Cassazione Penale, Sentenza n. 26212/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Soulay Amadou era stato condannato dal Giudice di pace di Brescia per non avere ottemperato al provvedimento di espulsione del 2 febbraio 2020 (ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni) ai sensi dell'art. 14-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Con ricorso per cassazione ha denunciato: (1) nullità processuale per inosservanza di norme a pena di nullità, sostenendo che le notifiche erano state effettuate presso lo studio del difensore d'ufficio presso il quale aveva eletto domicilio ma senza alcun contatto effettivo, per cui non sarebbe provata la sua conoscenza del procedimento; (2) vizio di motivazione (mancante o apparente) circa la sua responsabilità penale; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo (nullità/inesistenza di effettiva conoscenza per elezione di domicilio presso difensore d'ufficio) fondato e assorbente. Ha richiamato l'orientamento secondo cui la mera elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non prova di per sé la conoscenza del processo, specie se non emerge un rapporto effettivo tra imputato e difensore. Ha richiamato il comma 4-bis dell'art. 162 c.p.p. (introdotto con legge n. 103/2017) e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Conseguentemente ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio al Giudice di pace di Brescia, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 623 lett. b) c.p.p.
Norme richiamate
art. 14-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma del testo unico sull'immigrazione che punisce l'inosservanza del provvedimento di espulsione; la fattispecie contestata al ricorrente è stata inquadrata in questa disposizione
art. 420-bis c.p.p.
Richiamato nella doglianza relativa a nullità/irregolarità delle notifiche; il Collegio ha valutato la fondatezza della censura sul regime delle notifiche e dell'elezione del domicilio
art. 162 c.p.p., comma 4-bis
«l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario»
La norma limita l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio quando non sia acquisito l'assenso del difensore, presupponendo che l'elezione sia "seria" e che esista un rapporto effettivo cui potersi riferire per la ricezione delle notifiche; utilizzata dalla Corte per argomentare che la mera elezione non prova la conoscenza del processo
Corte Costituzionale, sent. n. 31/2017
Richiamata come premessa interpretativa: la Corte costituzionale aveva già evidenziato che, in assenza di prova di un rapporto effettivo tra imputato e difensore domiciliatario, le notifiche presso il domiciliatario possono risultare inidonee a dimostrare la conoscenza del processo
Sez. U. Cass. n. 23948 del 28/11/2019 (P.G. in proc. Ismail Darwish Mhame)
Giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte per affermare che la mera elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è sufficiente a dimostrare la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato
art. 606 c.p.p.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; citata per inquadrare i vari motivi dedotti (lett. b, c, e)
art. 623 lett. b) c.p.p.
Norma che consente il rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito in diversa persona fisica; applicata dalla Corte per disporre il nuovo processo dopo annullamento
art. 581, comma 1-quater c.p.p. (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
Norma introdotta successivamente al ricorso; la Corte rileva la sua non applicabilità al caso per il momento in cui è stato proposto il ricorso
Massime di principio
- La mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non basta a provare che l'imputato abbia effettiva conoscenza del procedimento: è necessario dimostrare un rapporto reale e una comunicazione effettiva tra difensore e assistito
- Se la notifica è stata effettuata presso il difensore domiciliatario senza prova dell'assenso o del contatto effettivo, il giudice deve valutare la possibile nullità o inidoneità della notifica e può rendere necessario il rinvio o la notifica personale all'imputato
- Per i procedimenti contro stranieri o persone con status precario, va prestata particolare attenzione all'idoneità del domicilio eletto e alla prova della ricezione degli atti
- L'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. mira a prevenire elezioni di domicilio "formali" e prive di efficacia: senza l'assenso del difensore domiciliatario l'elezione può non produrre effetti
- In presenza di dubbio sull'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, la strada corretta è l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio, onde garantire il diritto di difesa e la regolarità delle notifiche
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