Cassazione Penale, Sentenza n. 41101/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti (artt. 62-bis, 69, 132, 133 c.p.); 2) illogicità e violazione di legge nella determinazione della pena base per il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), sostenendo che la pena base determinata senza l'aggravante risulti paradossalmente superiore a quella con l'aggravante; 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista dal sesto (poi settimo) comma dell'art. 648-ter.1 c.p. relativa alla collaborazione, con richiesta di valutazione delle dichiarazioni rese al P.M.; 4) censura della confisca di specifici beni sequestrati in diverse date per mancata motivazione e preclusione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti, richiamando gravità, sistematicità e capacità a delinquere; il secondo motivo è manifestamente infondato perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è stata adeguatamente motivata (pena per autoriciclaggio ben al di sotto della media edittale); il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti inammissibili per genericità/aspecificità (mancata indicazione di quali atti concreti avrebbero giustificato il riconoscimento della circostanza attenuante o la non suscettibilità alla confisca dei beni). Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.; pagamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; non liquidate le spese delle parti civili in relazione ai motivi attinenti al trattamento sanzionatorio e alla confisca.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); utilizzate per valutare la fondatezza dei motivi dedotti dal ricorrente.
art. 62-bis c.p.
Riferimento alle circostanze aggravanti e alla capacità a delinquere nell'ambito della comparazione delle circostanze ai fini del trattamento sanzionatorio.
art. 69 c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; richiamata nel contesto del bilanciamento con le aggravanti.
art. 132 c.p.
Principi direttivi per la determinazione della pena; richiamato come criterio generale per l'individuazione della pena appropriata.
art. 133 c.p.
Elenco dei criteri per la determinazione della pena (circostanze, personalità dell'imputato, modalità della condotta, ecc.); il giudice di merito deve considerarne gli elementi nel motivare la pena.
art. 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio)
Norma delittuosa centrale nel processo; richiamati i suoi commi relativi all'aggravante e alla circostanza attenuante collegata alla collaborazione (menzionati i successivi spostamenti numerici dei commi). La sentenza afferma che la valutazione della sussistenza e del rilievo delle circostanze richiede specificità probatoria.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti di responsabilità e alla determinazione delle sanzioni; la Corte non ha accolto rilievi sotto tale profilo.
art. 240 c.p.
Norma sulla confisca e le misure patrimoniali richiamata nella contestazione della confisca; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non consentito.
art. 546 c.p.p.
Norma procedurale relativa all'istruzione e motivazione per misure cautelari e decisioni correlate; citata nel motivo relativo alla confisca e alla presunta mancanza di motivazione nel provvedimento di primo grado.
art. 616 c.p.p., comma 1
Norma che permette la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente; applicata per compensare le spese processuali a carico dello Spiaggia.
Massime di principio
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte di cassazione sindaca solo in presenza di arbitrio, illogicità manifesta o insufficiente motivazione.
- La determinazione della pena base entro la fascia edittale (soprattutto se vicina al minimo o ben al di sotto della media) è insindacabile se il giudice di merito espone criteri generali richiamando gli elementi dell'art. 133 c.p.; è richiesta motivazione più puntuale solo per penalità di gran lunga superiori alla media.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti speciali legate alla collaborazione è necessario indicare e documentare atti concreti e specifici di collaborazione (quali dichiarazioni che abbiano effettivamente avviato indagini o permesso il recupero di beni); affermazioni generiche non sono sufficienti e rendono il motivo inammissibile.
- I motivi di impugnazione relativi a confische o misure patrimoniali devono specificare quali beni sono contestati e perché non sarebbero suscettibili di confisca; la genericità sul punto comporta l'inammissibilità del motivo.
- Ricorsi per cassazione che non rispettano il requisito di specificità possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e, in presenza di colpa, sanzioni (es. somme alla cassa delle ammende).
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