Sentenza n. 1318/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 1409/2025 emessa in data 31 marzo 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per euro 500 ciascuno negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 1409/2025 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero il 1° aprile 2025. La sentenza aveva accertato il suo diritto a beneficiare della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500 per ciascun anno scolastico, e aveva condannato il Ministero a provvedere. La ricorrente ha dedotto la mancata spontanea esecuzione della pronuncia. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento, il passaggio in giudicato o la notificazione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione era ancora inadempiente rispetto a una sentenza passata in giudicato e regolarmente notificata. Ha ritenuto soddisfatte le condizioni per l'azione di ottemperanza previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale interverrà su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e dovrà eseguire l'incarico entro i successivi centoventi giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione dell'esiguità degli importi, una condanna non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione è richiamata quale ulteriore presupposto per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione di una pronuncia del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La richiesta di penalità di mora è stata respinta perché, considerata l'esiguità degli importi, una condanna non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando l'amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, regolarmente notificata e contenente un obbligo di provvedere a carico dell'amministrazione, purché siano soddisfatti i presupposti previsti dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla normativa speciale applicabile.
- In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
- Quando l'attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione all'esiguità dell'obbligazione da eseguire, una condanna non meramente simbolica risulterebbe manifestamente iniqua.
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