Sentenza n. 988/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’ottemperanza del D.I. n. 645/2017 (RG 1887/2017) emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il 11.3.2017, con cui ha ingiunto all’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud di pagare in favore di Astrea SPV S.r.l. la somma di € 160.770,33, oltre interessi, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 420,00 ed € 2.100,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo relativo al pagamento di somme dovute per interessi da ritardato pagamento
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, opposto dall’ASL ma confermato con sentenza, munito di formula esecutiva e notificato all’amministrazione. Ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l’assenza di pagamento. Ha chiesto la condanna dell’ASL al pagamento della somma complessivamente quantificata in ricorso, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’ASL ha contestato esclusivamente il criterio di calcolo degli interessi, sostenendo che il decreto ingiuntivo, nel riferirsi genericamente agli interessi legali, consentisse il riconoscimento dei soli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c.; la ricorrente ha aderito a tale ricalcolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della somma risultante dal ricalcolo condiviso dalle parti, rilevando che il decreto ingiuntivo, definitivamente esecutivo e notificato all’ASL, costituisce provvedimento equiparato alle sentenze passate in giudicato ai fini dell’ottemperanza. Ha accertato il rispetto dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché l’assenza di prova dell’adempimento. Ha ordinato all’ASL di pagare integralmente le somme dovute, quantificate secondo il calcolo aderito dalla ricorrente, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre applicato la penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfo o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato all’ASL. L’amministrazione è stata condannata anche alle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
I decreti ingiuntivi divenuti definitivamente esecutivi e muniti di formula esecutiva rientrano tra i provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato e possono essere fatti valere in sede di ottemperanza contro la pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l’azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, anche d’ufficio, una penalità di mora; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
I termini processuali applicabili al rito camerale dell’ottemperanza sono stati ritenuti rispettati.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere agli strumenti di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 479 c.p.c.
La notifica del titolo esecutivo all’amministrazione è stata ritenuta regolare; il giudice richiama anche la modifica introdotta dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022.
art. 115 c.p.a.
La notificazione del provvedimento giurisdizionale presso la sede dell’amministrazione è stata considerata idonea ai fini dell’ottemperanza.
art. 1284, comma 1, c.c.
In presenza di un riferimento generico del titolo agli interessi legali, sono stati considerati dovuti gli interessi nella misura ordinaria prevista dalla disposizione, secondo il calcolo condiviso dalle parti.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, divenuto definitivamente esecutivo e munito di formula esecutiva, è un provvedimento equiparato alle sentenze passate in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e può essere azionato in sede di ottemperanza contro la pubblica amministrazione.
- L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In assenza di prova dell’adempimento del titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine giudiziale e fino all’effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Quando il titolo giudiziale dispone genericamente il pagamento di interessi legali senza specificare una diversa misura, il calcolo può essere effettuato applicando gli interessi ordinari previsti dall’art. 1284, comma 1, c.c.
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