Ordinanza n. 1326/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio-Roma che aveva negato la tutela cautelare contro il provvedimento di ammonimento del Questore di Roma
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione intimata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il destinatario del provvedimento di ammonimento del Questore di Roma ha proposto appello cautelare, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., contro l'ordinanza del TAR Lazio-Roma che non aveva accolto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Le censure dedotte contro l'ammonimento in primo grado sono state reiterate in appello, ma il testo dell'ordinanza non ne specifica il contenuto. Il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente il fumus boni iuris proprio della fase cautelare e ha ritenuto che le censure non presentassero, allo stato, profili di fondatezza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto infondate, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, le censure rivolte contro il provvedimento di ammonimento, precisando che esse dovranno comunque essere adeguatamente esaminate dal giudice di primo grado nella sede di merito. Quanto al periculum in mora, ha effettuato una valutazione comparativa degli interessi coinvolti, ritenendo necessariamente prevalente l'interesse al mantenimento della sicurezza pubblica. L'appellante è stato condannato alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi 4.000 euro oltre oneri.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del giudice di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice valuta il fumus boni iuris con cognizione sommaria; la valutazione negativa sulla fondatezza delle censure non esonera il giudice di merito dal loro esame adeguato e completo.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'interesse al mantenimento della sicurezza pubblica può prevalere sull'interesse individuale alla sospensione dell'efficacia di un provvedimento questorile di ammonimento.
- L'appello cautelare deve essere respinto quando, allo stato della cognizione sommaria, le censure contro il provvedimento impugnato non presentano apprezzabili profili di fondatezza e il periculum non prevale sull'interesse pubblico alla sicurezza.
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