché non irragionevole o manifestamente contraddittoria, per selezionare i candidati più meritevoli.

Istanza cautelare e ammissione alla prova orale

La domanda cautelare è stata assorbita dal rigetto del ricorso e non è stata disposta l'ammissione alla prova orale, neppure mediante prove suppletive.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario.

  • art. 14 D.D. 21 aprile 2020, n. 499

    il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso

    Il ricorrente ha richiamato la disposizione per evidenziare la rilevanza della mancata ammissione alla prova orale anche ai fini dell'abilitazione; il Consiglio di Stato non ha accolto la conseguente pretesa.

  • art. 400, comma 11, d.lgs. n. 297/1994

    l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva

    La disposizione fissa la soglia legislativa minima di 6/10, ma non impedisce alla lex specialis di stabilire una soglia più elevata, purché ragionevole e funzionale alla selezione dei candidati meritevoli.

  • art. 1, comma 3, d.m. n. 570/2021

    Ciascun componente della Commissione dovrà garantire la totale riservatezza sui processi di elaborazione e conservazione

    La prescrizione dimostra la rilevanza della segretezza dei quesiti e giustifica l'assenza di una verbalizzazione analitica delle operazioni di elaborazione.

  • art. 2, comma 1, d.m. 25 giugno 2021, n. 730

    al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio

    La disposizione è richiamata quale ulteriore conferma dell'esigenza di riservatezza nella predisposizione dei quesiti.

  • art. 5, comma 3, d.m. n. 570/2021

    Al termine di ogni riunione è redatto il verbale della seduta circa le operazioni materiali compiute

    La norma impone un obbligo di verbalizzazione, ma non un'analitica verbalizzazione di ogni attività tecnica e intellettuale svolta dalla commissione.

  • art. 97 Cost.

    principi di buon andamento e imparzialità

    La soglia più elevata di superamento della prova è ritenuta coerente con l'esigenza di selezionare i candidati più meritevoli secondo i principi costituzionali.

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    Fonte generale del parere decisorio sul ricorso straordinario, richiamata implicitamente dalla natura dell'affare.

Massime di principio

  • La formulazione dei quesiti concorsuali e la valutazione delle risposte costituiscono espressione di discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili in sede di legittimità soltanto quando risultino affette, in modo evidente e rilevabile ictu oculi, da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto.
  • I quesiti a risposta multipla devono essere formulati in modo chiaro, completo e non ambiguo, così da consentire l'individuazione univoca della risposta corretta; la verifica di tale requisito non comporta, di per sé, uno sconfinamento nel merito amministrativo.
  • La lex specialis di un concorso può stabilire una soglia minima di superamento della prova più elevata rispetto alla soglia legislativa minima, quando tale scelta sia funzionale alla selezione dei candidati meritevoli e non sia affetta da macroscopica irragionevolezza o manifesta contraddittorietà.
  • Quando la normativa impone la segretezza dei quesiti concorsuali, non è necessariamente richiesta la verbalizzazione analitica delle singole operazioni di elaborazione; è sufficiente che la documentazione dia conto, anche sinteticamente, del metodo seguito e del rispetto delle indicazioni ministeriali.
  • La mancata analitica verbalizzazione delle operazioni tecniche e intellettuali preparatorie non determina automaticamente l'illegittimità della procedura selettiva, salvo che una specifica disposizione imponga tale formalità o che l'omissione abbia prodotto un concreto pregiudizio.

Diniego di ammissione alla prova orale del concorso docenti

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato al concorso ordinario per titoli ed esami destinato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A042, Regione Emilia-Romagna. Il ricorrente ha contestato il diniego di ammissione alla prova orale, adottato dopo il conseguimento di 68/100 nella prova scritta, a fronte della soglia di 70/100 prevista dal bando.

Svolgimento della procedura e domanda del ricorrente

La prova scritta consisteva in 50 quesiti a risposta multipla, con attribuzione di 2 punti per ogni risposta esatta, senza penalizzazione per le risposte errate, e con punteggio massimo di 100. Il ricorrente, inizialmente valutato 62/100 e successivamente a seguito di rettifica 68/100, non è stato inserito tra gli idonei ammessi alla prova orale.

Egli ha chiesto l'annullamento degli atti lesivi, l'ammissione alla prova orale e l'inclusione nell'elenco degli idonei. In via cautelare ha domandato l'ammissione anche mediante prove suppletive. In via subordinata ha chiesto il risarcimento in forma specifica, consistente nell'ammissione alla prova orale.

