Ordinanza n. 35/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento comunicato dalla Prefettura di Piacenza in data 10/07/2025, con il quale è stato disposto il rifiuto del nulla osta al lavoro subordinato per assistenza familiare; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 11 gennaio 2026: - del provvedimento emesso in data 19/12/2025, in adempimento ad ordinanza cautelare n. 183/2025 di questa Sezione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del nulla osta al lavoro subordinato per assistenza familiare e successivo provvedimento del 19 dicembre 2025 adottato in adempimento a un'ordinanza cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rifiuto del nulla osta al lavoro subordinato per assistenza familiare comunicato dalla Prefettura di Piacenza il 10 luglio 2025 e, con motivi aggiunti, il provvedimento del 19 dicembre 2025 adottato dall'Amministrazione in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 183/2025. In sede cautelare, il TAR ha rilevato prima facie che l'istruttoria amministrativa, con particolare riguardo al parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, non risultava adeguatamente dettagliata quanto agli elementi necessari a supportare la decisione finale. È stato inoltre dedotto e ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il provvedimento impugnato con motivi aggiunti incideva immediatamente sulla regolare presenza del ricorrente nel territorio italiano.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti e ha sospeso gli effetti del provvedimento del 19 dicembre 2025. La decisione è fondata, sul fumus, sulla rilevata insufficiente adeguatezza dell'istruttoria amministrativa, soprattutto in relazione al parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro; sul periculum, sull'immediata incidenza dell'atto sulla regolare presenza del ricorrente in Italia. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate. La trattazione di merito è stata fissata per il 10 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato con motivi aggiunti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'insufficiente dettaglio dell'istruttoria amministrativa sugli elementi posti a fondamento della decisione finale può integrare un fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione dell'atto.
- Sussiste il periculum in mora quando il provvedimento impugnato incide immediatamente sulla regolare presenza di un cittadino straniero nel territorio italiano.
- Il parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, ove posto a fondamento del rifiuto del nulla osta al lavoro subordinato, deve essere supportato da un'istruttoria adeguatamente dettagliata sugli elementi rilevanti per la decisione.
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