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Sentenza

Sentenza n. 243/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento del decreto datato -OMISSIS-, prot. Cat. -OMISSIS- (doc. 1), notificato al ricorrente il 19.05.2022, con il quale il Questore di -OMISSIS- decretava la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- di cui è titolare il ricorrente; - nonché di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;

Giustizia amministrativa202200706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo adottata dal Questore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, regolarmente soggiornante in Italia dal 1998 e convivente con familiari di cittadinanza italiana, ha impugnato il decreto con cui il Questore ha revocato il suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ha dedotto: l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione dell'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, per la convivenza con padre, madre e sorella italiani e il conseguente divieto di espulsione; l'omessa valutazione della durata del soggiorno, dell'inserimento sociale e familiare e della situazione attuale, anche alla luce della sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari e dell'autorizzazione al lavoro esterno; la mancata applicazione dell'art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, con rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo. La revoca era stata motivata con l'esistenza di gravi contestazioni per cessione e traffico di stupefacenti e partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di droga, con adozione di misure cautelari personali e ritenuta pericolosità sociale. Nel corso del giudizio è emerso inoltre che il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado, con rideterminazione della pena in appello in cinque anni e otto mesi di reclusione.

La decisione

Il TAR ha respinto congiuntamente tutti i motivi. Ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la revoca ai sensi dell'art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, poiché erano venute meno le condizioni per il rilascio del permesso di lungo periodo previste dal comma 4. La Questura poteva fondare il giudizio di pericolosità non soltanto su condanne definitive, ma anche su elementi documentali e fattuali ulteriori, comprese le misure cautelari adottate dal giudice penale. La gravità dei reati in materia di stupefacenti, il ruolo attribuito al ricorrente e l'inserimento in un circuito criminale rendevano non illogica la prognosi negativa; la successiva condanna in primo e secondo grado corroborava tale valutazione. Il TAR ha ritenuto altresì legittimo il bilanciamento operato dall'amministrazione, che aveva considerato recessivi la lunga permanenza in Italia, l'inserimento sociale e lavorativo e i legami familiari rispetto alla pericolosità e all'allarme sociale. Il mancato rilascio di un permesso ad altro titolo era giustificato ai sensi dell'art. 9, comma 9, poiché ricorrevano i presupposti per l'espulsione previsti dal comma 10 dello stesso articolo e dall'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 286/1998. Non era quindi applicabile il divieto di espulsione dell'art. 19, comma 2, lett. c), perché tale disposizione fa salvi i casi previsti dall'art. 13, comma 1. L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comportava l'annullamento, poiché l'amministrazione aveva dimostrato, nella motivazione dell'atto e nelle difese processuali, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, con applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Spese del giudizio compensate, ferme quelle della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. [...] Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego [...] il questore tiene conto, altresì, della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

    La pericolosità può essere valutata sulla base di elementi documentali e fattuali diversi e ulteriori rispetto alle condanne indicate dalla disposizione; durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo devono essere considerati, ma possono risultare recessivi rispetto a una pericolosità particolarmente grave.

  • art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato [...] quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4.

    La sopravvenuta carenza delle condizioni di sicurezza e ordine pubblico legittima la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

  • art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998

    Consente allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di ottenere un permesso di soggiorno per altro tipo [...]

    Il rilascio di un permesso ad altro titolo non opera quando ricorrono i presupposti per l'espulsione dello straniero.

  • art. 9, comma 10, d.lgs. n. 286/1998

    Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta: a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; [...]

    La disposizione individua i casi nei quali il titolare del permesso di lungo periodo può essere espulso; nel caso concreto il giudice ha ritenuto integrata la fattispecie di grave pericolosità.

  • art. 13, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato.

    La previsione rende applicabile la deroga al divieto di espulsione previsto per lo straniero convivente con familiari italiani.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998

    Vieta l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, salvi i casi previsti dall'articolo 13, comma 1.

    Il divieto di espulsione per convivenza con familiari italiani non opera nei casi di espulsione ministeriale per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Il provvedimento non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    L'omessa comunicazione di avvio non determina l'annullamento quando, alla luce della motivazione dell'atto e delle difese dell'amministrazione, sia dimostrata l'immutabilità sostanziale del contenuto decisorio.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è legittima quando vengano meno le condizioni di ordine pubblico e sicurezza richieste per il rilascio, anche se la pericolosità dello straniero è desunta da elementi documentali e fattuali ulteriori rispetto a una condanna definitiva, comprese le misure cautelari penali.
  • Nel valutare la pericolosità ai fini della revoca del permesso di lungo periodo, l'amministrazione deve considerare la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, ma può motivatamente ritenere tali elementi recessivi rispetto alla gravità dei reati, al ruolo dell'interessato e alla prognosi di recidiva o pericolosità.
  • La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo può impedire il rilascio di un permesso ad altro titolo quando ricorrono i presupposti normativi per l'espulsione dello straniero.
  • Il divieto di espulsione dello straniero convivente con familiari italiani non è applicabile nei casi espressamente fatti salvi dall'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, tra cui l'espulsione per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato prevista dall'art. 13, comma 1.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullamento del provvedimento quando l'amministrazione dimostri che, per la consistenza degli elementi posti a fondamento della decisione, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEspulsione e allontanamentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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