Motivi di ricorso

Il ricorrente ha dedotto:

  • l'errata o ambigua formulazione dei quesiti nn. 9, 12, 33, 35, 39, 45 e 49, con presenza di più risposte potenzialmente corrette o di risposte non coincidenti con quelle individuate dal Ministero;
  • la violazione dei principi di buon andamento e trasparenza, per la mancata validazione dei quesiti e per l'insufficiente documentazione delle modalità di elaborazione da parte della commissione;
  • l'illegittimità della soglia di 70/100, ritenuta superiore alla soglia di 6/10 prevista dall'art. 400, comma 11, del d.lgs. n. 297/1994;
  • la mancata evasione dell'istanza di accesso agli atti.

La Sezione aveva inizialmente adottato un parere interlocutorio, chiedendo al Ministero chiarimenti specifici sulla validazione dei quesiti e sul rapporto tra la soglia di 7/10 prevista dal bando e quella di 6/10 prevista dalla legge. Il Ministero ha quindi depositato una relazione integrativa, alla quale il ricorrente ha replicato.

Sindacato sui quesiti e sulle risposte

La Sezione ha richiamato la propria giurisprudenza e quella della Sezione VI, secondo cui la scelta delle domande e la valutazione delle risposte rientrano nella discrezionalità tecnico-valutativa della commissione. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione, salvo che la scelta sia affetta da errori o vizi evidenti, quali manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto.

È stato tuttavia ribadito che i quesiti devono essere formulati in modo chiaro, completo e non ambiguo, in modo da consentire l'individuazione di un'unica risposta corretta. Il controllo sulla chiarezza e sull'univocità del quesito costituisce un controllo di legittimità e non implica un'inammissibile sostituzione del giudice all'amministrazione.

Nel caso concreto, la Sezione non ha riscontrato irragionevolezze evidenti o errori immediatamente percepibili nella formulazione dei quesiti contestati. I pareri e le valutazioni prodotti dal ricorrente non sono stati ritenuti sufficienti, poiché una decisione fondata esclusivamente su allegazioni di parte avrebbe comportato una sostituzione del giudizio tecnico dell'amministrazione.

Validazione, segretezza e verbalizzazione

Quanto alla censura sulla mancata validazione, il Consiglio di Stato ha preso atto della relazione integrativa del Ministero, che attestava l'intervenuta validazione tramite il sistema Cineca.

La Sezione ha inoltre valorizzato le disposizioni del d.m. n. 570/2021 e del d.m. 25 giugno 2021, n. 730, che impongono ai componenti degli organi tecnici il rigoroso rispetto della riservatezza e del segreto professionale e d'ufficio. Tali prescrizioni rendono particolarmente rilevante la tutela della segretezza dei quesiti prima dello svolgimento delle prove.

Per questa ragione, non era necessario che la commissione redigesse una verbalizzazione analitica di ogni operazione tecnica e intellettuale compiuta. La documentazione prodotta dava conto del metodo seguito: i verbali di apertura richiamavano le modalità operative indicate dal Ministero e gli allegati relativi al numero, alla tipologia e alle materie dei quesiti; i verbali di chiusura attestavano che la stesura era avvenuta secondo le indicazioni ministeriali.

La Sezione ha applicato il principio di conservazione dei valori giuridici, escludendo che la mera incompletezza della descrizione delle operazioni preparatorie determini automaticamente l'illegittimità dell'atto conclusivo, in assenza di una specifica regola che imponga una verbalizzazione più dettagliata e di un concreto pregiudizio per il candidato.

Legittimità della soglia di 70/100

La censura relativa alla soglia di accesso è stata respinta. L'art. 400, comma 11, del d.lgs. n. 297/1994 prevede che un punteggio inferiore a 6/10 precluda la valutazione della prova successiva, ma tale previsione non impedisce alla lex specialis di fissare una soglia più elevata.

La soglia di 7/10 è stata ritenuta conforme alla legge e non particolarmente rigorosa, rientrando nell'ampia discrezionalità del Ministero volta a individuare i candidati meritevoli. La scelta è coerente con l'esigenza di selezionare i più preparati, soprattutto nell'ambito di concorsi caratterizzati da un elevato numero di partecipanti e di posti, ed è in linea con i principi dell'art. 97 Cost.

Nel caso concreto non sono stati ravvisati vizi macroscopici di irragionevolezza o manifesta contraddittorietà.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso. La domanda cautelare è stata assorbita e non è stata disposta l'ammissione del candidato alla prova orale né l'adozione di prove suppletive.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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