Sentenza n. 11744/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’annullamento del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno in data 22.3.2023, notificato in data 21.4.2023, con cui veniva decretato il respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS- ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata in data 19.11.2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, difetto e carenza di motivazione, violazione dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992, difetto dei presupposti, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. In particolare, ha sostenuto che il diniego si fondasse su formule generiche, sull'indimostrata non escludibilità di un pericolo potenziale e su fonti non specificate, senza indicare condotte concretamente pericolose né un adeguato compendio indiziario. Ha inoltre lamentato il difetto di istruttoria per la mancata considerazione della sua integrazione sociale e culturale, della lunga residenza in Italia, dell'attività lavorativa e della proprietà immobiliare. Il Ministero ha difeso la legittimità dell'atto, evidenziando l'ampia discrezionalità esercitata in materia di sicurezza nazionale e la rilevanza anche preventiva di elementi informativi e indiziari. Nel corso del giudizio il TAR ha acquisito, con modalità riservate, la documentazione posta a fondamento del diniego; il difensore del ricorrente ha potuto prenderne visione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per residenza come provvedimento di alta amministrazione, ampiamente discrezionale, nel quale il requisito della residenza decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non fonda un diritto alla concessione. Il giudice ha ritenuto che la valutazione ministeriale potesse fondarsi anche su elementi indiziari e prognostici concernenti la sicurezza della Repubblica, senza necessità di condanne o precedenti penali e senza richiedere una certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Dalla documentazione riservata è emerso che il richiedente era stato coinvolto in un ambito investigativo relativo al radicalismo islamico e aveva frequentato corsi di addestramento all'uso di armi ed esplosivi; tali elementi sono stati ritenuti idonei a giustificare il diniego in funzione preventiva. Il sindacato giurisdizionale è stato limitato alla verifica estrinseca del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione ministeriale. Il TAR ha ritenuto legittima una motivazione attenuata e sintetica, considerata la riservatezza delle informazioni e il rischio di compromettere attività investigative e fonti informative. Il richiamo agli atti riservati è stato ritenuto sufficiente, anche perché gli atti sono stati ostesi in giudizio con le cautele disposte dal Collegio, così salvaguardando il diritto di difesa. Le esigenze di sicurezza nazionale sono state considerate prevalenti rispetto all'interesse individuale alla naturalizzazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza decennale è un presupposto per la presentazione della domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione; il conferimento della cittadinanza resta subordinato a una valutazione ampiamente discrezionale dell'interesse pubblico e dell'idoneità del richiedente.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992
La decisione richiama la disposizione nell'ambito della censura del ricorrente, ma fonda il rigetto sulla valutazione ministeriale dei motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica e sull'adeguatezza della relativa motivazione.
art. 52 Cost.
È richiamato quale espressione della rilevanza costituzionale dell'interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità e indipendenza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza decennale non costituisce un diritto derivante dal mero decorso del periodo di residenza, poiché la residenza integra soltanto il presupposto per proporre l'istanza e il conferimento dello status resta subordinato a un'ampia valutazione discrezionale dell'interesse pubblico e dell'idoneità del richiedente all'inserimento stabile nella comunità nazionale.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza, l'Amministrazione può fondare il diniego anche su elementi informativi e indiziari, su una prognosi preventiva e su specifiche frequentazioni o contiguità con movimenti estremistici, senza che siano necessarie condanne o precedenti penali e senza che occorra raggiungere una certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
- Il diniego della cittadinanza per ragioni di sicurezza può essere sostenuto da una motivazione sintetica o attenuata quando la maggiore divulgazione delle informazioni comprometterebbe la riservatezza delle fonti, le attività di intelligence o la sicurezza nazionale, purché il richiamo agli elementi ostativi consenta un controllo giurisdizionale effettivo.
- Quando gli elementi informativi posti a fondamento del diniego sono riservati, il diritto di difesa del richiedente può essere garantito mediante l'ostensione degli atti nel processo, su disposizione del giudice e con modalità idonee a preservarne la riservatezza.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni ministeriali in materia di cittadinanza e sicurezza nazionale resta estrinseco e non può sostituire il merito dell'Amministrazione; esso riguarda la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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