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Sentenza

Sentenza del 11/06/2021 n. 4806 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 115/2021 ACCERTAMENTO - OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Onere probatorio - Amministrazione - Contribuente - Ripartizione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per gli anni 2011-2016 (con particolare riferimento al 2013) per operazioni soggettivamente inesistenti: l'Ufficio contestava che la ricorrente aveva acquistato autovetture tramite fornitori cartiera che assoggettavano le cessioni a regimi di esenzione/Iva non assolta (anche tramite lettere d'intento false), per poi rivendere nel mercato interno con applicazione di IVA ma con margini fortemente compressi. La ricorrente denunciava vizio di motivazione, difetto di contraddittorio preventivo e di aver comunque ignorato la fittizietà delle operazioni (avendo agito in buona fede).

La decisione

Appello respinto. La Commissione ha ritenuto adeguata la motivazione del primo grado e ha confermato che l'Ufficio ha fornito elementi indiziari convincenti dell'oggettiva fittizietà dei fornitori (es.: dotazione personale/strumentale insufficiente, immediata rivendita, prezzo sotto mercato, uso di dichiarazioni d'intento false, struttura di frode-carosello). Ha altresì ritenuto provata, in via presuntiva, la consapevolezza o la conoscibilità da parte della ricorrente della partecipazione alla frode. La ricorrente non ha fornito prova contraria di aver agito in buona fede e di aver adottato la diligenza massima esigibile; la regolarità della contabilità e i pagamenti non sono risultati determinanti a sua difesa. Sul profilo del contraddittorio preventivo, la censura è stata rigettata: il principio trova applicazione piena per tributi armonizzati (es. IVA) ma qui il contribuente non ha enunciato in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, e per le altre imposte non armonizzate non sussiste obbligo generale di contraddittorio salvo specifica previsione. Sono state liquidate spese di lite in favore dell'Erario per euro 2.000,00.

Norme richiamate

  • Cass. civ., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24823

    Limita l'obbligo di contraddittorio preventivo: principio di contraddittorio necessario e sanzione di nullità si applicano in generale per tributi armonizzati (diretta applicazione del diritto UE), mentre per tributi non armonizzati l'obbligo sussiste solo quando espresso dalla normativa nazionale.

  • Cass. civ., sez. trib., 19 agosto 2020, n. 17355

    Stabilisce che, in materia di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare (anche per presunzioni) sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o conoscibilità da parte del cessionario della frode; nei casi semplici la prova può limitarsi alla dimostrazione dell'assenza di dotazione del soggetto interposto.

  • Cass. civ., sez. trib., 7 agosto 2020, n. 16827

    Conferma che l'Ufficio deve dimostrare, anche in via indiziaria, l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario; una volta raggiunta tale prova, grava sul contribuente dimostrare la propria buona fede e la diligenza adottata. Non rilevano a favore del contribuente la mera regolarità contabile o l'effettuazione dei pagamenti.

  • Cass. civ., sez. trib., 7 agosto 2020, n. 16836

    Ribadisce che la prova della consapevolezza non richiede la dimostrazione della partecipazione al patto criminoso ma solo che il contribuente disponeva di indizi oggettivi idonei ad avvertire un imprenditore onesto e mediamente esperto; sul contribuente grava poi la prova di aver adottato la massima diligenza esigibile.

  • Art. 109 TUIR

    Norma richiamata in relazione al disconoscimento dell'inerenza dei costi: l'Ufficio può contestare la deducibilità/inerenza dei costi se dimostra, con specifici rilievi, l'irregolarità o la non corrispondenza delle fatture alle reali esigenze aziendali; il contribuente deve fornire giustificazioni dettagliate e specifiche.

Massime di principio

  • Onere probatorio: l'Amministrazione fiscale deve provare, anche mediante indizi, sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza (o la conoscibilità con ordinaria diligenza) da parte dell'acquirente che l'operazione faceva parte di un'evasione; solo dopo ciò il contribuente deve dimostrare la propria buona fede.
  • La mera tenuta regolare della contabilità e l'effettuazione dei pagamenti non sono di per sé idonee a dimostrare la buona fede dell'acquirente quando ricorrono indizi oggettivi di frode (es.: società priva di mezzi, rivendite immediate, prezzi anomali, uso di dichiarazioni d'intento false).
  • Indicatori fattuali rilevanti per dedurre fittizietà o conoscibilità: insufficienti dotazione personale/strumentale del fornitore, prossimità cronologica tra acquisto e rivendita, prezzi di vendita nettamente inferiori al mercato (anche sottocosto), ricorrenza di rapporti con società cartiera, uso di lettere d'intento o documenti falsi.
  • Contraddittorio preventivo: obbligo generalizzato solo per tributi armonizzati (es. aspetti di IVA in rapporti con diritto UE); per le altre imposte occorre verificare se la normativa nazionale imponga specificamente il contraddittorio endoprocedimentale e, nel caso di IVA, il contribuente deve comunque enunciare in giudizio le ragioni che avrebbe potuto sviluppare nel contraddittorio.
  • Per i contribuenti: adottare misure di due diligence preventiva sui fornitori (verifica anagrafica, assetti patrimoniali e strumentali, richieste di documentazione probante l'attività economica reale), conservare evidenze delle verifiche, rifiutare operazioni con segnali di anomalia e, in caso di dubbi, ottenere garanzie contrattuali e pareri prima di detrarre l'IVA o imputare costi.
  • Per gli uffici: è essenziale documentare compiutamente e sistematicamente gli elementi indiziari che giustificano la valutazione di soggettiva inesistenza, collegandoli alle singole operazioni contestate, in modo da consentire al contribuente di articolare una difesa concreta.

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